La manutenzione del terreno non consente l’usucapione I requisiti per usucapire un terreno

Il caso in materia di usucapione

La vicenda di seguito esposta che indice a riflettere sui presupposti per una usucapione di un terreno.

Due terreni limitrofi non sono stati mai delimitati dal rispettivi proprietari.

Ciò ha consentito al proprietario di uno dei due fondi di sconfinare nel fondo vicino.

Il soggetto che è così entrato più volte nel fondo vicino ha chiesto di esserne riconosciuto proprietario.

In particolare, il suo legale ha inviato una lettera al vicino.

Il legale ha così asserito che il proprio assistito ha utilizzato il fondo vicino per più di venti anni.

Specificamente, si è basato sulla manutenzione e pulizia del terreno limitrofo da parte del suo cliente.

Ciò avrebbe comportato, secondo il legale, l’acquisto della proprietà del fondo vicino per usucapione.

La necessità di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ai fini dell’usucapione

La regola per l’usucapione ordinaria di un terreno è stabilita dall’art. 1158 cod. civ.

La disposizione riguarda l’acquisto, per usucapione, della proprietà dei beni immobili.

Riguarda anche l’acquisto, per usucapione, degli altri diritti reali di godimento sugli immobili.

Si prevede che per tali acquisti è necessario il possesso continuato per venti anni.

L’art. 1140 cod. civ. spiega cosa sia il possesso.

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà.

L’attività può anche corrispondere all’esercizio di altro diritto reale, quando sia questo a venire in rilievo.

Questa è la norma da considerare per dar soluzione al caso su esposto in materia di usucapione.

Come deve manifestarsi la signoria sul bene ai fini dell’usucapione

La Suprema Corte di cassazione ha stabilito quali requisiti consentano l’usucapione di un terreno.

Ha ritenuto non sufficiente persino la prova della coltivazione del terreno.

Essa non consente di dimostrare, secondo la Cassazione, un possesso utile al fine dell’usucapione.

Secondo il Supremo Collegio, la coltivazione non esprime in modo inequivocabile l’intento di possedere.

Occorre che l’attività, corrispondente all’esercizio della proprietà, sia accompagnata da univoci indizi.

Questi ultimi devono consentire di presumere che l’attività è svolta uti dominus.

Si fa riferimento a Cass., ord., 5 marzo 2020 n. 6123 ma anche a Cass. 29 luglio 2013 n. 18215.

Per l’usucapione si richiede l’esercizio di fatto della facoltà di escludere i terzi

Connotazione principale della proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene.

Il soggetto che vuole l’usucapione non deve dimostrare solamente di aver utilizzato il terreno.

Deve dimostrare anche di averne precluso l’utilizzo ai terzi.

L’esclusione dei terzi, per l’usucapione di un fondo agricolo, riveste particolari modalità di esercizio.

In tal caso, la manifestazione dell’intento di escludere i terzi si ha con la chiusura del fondo.

Tale facoltà è prevista dall’art. 841 cod. civ.

Ai fini dell’usucapione, è dunque importante la recinzione del terreno agricolo.

In astratto, la prova di un’attività volta a escludere i terzi può essere raggiunta anche in altri modi.

La materiale recinzione del terreno, tuttavia, è considerata la manifestazione più univoca di tale volontà.

Ricorre così in giurisprudenza il seguente principio, per l’accertamento dell’usucapione di un fondo.

La recinzione costituisce in concreto la più rilevante dimostrazione dell’animus possidendi.

Essa dimostra l’esercizio di una attività corrispondente allo ius excludendi alios.

Rileva, dunque, quale fondamentale dimostrazione di un possesso utile ai fini dell’usucapione.

La soluzione del caso di specie in materia di usucapione

Non risulta, nel caso di specie, che il vicino abbia posto in essere una rilevante attività di tipo proprietario.

In particolare, non risulta che abbia compiuto atti volti a escludere i terzi dal godimento del fondo.

Non possono considerarsi sufficienti le attività asseritamente svolte dal vicino sul terreno.

Per l’usucapione, sono difatti necessari atti idonei a esprimere, in concreto, l’esercizio della signoria.

Cass. 3 novembre 2021 n.31238 ha precisato che l’onere della prova grava su chi chiede l’usucapione.

Chi intende far accertare l’usucapione deve provare il corpus.

Deve cioè dimostrare di avere la disponibilità del bene.

Ma deve provare anche l’animus possidendi per il tempo necessario all’usucapione.

Risulta infatti necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res.

Il dominio deve essersi esteriorizzato mediante un’attività apertamente contrastante col possesso altrui.

Tale attività deve pure essere inoppugnabilmente incompatibile con il possesso in capo ad altri.

D’altronde, Il giudice deve considerare il modo in cui l’attività si rapporta al comportamento del proprietario.

Nel caso in esame, al proprietario del fondo non è stato posto alcun ostacolo da parte del vicino.

Al proprietario non è stato impedito il godimento mediante recinzioni o altri strumenti di chiusura.

Il vicino ritiene di aver usucapito per il mero fatto di aver provveduto alla manutenzione del terreno.

Ai fini della soluzione del caso in esame può considerarsi anche l’art. 1144 cod. civ.

Si dispone che gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso.

A volte risulta un riconoscimento che esprime la volontà inequivoca di attribuire il diritto al suo titolare.

In tal caso, si deve escludere un possesso valido per l’usucapione.

L’animus possidendi si ha infatti soltanto nel caso in cui si esercitano le facoltà del proprietario.

Si veda, al riguardo, Cass. 4 giugno 2020 n. 10620.

L’esperienza dello Studio Legale in caso di controversie relative all’usucapione

Lo Studio Legale si è tradizionalmente occupato di controversie in materia di usucapione.

studio legale usucapione
Avv. Antonio Mollo. Avvocato esperto in usucapione

Nello Studio prestano la loro attività tra i migliori Avvocati esperti in questo ambito.

Si tratta di Avvocati costantemente aggiornati sulle evoluzioni in questa materia.

Si può contattare lo Studio Legale, per assistenza stragiudiziale o giudiziale, utilizzando i recapiti indicati nella Pagina Contatti

oppure scrivendo a studio@professionistilegali.it

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *