L’inventario Avvocati esperti nella materia delle successioni

L’istituto dell’inventario nell’ambito delle successioni

L’inventario – in ambito di successioni – viene redatto con atto pubblico di ricognizione dei beni facenti parte dell’eredità.

La redazione dell’inventario avviene a cura del cancelliere del Tribunale del luogo di apertura della successione. In alternativa, viene curata da un notaio.

La funzione dell’inventario

L’inventario svolge la funzione di accertamento della consistenza del patrimonio ereditario.

La redazione dell’inventario consente di determinare entro quali limiti l’erede risponde dei pesi ereditari.

Col beneficio d’inventario si esclude, d’altro canto, la confusione tra beni ereditari e beni dell’erede.

Le modalità di redazione dell’inventario

Nell’inventario devono essere specificate sia le poste attive che quelle passive facenti parte dell’eredità.

Relativamente alle poste attive, devono essere descritti tutti i beni immobili e mobili caduti in successione.

Con riferimento ai beni mobili, si deve procedere alla loro stima.

La necessità della redazione dell’inventario

La legge condiziona il beneficio d’inventario alla redazione del suddetto atto ricognitivo.

L’inventario può essere redatto sia prima che dopo la dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c.

La legge prevede testualmente che, in mancanza, il chiamato, a seconda dei casi:

  • o perde il diritto di accettare
  • oppure diviene erede puro e semplice.
I soggetti legittimati a chiedere la redazione dell’inventario

Al fine di adempiere all’onere dell’inventario, l’iniziativa può essere presa sia da uno dei chiamati o degli eredi sia dagli altri legittimati indicati dal codice di procedura civile.

L’inventario redatto su iniziativa di un chiamato (o di un erede) giova a favore degli altri soggetti che accettano l’eredità.

Questi ultimi sono dunque dispensati dall’effettuare un nuovo inventario.

Omissioni o infedeltà nell’inventario

Ai sensi dell’art. 494 c.c.

dal beneficio d’inventario decade l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti

La decadenza dal beneficio si ha soltanto in questi casi e non quando l’erede denunci attività non esistenti ovvero ometta di denunciare passività ereditarie.

I termini per il compimento dell’inventario

Nel caso di previa accettazione dell’eredità, l’inventario deve essere redatto entro tre mesi dalla stessa. Viene fatta salva la possibilità di una proroga.

Se il termine non è rispettato, l’erede non può godere del beneficio d’inventario.

Il menzionato termine non si applica qualora ad accettare sia un incapace.

In questa ipotesi, il soggetto non decade dal beneficio (con possibilità di redigere l’inventario) se non quando è trascorso un anno dalla cessazione dell’incapacità.

L’esperienza dello Studio Legale in ambito di successioni

Lo Studio Legale si occupa tradizionalmente di successioni ereditariecontratto preliminare roma. In materia, si fornisce consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale.

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