La revoca della rinunzia all’eredità
La revoca della rinunzia all’eredità è prevista dall’art. 525 c.c.
La suddetta norma, dettata in materia di successioni ereditarie, prevede che
fino a quando il diritto di accettare l’eredità non è prescritto, i chiamati che vi hanno rinunziato possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro chiamato, senza pregiudizio delle ragioni eventualmente acquistate dai terzi
La rinuncia, dunque, non fa perdere al chiamato – in maniera definitiva – il diritto di accettare l’eredità.
Il fondamento della revoca della rinunzia
Colui che rinuncia all’eredità – fin tanto che altri soggetti non acquistino i diritti ereditari – non perde la delazione.
Il legislatore fa salvi i diritti dei terzi.
La norma non è estensibile alla rinuncia al legato, in quanto questa, a differenza dalla rinuncia all’eredità, ha natura dismissiva rispetto ai diritti successori.
La natura giuridica della revoca della rinuncia
La revoca della rinunzia non costituisce una vera e propria ipotesi di rinuncia.
Il rinunziante, d’altro canto, non viene reintegrato nella situazione preesistente ma viene reintegrato nella possibilità di effettuare ancora la dichiarazione di accettazione.
La possibilità di rinuncia è soggetta a due limiti:
- quello temporale
- e quello connesso all’acquisto dell’eredità da parte di altri.
Il limite temporale
La facoltà di revoca può essere esercitata fino a quando non è prescritto il diritto di accettare l’eredità.
Nello specifico, il rinunciante può revocare l’atto di rinuncia, rendendo possibili diversi effetti successori, soltanto se non è decorso il termine decennale previsto per l’accettazione dell’eredità.
Al termine ordinario è equiparato anche il termite fissato dal giudice ex art. 481 c.c.
Il limite dell’acquisto dell’eredità da parte altri
La revoca della rinuncia può essere validamente effettuata solo se, nel frattempo, altri chiamati non abbiano acquistato l’eredità.
Tale acquisto riguarda non solo l’ipotesi che ulteriori chiamati abbiano dichiarato espressamente di accettare ma anche il caso dell’acquisto automatico da parte dello Stato o dell’accrescimento della quota di un coerede.
La forma della revoca della rinunzia
La revoca della rinunzia può effettuarsi mediante accettazione dell’eredità.
La suddetta accettazione può realizzarsi sia in forma espressa che in forma tacita.
Non sono invece comprese le ipotesi di acquisto senza accettazione ai sensi dell’art. 485, ult. co. e dell’art. 427 c.c.
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