Licenziamento legittimo se il dipendente copia i dati dell’azienda senza diffonderli La sottrazione di dati aziendali anche in mancanza di loro diffusione legittima il licenziamento

Il caso esaminato in materia di licenziamento legittimo

Un lavoratore ha trasferito su una pen drive di sua proprietà moltissimi dati attinti dal sistema informatico dell’azienda presso cui lavorava.

La società, a seguito di procedimento disciplinare, ha disposto il licenziamento per giusta causa.

Il lavoratore ha impugnato tale provvedimento fino a investire della questione la Cassazione.

La difesa del lavoratore

Nei diversi gradi di giudizio, il lavoratore ha assunto che la sua condotta è consistita solo nel trasferire i dati aziendali su un proprio dispositivo.

A suo dire, non si è avuta la divulgazione dei dati presso terzi.

La contestazione avrebbe quindi dovuto concernere l’uso improprio dei dati aziendali e non la loro divulgazione.

I dati utilizzati, inoltre, non erano protetti da password, quindi non erano da considerarsi particolarmente riservati.

Da qui la richiesta di annullamento del provvedimento di recesso.

Cassazione 24 ottobre 2017 n. 25147

Il Supremo Collegio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del licenziamento.

La Cassazione ha ritenuto:

a) provata la sottrazione dei dati aziendali;

b) irrilevante la mancata divulgazione a terzi;

c) grave il danno non patrimoniale all’azienda;

d) compromessa la fiducia verso il dipendente.

La non configurazione della mera utilizzazione impropria di strumenti di lavoro

La diversa ipotesi della mera utilizzazione in modo improprio di strumenti di lavoro aziendali, secondo il Collegio, è stata correttamente esclusa.

Nella specie, infatti, non si è trattato di invio di file dell’azienda per ragioni personali, senza la preventiva autorizzazione.

La gravità della condotta

Secondo il ragionamento della Cassazione, è da condividere quanto già affermato dal giudice di secondo grado.

Il lavoratore ha, precisamente, realizzato una condotta consistita nella duplicazione di file dal sistema informatico della società al quale aveva accesso.

Tale condotta denota una importante lesione del vincolo fiduciario atteso che il dipendente si è appropriato indebitamente di parte del patrimonio aziendale.

La gravità del comportamento non può dirsi attenuata né in ragione della mancata divulgazione dei dati né dell’assenza di una password.

Il principio di diritto

La violazione del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. può rinvenirsi anche in condotte potenzialmente lesive, sebbene non produttive di danno attuale.

I precedenti

La decisione è conforme alle pronunzie della stessa Corte in tema di gravità della condotta.

Sostanzialmente, si sono espresse nello stesso senso Cass. 30 gennaio 2017 n. 2239Cass. 5 aprile 2017 n. 8816Cass. 18 ottobre 2017 n. 24561.

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