Il divieto dei patti successori
I patti successori, in alcuni casi, sono vietati dal nostro ordinamento.
Ai sensi dell’art. 458 c.c.,
fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e ss. c.c., è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
È del pari nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi
La norma in oggetto sancisce un generale divieto.
Le categorie dei patti successori
I patti successori possono essere di tre tipi:
- istitutivi;
- dispositivi;
- rinunciativi.
I patti successori istitutivi
Il patto successorio istitutivo è un contratto di natura successoria stipulato fra il soggetto della cui successione si tratta e il soggetto che quest’ultimo si vincola a rendere erede.
Lo stesso patto, in astratto, può essere a titolo oneroso o a titolo gratuito.
I patti successori dispositivi
Si tratta di fattispecie in cui il soggetto non si vincola a far sì che un altro diventi suo erede.
Il contenuto è caratterizzato, invece, da un atto di disposizione dei beni che il disponente ritiene di poter acquisire in seguito a una futura successione.
Possono avere un tale oggetto, risultando quindi vietati, sia atti unilaterali che contratti.
Il negozio, anche in questo caso, può essere, in teoria, a titolo oneroso o gratuito.
I patti successori rinunciativi
Si tratta di fattispecie in cui il dante causa rinuncia ai diritti che ritiene di poter acquisire in seguito a una futura successione.
Il divieto è applicabile sia agli atti di rinunzia unilaterale sia agli atti di rinunzia contrattuale.
Il divieto dei patti successori rinunziativi risulta anche dal disposto dell’art. 557, II comma c.c. dettato in materia di azione di riduzione.
La natura giuridica dei patti successori
Il patto successorio istitutivo è un negozio mortis causa in quanto opera in ragione della morte di un soggetto.
Il patto successorio dispositivo o rinunciativo ha natura di atto meramente connesso alla morte.
La ratio del divieto dei patti successori
Il fondamento del divieto dei patti successori è da ricercarsi nella tutela – posta dal legislatore – della libertà del soggetto relativamente alla disposizione dei propri beni per il periodo successivo alla sua morte.
Nello specifico, poi, il divieto dei patti successori istitutivi è volto a evitare una delazione successoria diversa da quella che avviene per legge o con il testamento.
La regola si trae dall’art. 457 c.c.
Con riferimento ai patti successori dispositivi e rinunciativi, l’ordinamento intende evitare vincoli che riguardano un oggetto così incerto quale è una futura eredità.
Inoltre, deve considerarsi ripugnante speculare su ciò che può derivare da una futura successione.
La validità dell’atto esecutivo del patto successorio
Molteplici ragioni di opportunità hanno portato la dottrina e la giurisprudenza a interrogarsi sulla validità (o non validità) dell’atto esecutivo di un patto successorio.
Il testamento esecutivo di un patto successorio istitutivo non può considerarsi, solo per questa ragione, come atto invalido.
Esso è nullo, ex art. 626 c.c., quando il fatto che si tratti di esecuzione di un patto successorio risulta dall’atto.
Si ha, infatti, in tal caso, un motivo illecito rilevante.
Gli atti esecutivi di patti successori dispositivi o rinunciativi possono considerarsi nulli nella misura in cui risulti da essi l’illiceità della causa concreta consistente nel dar seguito al precedente vincolo vietato dalla legge.
Il regolamento comunitario n. 650/2012
Si occupano di rendere uniforme il diritto internazionale privato in materia di patti successori alcune norme del regolamento dell’Unione Europea n. 650/2012, visualizzabile cliccando il link qui sopra.
L’esperienza dello Studio Legale in ambito di successioni testamentarie
Lo Studio Legale si occupa tradizionalmente di diritto successorio. In materia, si fornisce consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale.
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