Il caso esaminato in materia di licenziamento.
Si analizza qui un caso conosciuto da ogni avvocato licenziamento del lavoratore.
Una casa automobilistica ha appreso che un proprio dipendente aveva fatto circolare una comunicazione screditante.
La comunicazione era diretta ai lavoratori dislocati presso altre sedi della medesima impresa.
Si trattava di un comunicato dal contenuto ingiurioso.
Col comunicato, i lavoratori hanno ricevuto un incitamento.
L’incitamento era
a resistere e sabotare l’azienda che ci ha dissanguati per anni ed ora ci sputa addosso
Esso è stato diffuso utilizzando l’indirizzo di posta elettronica aziendale.
Licenziamento del lavoratore
La società datrice ha così dato avvio al procedimento disciplinare.
Un avvocato licenziamento conosce quali sanzioni sono essere applicate in situazioni come questa.
Nella specie, la società ha irrogato il licenziamento al lavoratore che aveva inviato l’anzidetto messaggio.
Impugnazione del licenziamento
Il lavoratore ha allora deciso di rivolgersi al giudice del lavoro.
Ha richiesto che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento.
I giudici di merito hanno deciso in modo da considerare la libertà di espressione.
Questo parametro è ben noto a ogni avvocato licenziamento.
Nella specie, i giudici hanno statuito qualcosa di importante su quel tipo di espressioni, utilizzate nel messaggio.
Esse sono state considerate giustificate nell’ambito della normale conflittualità aziendale.
La considerazione della tipologia di destinatario
I destinatari della comunicazione erano di qualifica impiegatizia.
Essi erano in grado, per livello culturale e per conoscenza personale del mittente, di contestualizzare il contenuto del messaggio.
In sostanza, sono state valorizzate le finalità informative e divulgative del messaggio, di natura sindacale.
Queste finalità escludevano, secondo i giudici, un utilizzo illecito della casella di posta elettronica dell’azienda.
Di conseguenza, il lavoratore ha ottenuto l’annullamento della sanzione per illegittimità del licenziamento.
Il principio di diritto espresso dal Supremo Collegio.
Il licenziamento è una sanzione gravissima.
Si giustifica in presenza di una fattispecie idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell’adempimento.
Lo sa bene un avvocato licenziamento.
Tale situazione non ricorre sempre quando il lavoratore invia mediante email aziendale un messaggio ingiurioso nei confronti del datore.
Non ricorre, in particolare, se il contenuto del messaggio ha evidente portata divulgativa e carattere sindacale.
Inoltre, non ricorre se risulta di indubbio interesse aziendale.
Nel caso di specie, ad esempio, si faceva espresso riferimento a una vertenza insorta presso altra sede.
Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte in tema di licenziamento illegittimo.
Il carattere illegittimo del licenziamento è stato ribadito anche dalla Cassazione.
Ad essa si è rivolta il datore, soccombente nei due precedenti gradi di merito.
Il Supremo Collegio ha statuito che l’estrema misura del licenziamento è legittima solo se si riscontrano determinati presupposti.
Il licenziamento può essere comminato in presenza di un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro.
Deve realizzarsi l’irrimediabile compromissione del vincolo fiduciario.
Il giudice di merito – afferma la Cassazione – deve verificare la proporzionalità tra infrazione e sanzione.
Si tratta di un principio ben noto a ogni avvocato licenziamento.
Il giudice deve accertare se la gravità della sanzione irrogata si giustifichi.
Deve verificare, cioè, se vi sia stata una compromissione irreparabile del vincolo fiduciario tra il datore e il lavoratore.
Tale compromissione deve avere incidenza anche sulla futura correttezza dell’adempimento della prestazione del lavoratore.
Nel caso esaminato, il messaggio inviato dal dipendente è stato trasmesso a scopo informativo.
Intendeva informare in merito a quanto stava accadendo presso altro stabilimento della società, in cui si era manifestata una vertenza.
Quindi, il messaggio rispondeva a un interesse, legittimamente esercitabile, dei lavoratori.
La condotta del lavoratore è stata quindi legittima.
Si è, così, giustamente annullata la sanzione del licenziamento.
La proporzionalità tra infrazione e sanzione e la violazione dell’elemento fiduciario in tema di licenziamento
Nella decisione esaminata, la Cassazione richiama taluni precedenti in ordine alla violazione del principio di proporzionalità.
Un avvocato licenziamento sa che deve sussistere proiporzione tra fatto contestato e sanzione comminata (art. 2106 c.c.).
Si è fatto rinvio a Cass. 25 agosto 2016 n. 17355 – sentenza commentata sul nostro sito.
In tale occasione, è stato considerato illegittimo il licenziamento intimato al dipendente pubblico che non aveva giustificato l’assenza, per malattia, di soli due giorni.
Si veda, ancora, Cass. 17 luglio 2015 n. 15058.
Con questa sentenza, si è affermata l’illegittimità di un licenziamento, in quanto sproporzionato.
Il licenziamento era stato irrogato a un dipendente sorpreso a consumare le scorte alimentari del supermercato presso cui lavorava.
Merita infine di essere richiamata la recente Cass. 5 aprile 2017, n. 8816.
In tal caso, il Supremo Collegio ha reputato legittimo il licenziamento di un dipendente di una società di carburanti che aveva prelevato, durante il turno lavorativo, pochi litri di gasolio.
La violazione del rapporto di fiducia è stata considerata rilevante a prescindere dalla particolare tenuità del danno cagionato alla società datrice.
Sempre in relazione alla violazione dell’elemento fiduciario, si richiama Cass. 8 giugno 2017 n. 14319.
La Cassazione, con questa sentenza, ha affermato l’illegittimità del licenziamento irrogato a una dipendente di una società telefonica.
Si trattava di una lavoratrice che accedeva al profilo dei clienti a cui non era abilitata.
In questo modo, controllava il traffico telefonico da loro effettuato.
L’avvocato esperto in diritto del lavoro.
Un avvocato licenziamento deve aggiornarsi costantemente sulle novità in materia di diritto del lavoro.

Il professionista, sia che assista le imprese sia che tuteli le ragioni e gli interessi del lavoratore, deve conoscere le concrete applicazioni giurisprudenziali.
Tale attività di approfondimento consente all’avvocato di conoscere gli sviluppi, talvolta repentini, che si registrano presso le Corti.
Lo Studio Legale è storicamente specializzato nella materia del diritto del lavoro.
Gli avvocati dello Studio Legale sono esperti anche nel diritto delle società.
Per contattare lo Studio Legale – per consulenza in diritto del lavoro o per assistenza giudiziale e stragiudiziale in diritto del lavoro – si possono utilizzare i recapiti indicati nella Pagina Contatti
oppure scrivere a lavoro@professionistilegali.it
