Avvocato opere d’arte I rimedi nel caso di vendita di opera falsa

Il caso di vendita di un’opera d’arte falsa

Sono noti a ogni avvocato opere d’arte i casi di vendita di un falso che sono stati esaminati dalla giurisprudenza.

Si analizza qui il caso di un’opera poi rivelatasi falsa.

Una galleria d’arte vende un’opera a un collezionista di opere d’arte.

A seguito di un accertamento peritale, l’opera, dopo molti anni, risulta non autentica.

Azione in giudizio

Il compratore chiede allora in giudizio la risoluzione della vendita.

Nell’atto di citazione chiede anche che ne venga dichiarata la nullità.

Ritiene infatti, tramite la propria difesa, che si tratti di vendita avente oggetto illecito.

Un avvocato opere d’arte, d’altronde, deve proporre ogni domanda utile a tutela del cliente.

Le difese prospettate dalle parti in giudizio

La galleria si difende nel modo seguente.

Asserisce che la vendita è stata fatta solo da parte di uno dei soci della stessa galleria.

Inoltre, eccepisce la prescrizione, in quanto la vendita è avvenuta circa vent’anni prima.

Dal canto suo, il compratore asserisce di aver interrotto la prescrizione.

In particolare, collega l’interruzione all’avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale.

La prescrizione del diritto del compratore di opera d’arte falsa

Per altro, chiede l’applicazione dell’art. 2935 cod. civ.

Si tratta di un articolo che viene spesso richiamato dall’avvocato per opere d’arte.

Avvocato opere d'arte
Avv. Antonio Mollo, avvocato opere d’arte

Il richiamo serve a far valere il diritto del cliente quando la falsità si scopre dopo molti anni.

La norma dispone infatti che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Quindi, secondo il compratore, decorre dal momento della scoperta del falso.

Viene chiamato in causa anche chi aveva venduto l’opera al suddetto socio della galleria.

Tale precedente venditore chiama, a sua volta, in causa chi gli aveva venduto il bene.

Norma rivolta al professionista venditore di opere d’arte

Una norma, che risale al 1971, pone precisi obblighi a carico del venditore di opere d’arte.

La norma è stata poi riprodotta, con integrazioni nel codice dei beni culturali.

Essa si rivolge a chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico di determinate opere.

Riguarda anche l’attività di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita.

Si riferisce, in particolare, alle opere di pittura, di scultura, di grafica.

Fa riferimento, altresì, agli oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico.

La disciplina concerne anche chi comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi.

L’obbligo di documentare o dichiarare l’autenticità o l’attribuzione e la provenienza

I soggetti indicati hanno l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che attesti l’autenticità dell’opera.

Se ciò non è possibile, devono consegnare i documenti sulla probabile attribuzione e provenienza della cosa.

In mancanza, devono rilasciare una dichiarazione con le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza.

La dichiarazione deve essere rilasciata con le modalità previste in materia di documentazione amministrativa.

Essa, ove possibile in relazione alla natura dell’opera, è apposta su copia fotografica della stessa.

L’avvocato opere d’arte, nel predisporre la difesa del proprio cliente, deve far riferimento a questi documenti.

avvocato opere d'arte
Avvocato opere d’arte
Norme imperative contro la contraffazione e la circolazione di opere false

L’art. 178 del codice dei beni culturali sanziona chi effettua la contraffazione di un’opera d’arte.

Prevede la reclusione e una multa per chi, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera.

Deve trattarsi di opera di pittura, scultura o grafica.

Può anche trattarsi di un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico.

La sanzione penale è prevista anche per chi pone in commercio, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti.

Questa norma vale pure nei confronti di chi detiene tali beni per farne commercio o comunque li pone in circolazione, come autentici.

L’autenticazione o l’accreditamento di opera falsa

Stessa pena è prevista per chiunque, conoscendone la falsità, autentica le opere o gli oggetti anzidetti.

Deve trattarsi di beni contraffatti, alterati o riprodotti.

Viene punito, inoltre, chiunque li accredita o contribuisce ad accreditarli come autentici, conoscendone la falsità.

Ciò può avvenire mediante dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, o altro.

Ulteriori norme sanzionatorie

La pena viene aumentata se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale.

In tal caso, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione, ex art. 30 cod. pen.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti.

Delle cose confiscate è sempre vietata la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Se si tratta di cose appartenenti a persone estranee al reato non viene ordinata la confisca.

Ipotesi che escludono la punibilità

Le disposizioni della citata norma non si applicano a chi rende nota la non autenticità.

Precisamente, le opere devono essere dichiarate espressamente non autentiche all’atto della esposizione o della vendita.

La dichiarazione deve essere fatta mediante annotazione scritta sul bene.

A volte ciò non è possibile, per la natura o le dimensioni del bene.

In tal caso, deve essere rilasciata una dichiarazione all’atto della esposizione o della vendita.

La sanzione penale non si applica neanche ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.

La vendita di un falso non inficia l’oggetto del contratto

La giurisprudenza si è pronunciata diverse volte sulla vendita di un’opera falsa.

Le sentenze in materia sono conosciute da ogni avvocato opere d’arte.

avvocato opere d'arte Roma
Avv. Simona Siciliana, avvocato cassazionista

Con riferimento alla ipotizzata nullità del contratto per illiceità dell’oggetto, la giurisprudenza è rigorosa.

Precisa infatti, comunemente, che non è corretto far generico riferimento a una tale illiceità.

Non è difatti illecita, di per sé, la vendita un’opera non autentica.

L’oggetto del contratto è, d’altronde, l’insieme delle prestazioni dedotte dalle parti.

Esso deve essere valutato al momento del contratto.

In quel momento, entrambe le parti possono essere convinte dell’autenticità dell’opera, poi rivelatasi falsa.

Il contratto, in tal caso, non è illecito, anche in seguito all’entrata in vigore della normativa sopra citata.

Le norme imperative introdotte nel 1971 e quelle del codice dei beni culturali

Diversa soluzione deve ipotizzarsi, dopo il 1971, se il venditore conosce la non autenticità dell’opera.

Se la vende come autentica, il procedimento di formazione del contratto contrasta con una norma imperativa.

Il codice dei beni culturali, come su riportato, ha ripreso la norma, integrandola, e ha previsto delle sanzioni penali.

Ne deriva allora la nullità del contratto, ex art. 1418, 1° co., cod. civ., per contrarietà con la disciplina imperativa del codice dei beni culturali.

In questi casi, si deve comunque tener conto dello stato attuale dell’arte sulla qualificazione dell’opera quale autentica o meno.

Se lo stato dell’arte considera autentica un’opera, la sua vendita è sempre legittima, quando sono adempiuti gli obblighi su indicati.

La qualificazione come vendita di aliud pro alio

La vendita di un falso viene ordinariamente considerata quale vendita di aliud pro alio.

La locuzione fa riferimento al trasferimento di proprietà su una cosa del tutto diversa da quella pattuita.

Il compratore, in tal caso, può chiedere la risoluzione per inadempimento.

Se l’inadempimento è imputabile al venditore, può chiedere anche il risarcimento del danno.

Vendita viziata da errore del compratore

Si può inoltre far riferimento, in alcune ipotesi, ai vizi del consenso.

In modo particolare, si può prendere in considerazione l’errore del compratore.

Infatti, si può trattare di vendita viziata da errore.

Il compratore può chiedere in tal caso l’annullamento del contratto.

Sussiste anche l’eventualità del dolo, cioè del raggiro a danno del compratore.

Se il compratore ha acquistato a causa del raggiro, si ha l’annullabilità del contratto.

Quando il dolo ha invece comportato l’accettazione di condizioni più onerose, il compratore può chiedere solo il risarcimento.

Le norme sui vizi del bene venduto

In astratto, la falsità dell’opera potrebbe essere considerata quale vizio del bene.

Il codice civile prevede che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi.

Si fa riferimento a quei difetti che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano significativamente il valore.

In caso di vizio, il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione o la riduzione del prezzo.

Per determinati vizi, gli usi escludono che si possa chiedere la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

La mancanza di qualità promesse o essenziali

Si può anche ipotizzare che la falsità dell’opera corrisponda alla mancanza di una qualità promessa dal venditore.

Ciò avviene quando il venditore ha effettuato dichiarazioni sulla autenticità dell’opera.

In ogni caso, si può ipotizzare la mancanza, nell’opera falsa, delle qualità essenziali per l’uso a cui deve essere destinata.

Di queste ipotesi si occupa l’art. 1497 cod. civ.

In tali casi, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto.

Si applicano le disposizioni generali sulla risoluzione per l’inadempimento.

Il difetto di qualità deve tuttavia eccedere i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

I brevi termini per esercitare il diritto alla risoluzione per mancanza di qualità promesse o essenziali

Il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall’art. 1495 cod. civ.

Un avvocato opere d’arte sa che si tratta di termini particolarmente brevi.

In particolare, si richiede che la mancanza di qualità sia denunciata al venditore entro otto giorni dalla scoperta.

Ciò non è necessario se il venditore l’ha riconosciuta o l’ha occultata.

L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.

La risoluzione della vendita di aliud pro alio

Gli anzidetti brevi termini non si applicano in caso di vendita di aliud pro alio.

Questa è la vendita di cosa del tutto diversa da quella oggetto del programma contrattuale.

Si ha vendita di aliud pro alio anche se si vende un’opera quale frutto dell’ingegno di un autore famoso e l’opera risulta poi falsa.

Il diritto a chiedere la risoluzione della vendita di aliud pro alio si prescrive nell’ordinario termine decennale.

Acquisto di un’opera d’arte a causa di un vizio del consenso

L’art. 1427 cod. civ. dispone che il contratto può essere annullato per vizio del consenso.

L’annullamento per vizio del consenso viene spesso prospettato dall’avvocato opere d’arte, in caso di vendita di un falso.

I vizi del consenso sono l’errore, la violenza e il dolo.

In particolare, viene in rilievo l’errore.

L’errore è la divergenza tra il contratto e la rappresentazione che una parte si fa dello stesso.

Per condurre all’annullamento del contratto deve essere essenziale e riconoscibile dall’altro contraente.

L’errore sull’identità o la qualità dell’opera d’arte

L’errore è essenziale, tra l’altro, quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione.

Esso è essenziale anche quando cade sopra una qualità dello stesso oggetto della prestazione.

La qualità, a tal fine, deve risultare determinante del consenso.

Questo tipo di errore può riguardare l’identità di un’opera d’arte o una sua qualità.

Perché il contratto sia annullabile, l’errore deve essere riconoscibile.

Si considera riconoscibile l’errore che può essere rilevato da una persona di normale diligenza.

A tal fine, si prendono in considerazione il contenuto, le circostanze del contratto ovvero la qualità dei contraenti.

Lo stato della critica d’arte

Le opere d’arte hanno una peculiarità.

L’attribuzione della paternità è sempre suscettibile di critica e di mutamenti nel tempo.

Lo stato dell’arte, su un’opera, non resta sempre fermo, immutato.

Un’opera si considera autentica quando è tale per lo stato dell’arte, ma quest’ultimo può variare.

Quindi, l’errore non può riguardare propriamente l’autenticità dell’opera.

Può avere quale punto di riferimento solo lo stato dell’arte al momento del contratto.

Con riferimento alle opere di recente scoperta o creazione, può mancare lo stato dell’arte.

Si deve allora far riferimento alle dichiarazioni del venditore.

Le dichiarazioni vengono sempre prese in considerazione, in caso di controversia, da un avvocato opere d’arte.

Stato dell’arte e dichiarazioni del venditore sono rilevanti anche al fine della risoluzione della vendita.

Il contratto può essere qualificato quale vendita di aliud pro alio proprio in relazione a tali elementi.

La giurisprudenza sul caso di vendita di un’opera poi risultata falsa

In relazione al caso sopra prospettato, la Corte di Cassazione ha preso posizione.

La giurisprudenza di legittimità sul tema è conosciuta da un avvocato opere d’arte.

 

In particolare, Cassazione 25 gennaio 2018 n. 1889 ha statuito quanto segue.

Spetta innanzitutto al compratore, cui l’autenticità del dipinto era stata garantita, il diritto alla risoluzione.

Si tratta infatti di una vendita di aliud pro alio.

Non si applica quindi l’azione prevista dall’art. 1495 cod. civ.

Si fa valere, in particolare, l’inadempimento del venditore all’obbligazione assunta.

Quest’ultima ha ad oggetto il trasferimento, al compratore, del diritto su un’opera d’arte determinata.

L’opera è determinata in ragione di un elemento specifico di identificazione, di carattere sostanziale.

Tale elemento è quello attinente al suo autore.

L’azione per la risoluzione è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Il diritto al risarcimento del danno per il perduto plusvalore

Con la risoluzione, il compratore ha diritto alla restituzione del prezzo pagato.

La Suprema Corte di Cassazione gli ha riconosciuto anche il diritto di ottenere di ottenere il risarcimento della perduta plusvalenza.

Il riferimento è sempre a Cassazione 25 gennaio 2018 n. 1889.

Si tratta di orientamento certamente conosciuto da un avvocato opere d’arte.

Il citato risarcimento è possibile in seguito alla verifica di un elemento.

Deve risulta che il quadro, se autentico, avrebbe conseguito nel tempo un maggior valore.

Il termine di prescrizione del diritto alla risoluzione decorre dal momento dell’inadempimento.

La prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla manifestazione oggettiva del danno.

Si deve aver riguardo all’epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile.

Non rileva il dato soggettivo della conoscenza della mancata attuazione della prestazione dovuta.

Allo stesso modo, non rileva il dato soggettivo della conoscenza del maturato diritto risarcitorio da parte del creditore.

Tale conoscenza potrebbe, d’altronde, essere colpevolmente ritardata pure per incuria del medesimo titolare del diritto.

Avvocato opere d'arte
Avv. Antonio Mollo, Avvocato opere d’arte

 

Studio Legale con esperienza in problematiche relative al mercato dell’arte. Avvocato opere d’arte

Lo Studio Legale ha una tradizione consolidata nella tutela delle posizioni contrattuali relative al mercato dell’arte.

Si presta assistenza stragiudiziale e giudiziale a singoli, a collezionisti d’arte, a gallerie d’arte.

Per contattare lo Studio Legale, si possono utilizzare i recapiti indicati nella Pagina Contatti

oppure scrivere a studio@professionistilegali.it

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *