E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore che comunica con ritardo l’assenza per malattia Cass. 25 agosto 2016 n. 17355

Il caso di specie

Un pubblico dipendente ha fruito di un periodo di malattia, al termine del quale, a causa del permanere della patologia, ha continuato ad assentarsi dal posto di lavoro.

Non ha dato, tuttavia, immediata comunicazione al datore in ordine alla necessità di prolungare l’assenza dal servizio.

Precisamente, il dipendente ha fatto pervenire la predetta comunicazione con due giorni di ritardo.

L’ente datore di lavoro, interpretando tale violazione delle prescrizioni di legge quale grave menomazione del vincolo fiduciario, ha intimato il licenziamento al lavoratore.

Quest’ultimo ha proposto impugnazione, ma il tribunale ha rigettato il ricorso, con una decisione che è stata poi ribaltata all’esito del secondo grado di giudizio.

Il datore ha così proposto ricorso per cassazione.

Il Supremo Collegio ha confermato il carattere illegittimo del licenziamento, facendo applicazione del principio esposto qui di seguito.

Il principio espresso dalla Cassazione

E’ illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità, il licenziamento intimato nei confronti del dipendente che, seppure abbia comunicato con ritardo (di due giorni, nella specie) lo stato di malattia, permanga nello stato patologico, accertato con successiva visita di controllo (nel caso di specie, invalidità al 100%).

L’iter motivazionale seguito dalla Cassazione

La sanzione del licenziamento deve reputarsi legittima solo allorquando si provi l’irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario.

Ciò esclude qualsiasi automatismo tra il comportamento di cui alla declaratoria contrattuale e l’irrogazione del provvedimento inflittivo.

La valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto al comportamento tenuto dal lavoratore deve essere sempre rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Al giudice, infatti, è conferito il potere di annullamento della sanzione eccessiva (in sede disciplinare, ai sensi dell’art. 2106 c.c.). Ciò può affermarsi anche con riferimento all’art. 2119 c.c., norma che, dettata in materia di giusta causa e giustificato motivo, ha un contenuto elastico che deve essere precisato.

Nella specie, è risultata ingiustificata un’assenza dal lavoro di due giorni, atteso che la documentazione medica prodotta al datore afferiva a un periodo già concluso. Tuttavia, in considerazione dell’effettivo permanere dello stato patologico del dipendente (invalidità al 100%), accertato con una visita di controllo, e del fatto che i due giorni di ritardo cadevano di sabato e domenica, è stata esclusa l’adeguatezza della sanzione del licenziamento.

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Un avvocato esperto in diritto del lavoro deve costantemente impegnarsi in un’attività di aggiornamento sulle applicazioni giurisprudenziali in materia.

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Tale attività di aggiornamento continuo consente al professionista di conoscere sempre gli ultimi sviluppo, talvolta repentini, che si registrano negli orientamenti dalle Corti.

Sono numerose le pronunce che riguardano l’istituto del licenziamento. Alcune decisioni, discostandosi dai principi elaborati dalla giurisprudenza, risultano certamente innovative.

Un avvocato esperto in diritto del lavoro è in grado di riconoscere la reale portata applicativa dei tradizionali orientamenti ma anche di quelli assolutamente nuovi.

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