Per ottimizzare i rapporti con i lavoratori, l’assistenza di un avvocato esperto fa risparmiare tempo, fatica e denaro
Avvocato Diritto del lavoro Roma
Le righe seguenti, predisposte dall’Area Diritto del lavoro dello Studio Legale, intendono fornire alcune informazioni sui caratteri del lavoro subordinato – Avvocato Diritto del lavoro Roma.
Si tratta di fondamentali nozioni, note a ogni avvocato esperto in materia.
Nella sistematica del codice civile non si rinviene tra i contratti tipici la tipizzazione del contratto di lavoro.
Tale impostazione risente, ad ogni evidenza, dell’influenza del sistema corporativo.
Questo sistema, lungi dal considerare il rapporto di lavoro subordinato come un contratto sinallagmatico, si orientava come segue.
Vedeva più esattamente il prestatore di lavoro come colui che collaborava con l’imprenditore per la realizzazione ed il soddisfacimento di interessi che trascendevano quelli delle singole parti.
Il contratto di lavoro
Un avvocato esperto in diritto del lavoro deve conoscere anche la dottrina specialistica – Avvocato Diritto del lavoro Roma.
Proprio la dottrina ha infatti successivamente ricondotto il contratto di lavoro nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive.
Il prestatore di lavoro, come si evince dalla definizione fornita dal codice civile, mette a disposizione la propria prestazione lavorativa ricevendo in cambio la retribuzione.
Le interpretazioni in materia di lavoro subordinato
Il rapporto di lavoro subordinato si contrappone al contratto di lavoro autonomo, sempre previsto dal codice civile.
Il primo è caratterizzato dall’elemento della subordinazione e il secondo dall’assenza di tale elemento.
Recita, infatti, la disposizione sul contratto d’opera:
quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV
Secondo l’apposita disposizione del codice civile:
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore
L’elemento della subordinazione indica quel particolare modo attraverso cui è resa la prestazione lavorativa.
Contratto di lavoro e subordinazione
Ogni avvocato esperto in diritto del lavoro deve conoscere i requisiti del rapporto di lavoro subordinato – Avvocato Diritto del lavoro Roma.
Si ha subordinazione in caso di sottoposizione al potere datoriale.
Questo elemento è stato diversamente interpretato dalla dottrina.
Questa ha oscillato tra la tesi di carattere “economico” e quella, assolutamente prevalente, di carattere “giuridico”.
Secondo la prima impostazione, la subordinazione del prestatore di lavoro si identificherebbe con la dipendenza economica del lavoratore rispetto al datore di lavoro.
La tesi di ordine “giuridico”, invece, identifica la subordinazione in quella sottomissione, normativa e tecnico-funzionale, al potere direttivo del datore di lavoro, indipendentemente dal profilo economico.
Ogni avvocato diritto del lavoro deve conoscere in ogni caso le norme giuridiche che regolano il diritto del lavoro – Avvocato Diritto del lavoro Roma.
Per un avvocato diritto del lavoro è opportuna anche l’acquisizione delle conoscenze relative alle regole economiche che governano i rapporti lavoristici – Avvocato Diritto del lavoro Roma.
Caratteristiche della subordinazione
La dottrina tradizionale individua, quindi, nella sottoposizione al potere direttivo datoriale del prestatore di lavoro l’elemento distintivo della subordinazione.
Il tratto peculiare di tale elemento è da rinvenirsi nella disponibilità del lavoratore a ricevere le direttive continue del datore di lavoro.
Queste direttive sono rese in funzione delle “modalità organizzative interne del comportamento dovuto”, come ha sostenuto autorevole dottrina.
Di conseguenza, si può affermare che con l’espressione “sotto la direzione” si fa riferimento alle direttive impartite dal datore di lavoro.
Queste possono essere unilateralmente modificate nella vigenza del rapporto di lavoro.
Tali direttive afferiscono alle modalità esecutive della prestazione professionale (cioè al modo in cui la prestazione deve essere resa).
In tal modo, la collaborazione “alle dipendenze” dell’imprenditore può risultare funzionale agli interessi di quest’ultimo.
Da quanto detto, emerge che l’elemento qualificante la subordinazione deve ravvisarsi nella eterodirezione.
Tale criterio, tuttavia, non è stato sempre unanimemente riconosciuto come idoneo a distinguere il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo.
Le direttive del datore di lavoro
L’avvocato esperto in diritto del lavoro deve conoscere come si modellano le direttive del datore – Avvocato Diritto del lavoro Roma.
Appare agevole comprendere come il concetto di direttiva muti a seconda del contesto di riferimento della prestazione professionale.
Proprio muovendo da tale constatazione, un certo filone dottrinario ha ritenuto inadeguato tale parametro a giustificare alcune tipologie di rapporti.
Si è fatto riferimento a quei rapporti in cui, in ragione del particolareggiato contenuto specialistico della prestazione lavorativa, il potere direzionale può dirsi attenuato.
Si può pensare alle prestazioni lavorative di contenuto artistico.
Queste potrebbero rivelare una c.d. “subordinazione attenuata”.
Tali peculiari rapporti di lavoro risultano in continua espansione nel panorama lavoristico post-industriale.
Questo orientamento non è stato tuttavia ritenuto persuasivo.
Nelle ipotesi in cui il potere direttivo datoriale risulta attenuato – si è argomentato da parte di altri – è possibile fare ricorso agli altri parametri.
Si fa riferimento ai parametri che la giurisprudenza reputa secondari, cioè da soli non decisivi a qualificare un rapporto di lavoro come subordinato.
Però essi, valutati globalmente, possono costituire degli importanti indici probatori.
Specializzazione dello Studio Legale in Diritto del lavoro
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