Il testamento nullo
Il testamento nullo è dichiarato tale in presenza di alcuni vizi.
La nullità è una forma di invalidità che rende l’atto privo di qualsiasi effetto giuridico.
Convenzionalmente le nullità vengono distinte in nullità formali e nullità sostanziali.
Le nullità formali
Le nullità formali sono previste espressamente dalla legge.
Alcune sono applicabili a tutti i tipi di testamento altre solo ad alcuni.
L’ipotesi di nullità ex art. 619 c.c.
Secondo l’art. 619, 1° co., c.c.,
i testamenti … sono nulli quando manca la redazione per iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Tale disposizione ha carattere generale.
Il testamento nullo ex art 606 c.c.
L’art. 606, 1° co., c.c. prevede ulteriori ipotesi di testamento nullo.
Nello specifico, il testamento olografo è nullo in mancanza dell’autografia o della sottoscrizione del testatore.
Il testamento pubblico e il testamento segreto sono nulli ove manchi la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o le prescritte sottoscrizioni.
La conversione ex art. 607 c.c.
Il legislatore con la suddetta norma dispone che, nel caso in cui il testamento segreto manchi di qualche suo specifico requisito, può valere quale testamento olografo.
Ciò si verifica solo quando il negozio testamentario presenta tutti i requisiti del menzionato testamento olografo.
Le nullità sostanziali
Il testamento è sostanzialmente nullo quando – salvo che la legge disponga diversamente – è contrario a norme imperative.
Le ipotesi rientranti in tale ambito sono ad esempio:
- testamento congiuntivo;
- patti successori;
- testamento a condizione di reciprocità;
- legato di cosa del legatario;
- testamento reciproco.
Il testamento parzialmente nullo
Il generale principio di conservazione dei negozi giuridici vale anche in materia di successioni.
Infatti, al negozio testamentario è applicabile la disciplina della nullità parziale.
La nullità di una singola disposizione testamentaria – o di parte di essa – può non comportare la nullità dell’intero testamento.
Ciò accade quando risulta che il testatore lo avrebbe comunque concluso anche in mancanza di quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Gli effetti del testamento nullo
Il testamento nullo non produce effetti in caso di apertura della successione, non modifica – dunque – la situazione giuridica preesistente.
Se la nullità riguarda il particolare rapporto tra testatore e istituito, può trovare applicazione lo strumento giuridico della sostituzione.
Quando tale strumento non operano, e in tutti gli altri casi di nullità, l’eredità viene devoluta agli eredi legittimi.
Se, invece, nel testamento nullo è previsto un legato, quest’ultimo resta normalmente a vantaggio dell’erede.
I soggetti legittimati all’azione di nullità
Può proporre l’azione volta alla dichiarazione di nullità chiunque vi abbia interesse.
Inoltre, il giudice può rilevare d’ufficio la nullità stessa.
L’azione di nullità è imprescrittibile.
Si fanno, però, salvi gli effetti della prescrizione dell’azione di ripetizione e quelli dell’usucapione.
Conferma di disposizione testamentaria nulla
L’art. 590 c.c. recita:
la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione
Consiste in un’ipotesi legale di caducazione dalla esperibilità dell’azione di nullità.
La conferma non comporta la validità del testamento bensì una preclusione dell’azione suddetta per chi l’ha posta in essere o ha eseguito il testamento.
L’esperienza dello Studio Legale in materia di successione testamentaria
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