Il lavoratore sorpreso a giocare su internet non può essere sospeso Cass. 9 novembre 2021 n. 32760

Il caso di un dipendente colto a giocare su internet

Un lavoratore è stato sorpreso a giocare su internet durante l’orario di lavoro.

La società datrice lo ha sospeso per aver fatto un uso improprio del computer.

Si trattava del computer assegnato al lavoratore per motivi di servizio.

Il lavoratore ha impugnato il provvedimento.

In particolare, ha ritenuto illegittimo il controllo eseguito dalla società mediante il sistema informatico.

Il primo e secondo grado di giudizio. 

Il Tribunale ha accolto il ricorso del dipendente in base al seguente ragionamento.

La società ha acquisito le informazioni in base a controlli informatici non autorizzati dai sindacati.

Il comportamento del dipendente, scoperto in tal modo, non poteva allora essere sanzionato.

La società ha impugnato la citata decisione assumendo che intendeva tutelare il patrimonio aziendale.

La Corte di appello ha tuttavia confermato la decisione di primo grado.

I giudici hanno infatti ritenuto non provato il collegamento tra i controlli fatti e la tutela del patrimonio aziendale.

Il controllo verteva sul fatto che il lavoratore si era messo a giocare su internet al posto di lavorare.

Cass. 9 novembre 2021 n. 32760

Anche la Cassazione ha dato ragione al lavoratore, confermando quest’ultima sentenza.

Si premette che i fatti di causa sono stati esaminati alla luce del vecchio art. 4 Statuto dei Lavoratori.

Secondo il vecchio testo, il datore poteva installare impianti di controllo dell’attività lavorativa svolta.

Ciò era possibile per evitare illeciti oppure per motivi organizzativi o produttivi.

I dati ottenuti tuttavia non potevano essere utilizzati per provare l’inadempimento dei lavoratori.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie si è avuto proprio tale tipo di controllo vietato.

Si è difatti accertato che la Società ha effettuato il controllo per appurare l’inadempimento del lavoratore.

La sospensione è risultata inflitta perché il lavoratore si era collegato a internet per ragioni non lavorative.

Questo controllo era però vietato dalla normativa.

La nuova normativa

Si deve a questo punto analizzare il nuovo art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

La norma riguarda tutti gli strumenti che consentono il controllo dei lavoratori a distanza

Essi possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive.

Ne è consentito l’impiego anche per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.

Deve tuttavia esserne data adeguata informazione al lavoratore.

La nuova normativa è stata introdotta dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016 n. 185.

Le informazioni comunque raccolte dal datore sono fruibili per tutti i profili connessi al lavoro.

Quindi è ora possibile effettuare i controlli anche per l’inadempimento del lavoratore.

Vecchia normativa

Prima era invece vietato l’uso di apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori.

Possono però essere installate previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

In mancanza di queste ultime, previo accordo con l’apposita commissione interna.

L’accordo poteva riferirsi solo a impianti necessari per esigenze organizzative e produttive, o per la sicurezza del lavoro.

Esisteva un divieto generalizzato di installare apparecchiature con finalità di controllo.

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