Avvocato Amministrazione di Sostegno. Avvocato interdizione. Avvocato inabilitazione
Le caratteristiche degli istituti di protezione dell’incapace sono note a un avvocato amministrazione di sostegno.
L’amministrazione di sostegno è uno strumento rivolto alle persone che non sono in grado di compiere da sole alcune attività.
Si tratta di una misura di tutela della persona che ha qualche menomazione psichica o fisica.
L’istituto è stato introdotto nel gennaio del 2004.
Si è inteso far fronte a specifiche esigenze di soggetti bisognosi di cura personale e di assistenza nella gestione patrimoniale.
L’interdizione
Con la riforma del 2004 è stata modificata la fisionomia delle tradizionali incapacità giudizialmente dicharate.
Le modifiche sono ben note a ogni esperto avvocato amministrazione di sostegno.
L’interdizione viene applicata nei casi di grave e abituale infermità mentale.
Il nuovo volto dell’interdizione
Prima della riforma, l’interdizione era un mezzo per tutelare i terzi dalla persona gravemente incapace.
Sostanzialmente, costituiva una sanzione, volta a emarginare tale soggetto.
Quest’ultimo, infatti, veniva considerato pericoloso.
Finalmente, con l’intervento legislativo del 2004, l’obiettivo di tutela si è concentrato sulla persona inferma di mente.
La nuova struttura dell’istituto è ben nota a un avvocato amministrazione di sostegno.
Modifica della terminologia nelle disposizioni sull’interdizione
Nel rimodellare l’interdizione, la riforma del 2004 ha modificato le disposizioni del codice civile.
La terminologia impiegata appare rivolta a escludere ogni accezione sanzionatoria.
Così, la rubrica dell’art. 414 cod. civ. non si riferisce più alle persone che devono essere interdette.
Si riferisce, ormai, alle persone che possono essere interdette, come noto a un avvocato amministrazione di sostegno.
Prima del 2004, il soggetto doveva essere reso innocuo, mediante l’interdizione.
Grazie all’intervento di riforma, finalmente, quest’ultima è diventata uno strumento di protezione.
Secondo la nuova impostazione, l’interdizione si può applicare, esclusivamente a favore della persona incapace.
L’interdizione come strumento di protezione del maggiorenne
La disposizione su menzionata esplicita i presupposti necessari perchè si giunga all’interdizione, a tutela di una persona.
Innanzitutto, deve trattarsi di un maggiorenne, come noto a ogni avvocato amministrazione di sostegno.
Lo strumento di protezione non riguarda, quindi, i minorenni.
D’altronde, alla tutela del minore si provvede con l’esercizio della responsabilità genitoriale.
L’interdizione si può però applicare a tutela del minore che versi in una situazione di semiautonomia, in quanto emancipato.
Il minore emancipato è quello che ha contratto matrimonio a seguito di autorizzazione del giudice.
Tale autorizzazione può essere concessa al minore che abbia compiuto i sedici anni e che dimostri maturità psico-fisica.
I presupposti per l’applicazione dell’interdizione
L’interdizione può essere applicata esclusivamente a favore di chi si trovi in condizioni di abituale infermità di mente.
Deve trattarsi di una patologia mentale particolarmente grave, come ben sa un avvocato amministrazione di sostegno.
Essa deve essere tale da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi.
L’intento di tutela emerge con evidenza dalla disposizione codicistica qui esaminata.
Si prevede, infatti, che il soggetto può essere interdetto solo quando è necessario per assicurare la sua adeguata protezione.
Ciò conferma l’obiettivo principale della riforma: la salvaguardia della libertà e della dignità della persona.
Ogni strumento che limiti l’autonomia del soggetto comprime la sua libertà, incidendo, di conseguenza, sulla sua dignità.
Per tutelare tali fondamentali valori, l’interdizione deve avere applicazione eccezionale.
In particolare, essa non può applicarsi quando sia possibile impiegare un mezzo di tutela più tenue.
L’effetto dell’interdizione
A seguito della sentenza d’interdizione, resa dal tribunale, la persona non può compiere validamente alcun atto.
Per questa ragione, il giudice tutelare provvede a nominare un tutore.
A quest’ultimo è affidato il compimento degli atti, nell’interesse dell’interdetto e in suo nome.
Per lo svolgimento dell’ufficio di tutore deve preferibilmente essere scelta una persona affettivamente vicina all’interdetto.
Il giudice, quando possibile, nomina, quale tutore, un congiunto della persona incapace.
Un esperto avvocato amministrazione di sostegno conosce bene l’importanza di tale fase.
In caso di conflittualità tra più congiunti interessati alla nomina, il giudice, in genere, affida l’ufficio a un estraneo.
Per la tutela del suo patrimonio, è previsto l’annullamento degli atti eventualmente compiuti dall’interdetto.
L’inabilitazione
Lo strumento dell’inabilitazione può essere disposto in caso di determinate patologie psichiche.
Primaria causa d’inabilitazione è l’infermità di mente non particolarmente grave da dar luogo all’interdizione.
Altra causa è l’abuso abituale di alcolici o di stupefacenti.
L’abuso deve essere tale da esporre il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.
In sostanza, la persona deve versare, a causa dell’abuso, in condizioni di inferiorità nelle relazioni private.
Assumono particolare rilievo le relazioni negoziali, potenzialmente in grado di arrecare i suddetti danni patrimoniali.
Risulta criticabile l’impiego dello strumento dell’inabilitazione nei casi in cui si verifichi l’abuso in discorso.
Le limitazioni consenguenti all’inabilitazione non appaiono, infatti, proporzionate all’effettivo bisogno della persona interessata.
Per questa ragione, in situazioni di tal genere, i giudici eslcudono, normalmente, l’applicazione dell’inabilitazione.
Ancora, l’inabilitazione può essere disposta per far fronte alla prodigalità.
Pure in tal caso, l’applicazione è possibile quando dalla patologia riscontrata derivano i suddetti gravi pregiudizi economici.
Non può essere considerata prodigalità una semplice tendenza a donare o a spendere denaro.
Si deve trattare di patologia mentale che porta a sperperare in modo gravemente pregiudizievole.
Le anzidette cause sono ben note a ogni avvocato amministrazione di sostegno.
Sono indicate dall’art. 415 cod. civ.
L’inabilitazione priva il soggetto della capacità di compiere da solo gli atti di straordinaria amministrazione.
Per il loro compimento è necessaria l’assistenza del curatore.
L’inabilitato, quindi, può compiere in piena autonomia solamente gli atti di ordinaria amministrazione.
Inabilitazione e atti di straordinaria amministrazione
Con riguardo agli atti di straorinaria amministrazione, è, in ogni caso, garantita la salvaguardia della volontà dell’inabilitato.
Essi devono considerarsi rientranti nella sfera di potere della persona destinataria dello strumento di protezione.
Sono comunque atti che devono essere compiuti dall’inabilitato.
Precisamente, l’inabilitato non può essere costretto a subirne le conseguenze, in mancanza di una sua manifestazione di volontà.
Il curatore non è per nulla legittimato a compiere, da sé, l’atto di straordinaria amministrazione.
Qualora compiesse autonomamente un tale atto, questo sarebbe inefficace, come noto a un avvocato amministrazione di sostegno.
Il curatore non ha infatti alcuna propria legittimazione a compiere, in autonomia, atti per l’inabilitato.
Perché l’atto di straordinaria amministrazione sia efficace, esso deve essere compiuto dall’inabilitato.
Affinché sia valido, è necessaria l’assistenza del curatore.
Il curatore, in sostanza, può esclusivamente scegliere se acconsentire o meno, corroborando, nel primo caso, l’atto compiuto.
La conferma del curatore deve avvenire nel rispetto delle eventuali prescrizioni di forma previste dalla legge per l’atto stesso.
Se il curatore acconsente all’atto di straordinaria amministrazione, esso viene sottratto al rimedio dell’annullabilità.
Altrimenti, è annullabile entro il termine di prescrizione di cinque anni, che decorre dal giorno in cui è revocata l’inabilitazione.
Si veda, al riguardo, l’art. 1442 cod. civ.
Amministrazione di sostegno e superamento delle rigidità del regime delle incapacità
Nel 2004 si è introdotta l’amministrazione di sostegno.
Con la riforma, sono state superate le rigidità del previgente sistema di incapacità.

In precedenza, infatti, si poteva provvedere solo in due sensi: o con l’interdizione o con l’inabilitazione.
Alla prima corrisponde una incapacità totale.
L’interdetto non può compiere validamente alcun atto.
Viene sostituito dal tutore, che lo rappresenta per il compimento degli atti.
Restano fuori gli atti personalissimi (ad esempio, il matrimonio).
Essi non possono essere compiuti neanche dal tutore, come sa un avvocato amministrazione di sostegno.
Con l’inabilitazione si ha, invece, incapacità di compiere gli atti di straordinaria amministrazione.
Per il loro compimento, serve l’affiancamento – l’assistenza – del curatore.
Anche l’inabilitazione ha carattere generale.
Esclude, infatti, il compimento autonomo di tutti atti di straordinaria amministrazione.
Peculiarità dell’amministrazione di sostegno
Se viene disposta l’amministrazione di sostegno, l’incapacità si limita agli specifici atti indicati dal giudice.
In particolare, il giudice deve operare come segue.
Per il compimento di alcuni atti, può prevedere che il beneficiario sia sostituito dall’amministratore di sostegno.
Questi atti, in sostanza, richiedono la rappresentanza esclusiva ad opera dell’amministratore di sostegno.
Può anche disporre che, per determinati atti, il beneficiario sia affiancato dall’amministratore di sostegno.
Essi, in altri termini, richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Ancora, può seguire la prima strada, per alcuni atti, e la seconda, per altri, come noto a ogni avvocato amministrazione di sostegno.
Relativamente agli atti non indicati nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, resta piena la capacità del beneficiario.
Ex art. 409 cod. civ. questi può compiere, comunque, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
La disposizione conferma gli obiettivi di tutela perseguiti con la riforma del 2004.
Si è, infatti, inteso garantire al beneficiario una sfera di autonomia in relazione ai bisogni primari, a tutela della sua dignità.
I soggetti legittimati ad attivare il giudizio di amministrazione di sostegno
La legge indica chi può far domanda di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno.
Se ne occupa l’art. 417 cod. civ.
Il ricorso al giudice può essere presentato, innanzitutto, dalla persona direttamente bisognosa.
Può, inoltre, essere proposto dal suo coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo.
Il grado di parentela si stabilisce col metodo previsto dall’art. 76 cod. civ.
Allo stesso modo (art. 78 cod. civ.) si stabilisce il grado di affinità.
Un cugino, essendo parente di quarto grado, può dunque chiedere l’applicazione di una misura di protezione.
Anche il pubblico ministero è legittimato a proporre il ricorso in questione.
La legge attribuisce la legittimazione attiva pure alla persona stabilmente convivente.
Si deve, tuttavia, adoperare massima cautela quando accade qualcosa del genere, per evitare abusi.
Deve impedirsi che ne approfitti una persona di servizio o una persona che coabita con l’interessato.
La convivenza, in tali casi, non consente di proporre ricorso per l’applicazione dello strumento di protezione.
Le problematiche che sorgono in questi casi sono note a ogni avvocato amministrazione di sostegno.
Rileva, invero, solo la convivenza che assomiglia a un rapporto stabile di coniugio.
Il giudice deve, d’altronde, valutare, che il convivente sia mosso da ragioni affettive.
Lo strumento di protezione deve infatti applicarsi a tutela del beneficiario.
Non può rispondere a esigenze di approfittamento da parte di altri.
Il procedimento per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno
Nel giudizio di interdizione o di inabilitazione, è necessario l’esame (medico) della persona interessata.
Il procedimento di amministrazione di sostegno si basa, invece, primariamente, sulla sua audizione.
In sede di audizione, la persona rende note le proprie esigenze e i propri desideri.
A seguito dell’audizione, il giudice può decidere di non applicare alcuna misura di protezione.
In tal caso, può disporre la condanna, per lite temeraria, del soggetto che ha promosso il giudizio.
Come anticipato, accade, infatti, che la domanda sia proposta per mero intento di approfittamento.
Capita, in tal caso, che chi promuove il giudizio confidi di poter così amministrare i beni dell’interessato.
La scelta dell’amministratore di sostegno
Ai fini della scelta dell’amministratore di sostegno, il giudice segue quanto disposto dall’art. 408 cod. civ.
Si ha esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Il giudice tutelare deve preferire, se possibile, i soggetti indicati nella citata disposizione.
Sono: il coniuge, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella.
Può essere scelto anche un altro parente entro il quarto grado.
Quando si sceglie il coniuge, non deve, ovviamente, essere intercorsa una separazione.
La designazione negoziale
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato.
Questi, in previsione di una propria eventuale futura incapacità, può recarsi, a tal fine, da un notaio.
La designazione deve avvenire, infatti, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In caso di successivo stato di incapacità, il giudice deve innanzitutto dar seguito a questa designazione.
Deve comunque valutare se ciò risponda agli interessi del beneficiario.
Se ricorrono gravi motivi, può orientare la scelta in modo diverso.
Lo sa bene un avvocato amministrazione di sostegno,
Ciò accade, ad esempio, se il soggetto designato è il coniuge ma è intercorsa, nel frattempo, la separazione.
Amministrazione di sostegno e tutela dell’identità personale del beneficiario
Nell’art. 410 cod. civ. sono contemplati degli obblighi posti a carico dell’amministratore di sostegno.
La disposizione viene spesso invocata quando si intende sindacare l’operato del soggetto che riveste il delicato ufficio in questione.
Lo sa bene ogni esperto avvocato amministrazione di sostegno.
Innanzitutto, la norma obbliga l’amministratore di sostegno a tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
A tal fine, è necessario che l’amministratore di sostegno si confronti costantemente con la persona sottoposta alla sua protezione.
Quest’ultima, infatti, deve essere messo in condizioni di manifestare le proprie esigenze e i propri desideri.
Dando seguito a quanto richiesto dal beneficiario, l’amministrazione di sostegno si rivela un effettivo strumento di tutela.
In tal modo, garantisce la salvaguardia della libertà del beneficiario e l’affermazione della sua personalità.
Sostanzialmente, l’amministrazione di sostegno deve attuarsi in modo da proteggere l’identità personale del beneficiario.
I doveri di informazione gravanti sull’amministratore di sostegno
La norma citata prevede un necessario rapporto dialogico tra l’amministratore di sostegno e il beneficiario.
In particolare, sono elencati degli obblighi di informazione a carico del soggetto incaricato dal giudice tutelare.
L’informazione deve essere resa prima del compimento degli atti per cui gli è stata assegnata la rappresentanza esclusiva.
Il beneficiario, a seguito di tale informazione, può manifestare il proprio dissenso.
Proprio a causa di tale dissenso, viene spesso chiesto ausilio a un esperto avvocato amministrazione di sostegno.
Con riguardo agli atti che l’amministratore di sostegno reputa rilevanti a tutela dell’interesse del beneficiario, si aprono due strade.
La prima strada da percorrere è quella che garantisce il mantenimento di un rapporto di fiducia col beneficiario stesso.
L’amministratore di sostegno deve, cioè, provare a ottenere il benestare della persona bisognosa di protezione.
Di conseguenza, quando possibile, deve modificare il precedente intendimento.
Precisamente, deve prospettare il compimento di un diverso atto che consenta comunque di tutelare l’interesse preso di mira.
In primo luogo, deve ascoltare il beneficiario per individuare l’atto su cui questi possa manifestare il proprio assenso.
Individuato tale atto, deve provvedere al suo compimento, salvaguardando, così, la dignità della persona sottoposta a protezione.
Amministrazione di sostegno e dissenso col beneficiario
Non sempre, tuttavia, si riesce a raggiungere l’accordo tra beneficiario e amministratore di sostegno circa gli atti da compiere.
Spesso ciò accade a causa dell’incapacità dell’amministratore di sostegno di ricercare diligentemente un tale accordo.
La disposizione richiamata detta le regole da seguire nel caso in cui sussista (o persista) il dissenso con il beneficiario.
In tale evenienza, l’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il giudice tutelare.
Quest’ultimo può sempre adottare, con decreto motivato, gli opportuni provvedimenti.
Un esperto avvocato amministrazione di sostegno è in grado di formulare adeguate domande in tal senso al giudice tutelare.
L’obiettivo da perseguire deve sempre essere la tutela degli interessi del beneficiario.
Tale tutela deve attuarsi mirando sempre alla maggior salvaguardia della libertà e della dignità del beneficiario.
Amministrazione di sostegno e altre ipotesi di ricorso al giudice tutelare
Il giudice tutelare non provvede solamente in caso di contrasto tra amministratore di sostegno e beneficiario.
L’intervento giudiziale può aversi anche in caso di scelte o di atti ritenuti dannosi per il beneficiario stesso.
Anche in tali ipotesi, un esperto avvocato amministrazione di sostegno sa come formulare e motivare l’istanza al giudice.
Questa può essere proposta dal beneficiario, dal pubblico ministero o dagli altri soggetti di cui all’art. 406 cod. civ.
La legittimazione, in altri termini, spetta a coloro che possono proporre ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno.
Si può far ricorso al giudice anche in caso di mera negligenza dell’amministratore di sostegno.
La legge attribuisce rilevanza alla negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario.
Amministrazione di sostegno e invalidità degli atti compiuti in violazione della legge
La legge prevede le conseguenze sugli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione delle norme in materia.
Si riferisce agli atti in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferiti.
Viene disposto che essi possono essere annullati, come noto a ogni avvocato amministrazione di sostegno.
La norma di riferimento è contenuta nell’art. 412 cod. civ.
Per l’annullamento possono agire l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero, il beneficiario o i suoi eredi e aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza di tali soggetti gli atti compiuti dal beneficiario in violazione di legge.
Sono annullabili anche quelli da questi compiuti in violazione delle disposizioni del decreto di amministrazione di sostegno.
Le azioni in questione si prescrivono nel termine di cinque anni.
Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
Esperienza dello Studio Legale. Avvocato amministrazione di sostegno, avvocato interdizione e avvocato inabilitazione
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