La liquidazione individuale dell’eredità Avvocato in materia di successioni

La liquidazione individuale e la liquidazione concorsuale

In materia di successioni, l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario, deve estinguere i debiti ereditari.

L’ordinamento prevede che il pagamento dei debiti può avvenire mediante

La liquidazione individuale

La liquidazione individuale è prevista dall’art. 495 c.c.

Costituisce la forma più semplice di liquidazione ereditaria.

Mediante la liquidazione individuale l’erede paga i creditori ereditari e i legatari secondo l’ordine con cui si presentano.

I presupposti della liquidazione individuale

L’erede può avvalersi della procedura individuale solo quando sia decorso il termine previsto dall’art. 495 c.c.

Nello specifico, può effettuare i pagamenti soltanto dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla trascrizione nei registri immobiliari della dichiarazione di accettazione beneficiata dell’eredità.

Secondo la tesi prevalente, se l’inventario viene redatto dopo l’accettazione, il termine decorre dalla data di annotazione nel registro delle successioni.

Le modalità di liquidazione individuale

Quando l’erede riceve più richieste di pagamento, deve preferire – secondo il loro ordine – i creditori privilegiati.

Anche nell’ipotesi in cui l’erede proceda alla vendita dei beni, deve sempre preferire, nel procedere ai pagamenti, i creditori che vantino un privilegio speciale, un’ipoteca o un pegno sui beni alienati.

Gli altri creditori sono pagati in base all’ordine di presentazione degli stessi.

L’ipotesi della estinzione dell’asse ereditario

Può succedere che a seguito del pagamento di alcuni creditori ereditari o di alcuni legatari l’asse ereditario si esaurisca.

In questo caso, gli ulteriori creditori e legatari non possono pretendere – dall’erede – alcun soddisfacimento del proprio credito.

Tanto meno è prevista per questi ultimi la possibilità di agire in regresso nei confronti dei creditori che hanno visto integralmente soddisfatto il proprio credito.

Tuttavia, ai creditori è consentita l’azione di regresso nei confronti dei legatari.

Ciò avviene in base a un logico principio di priorità temporale, per il quale si preferiscono i creditori nei confronti dei legatari.

L’opposizione alla liquidazione individuale

I creditori ereditari e i legatari possono proporre opposizione contro la procedura di liquidazione individuale.

Tale opposizione deve essere proposta entro 30 giorni dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario.

In caso di opposizione è obbligatorio procedere con la liquidazione concorsuale.

L’erede- in questa ipotesi – è responsabile personalmente verso i creditori e legatari concorsuali.

Precisamente, è responsabile solo nei limiti della differenza tra quanto i creditori individualmente soddisfatti hanno percepito e quanto loro spettante secondo le regole della procedura concorsuale.

L’esperienza dello Studio Legale in materia di successioni

Lo Studio Legale si occupa tradizionalmente del diritto successoriocontratto preliminare roma.

Al riguardo, si fornisce consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale.

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