Amministrazione di società e incapacità L'amministrazione di sostegno non può limitarsi all'amministrazione di società

Amministrazione di sostegno e amministrazione di società

La Cassazione si è interessata del rapporto tra amministrazione di sostegno e amministrazione di società.

Nel cassare un provvedimento emesso dal Giudice di secondo grado, ha indicato una serie di principi.

L’ordinanza, del 12 febbraio 2024, n. 3751, mette in primo piano la dignità della persona beneficiaria.

Il provvedimento di primo grado

A seguito di apposito ricorso, il giudice tutelare ha dato avvio a una amministrazione di sostegno.

Il beneficiario era il presidente del consiglio di amministrazione di una società.

L’amministrazione di sostegno è stata circoscritta alla gestione della società stessa.

All’amministratore di sostegno è stato affidato il compito di gestire la società in nome e per conto del beneficiario.

L’incarico non riguardava la gestione del patrimonio personale del beneficiario.

La misura di protezione si è indirizzata dunque solo all’amministrazione di società.

Il provvedimento di secondo grado

Con reclamo alla corte d’appello, il beneficiario ha chiesto la revoca del provvedimento.

Il giudice di secondo grado ha accolto parzialmente il reclamo.

Precisamente, ha limitato l’amministrazione di sostegno all’attività di straordinaria amministrazione della società.

Avverso il provvedimento, il beneficiario ha proposto ricorso per cassazione.

Le censure del beneficiario

Il beneficiario ha lamentato la violazione delle norme di legge sull’amministrazione di sostegno e sull’amministrazione di società.

La censura principale ha denunciato un grave errore, insito nel provvedimento impugnato e nella sua motivazione.

Secondo tale provvedimento, infatti, il ricorrente non poteva occuparsi di (straordinaria) amministrazione di società.

In particolare, non poteva compiere gli atti in grado di modificare la struttura organizzativa della società.

Poteva tuttavia compiere tutti gli atti (di ordinaria e straordinaria amministrazione) del proprio patrimonio personale.

L’amministrazione di società non ha ad oggetto i beni della persona del beneficiario

Nel ricorso per la cassazione si è affermato che l’amministratore di sostegno deve occuparsi della gestione dei beni del beneficiario.

Non deve invece occuparsi della gestione dei beni di altri soggetti.

La società è un soggetto diverso dal beneficiario.

L’amministratore di sostegno non può quindi amministrare la società, il cui patrimonio è distinto da quello del beneficiario.

Il ricorrente ha evidenziato l’incoerenza nel provvedimento, che ha inteso proteggere il patrimonio della società.

Al contrario, il patrimonio del beneficiario non è stato protetto.

A quest’ultimo è stata lasciata la massima libertà nel disporre del proprio patrimonio personale.

Incoerenza tra incapacità nell’amministrazione di società e capacità nell’amministrazione dei beni personali

Da ciò è emersa una contraddizione nel provvedimento del giudice di merito.

Ne doveva conseguire che l’amministrazione di sostegno non era necessaria.

Il ricorrente poteva infatti autodeterminarsi anche per l’amministrazione di società, se poteva farlo, in pieno, per i propri beni personali.

Poteva anche decidere di nominare un rappresentante per l’amministrazione di società.

Ciò potrebbe prospettarsi per la gestione di eventuali questioni societarie complesse.

La Corte Suprema di Cassazione in materia di amministrazione di sostegno

Il giudice di legittimità ha considerato fondati i motivi di ricorso.

La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire alcuni principi in materia di amministrazione di sostegno.

Ha ricordato che l’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona.

Si è precidato che è vietato limitare la capacità di agire se non (e nella misura in cui) sia strettamente indispensabile.

L’ordinanza ha affermato che si deve assicurare al beneficiario la massima tutela possibile, col minor sacrificio della sua autodeterminazione.

La flessibilità dell’amministrazione di sostegno

Il giudice di legittimità ha notato come la flessibilità sia il tratto distintivo dell’amministrazione di sostegno.

La normativa riserva ampio spazio di adattamento della misura al caso concreto.

Una persona bisognosa di protezione può ben autodeterminarsi ed esercitare con sufficiente avvedutezza i propri diritti in determinati ambiti.

D’altro canto, può non essere abile e competente in relazione all’esercizio di altri diritti in settori diversi.

Il giudice deve effettuare tali verifiche, prima di decidere sull’applicazione dell’amministrazione di sostegno.

A seguito delle verifiche effettuate, il giudice deve perimetrare i compiti dell’amministratore.

I poteri dell’amministratore di sostegno devono essere rapportati all’incidenza degli accertati deficit sull’autodeterminazione del beneficiario.

Lo strumento di protezione deve risultare funzionale agli obiettivi individuali di tutela.

Se non si seguono questi rigorosi parametri si sfocia in un’ingiustificata limitazione della capacità di agire.

Non può quindi ammettersi un’amministrazione di sostegno relativa alla sola amministrazione di società.

Il necessario dialogo tra beneficiario e amministratore di sostegno

La Corte Suprema di cassazione ha fatto leva, a tal fine, sull’art. 410 del codice civile.

La disposizione prevede che l’amministratore di sostegno deve informare il beneficiario circa gli atti da compiere.

In caso di dissenso da parte del beneficiario, deve essere informato il giudice tutelare.

L’opinione del beneficiario deve quindi essere tenuta in primaria considerazione.

Il giudice di legittimità, sulla base di questa norma, è giunto a una conclusione.

Deve essere sempre preservato il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione.

Inoltre, deve essergli garantito, l’esercizio del diritto di partecipare alla formazione delle decisioni che lo riguardano.

Le conclusioni della Cassazione sul caso relativo all’amministrazione di società

Alla luce dei principi sopra esposti, la Cassazione, con riferimento al caso di specie, è giunta a determinate conclusioni.

Ha statuito, innanzitutto, che il provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno può estendere al beneficiario limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato.

Quando ciò accade, tuttavia, il provvedimento deve essere sorretto da una specifica motivazione.

La motivazione deve precisare le specifiche ragioni a supporto della limitazione dell’autodeterminazione del soggetto.

Perticolare rigore deve applicarsi in relazione alle decisioni che non rispettano i desiderata del beneficiario.

Esse devono fondarsi anche sulla valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto, non limitativi della capacità.

L’obiettivo deve essere proteggere gli interessi della persona preservandone la dignità.

La cassazione del provvedimento relativo alla sola amministrazione di società

La Suprema Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito non fosse aderente ai su esposti principi di legge.

Ha rilevato la Cassazione come la corte d’appello abbia dato atto che la persona è stata ritenuta capace di gestire il proprio patrimonio personale.

E ciò ha riguardato anche gli atti di straordinaria amministrazione.

Tuttavia, il giudice di merito non ha spiegato per quale ragione si è esclusa la capacità votare in assemblea e l’amministrazione di società.

Anche le quote della società, d’altronde, facevano parte del patrimonio personale del soggetto.

La corte d’appello, per altro, non ha verificato la possibile adozione di strumenti alternativi, compatibili con la volontà del beneficiario.

E ciò è avvenuto nonostante questi sia stato ritenuto in grado di adottare ogni altra decisione sul proprio patrimonio.

La Cassazione ha dato ragione al ricorrente.

Non si è compreso, infatti, se le decisioni di merito siano state adottate nell’interesse del beneficiario o nell’interesse della società.

Se avessero seguito la seconda strada, le decisioni sarebbero andate oltre, rispetto a quanto la legge riserva al giudice tutelare.

In conclusione, si è disposta la cassazione (con rinvio) del provvedimento impugnato.

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