Il campo di gioco
La partita non è stata giocata su un campo da calcio, baseball o basket ma sul campo del diritto d’autore.
Dopo circa quindici anni di battaglia legale, davanti alla Corte di cassazione è andata in scena quella che potremmo definire la svolta finale di una delicata competizione.
La fattispecie
Nel 2002, dinnanzi al Tribunale di Ravenna, si è costituita, quale parte attrice, una società statunitense licenziataria di un’altra società di oltreoceano, a sua volta mandataria per lo sfruttamento dei diritti su segni distintivi ed emblemi di alcune Università.
La suddetta società ha convenuto in giudizio una società italiana a cui fa capo un’importante emittente televisiva che da anni trasmette un noto telegiornale satirico, affinché il giudice volesse:
- dichiarare che lo sfruttamento di un determinato pupazzo all’interno di tale telegiornale costituisse plagio e/o contraffazione di una preesistente mascotte sportiva statunitense;
- inibire la prosecuzione dell’utilizzo del pupazzo da parte della società italiana;
- ordinare la distruzione di tutto il materiale promo-pubblicitario e dei prodotti contenenti l’immagine del pupazzo;
- condannare la società convenuta al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della prosecuzione dei lamentati illeciti, nonché al pagamento di una somma di denaro, a fronte di ogni futura violazione successiva all’emanazione della sentenza;
- disporre la pubblicazione del dispositivo su quattro quotidiani per tre giorni, a cadenza mensile, per almeno sei mesi.
Il Tribunale di Ravenna non ha accolto la domanda della società attrice.
La società statunitense ha impugnato la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’appello di Bologna.
La sentenza della Corte d’appello di Bologna
In primis, la Corte d’appello ha effettuato un’analisi comparativa fra la mascotte statunitense e altri analoghi pupazzi comunemente conosciuti.
Nello specifico, si è inteso tutelare i diritti relativi alla creazione di una mascotte statunitense sportiva avente
le sembianze di umanoide, rivestito di una sorta di pelliccetta di color rosso uniforme, con una grande testa – su cui fanno bella mostra due grandi occhi con pupilla nera sormontati da sopracciglia nere piuttosto marcate – e una larghissima bocca.
La Corte ha rilevato, a seguito della valutazione comparativa, che tutti i pupazzi esaminati risultavano
caratterizzati dall’essere goffi umanoidi costituiti da una massa amorfa di colore rosso, con grande testa, occhi e bocca larga.
I giudici di secondo grado hanno, quindi, negato che la mascotte presentasse il livello minimo di creatività richiesto per poter invocare la protezione del diritto d’autore, apparendo la stessa mascotte
un’espressione scontata e banale, per la semplicità delle linee e delle soluzioni grafiche, di idee formali realizzate.
Inoltre, i giudici di merito hanno fatto presente che, anche se la mascotte in oggetto fosse stata suscettibile della tutela prevista dal diritto d’autore, nel caso di specie non si sarebbe potuta configurare
- né una ipotesi di contraffazione, stante la presenza di elementi diversi fra i due pupazzi;
- né un’ipotesi di plagio.
In relazione al secondo punto – ha rilevato la Corte di merito – anche se i pupazzi si presentavano entrambi come degli umanoidi di colore rosso, dalla grande testa, occhi bianchi con pupille nere e bocca larga, vi erano delle differenze formali che,
valutate nel loro insieme (con particolare riferimento alla forma complessiva del corpo), risultano sufficientemente rilevanti per escludere il plagio.
La Corte d’appello adita, a seguito di una motivazione così completa, ha rigettato l’appello.
A fronte di ciò, la società statunitense ha presentato ricorso davanti alla Corte di cassazione.
La decisione della Corte di cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la sentenza d’appello.
Il Supremo Collegio, dopo aver richiamato le argomentazioni contenute nella sentenza di merito, ha motivato la sua decisione riprendendo
il costante orientamento della Corte secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non ha già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito […]
Il requisito della creatività e la tutela del diritto d’autore
Ai sensi dell’art. 2575 c.c. e dell’art. 1 della legge 633/1941 per poter invocare la tutela del diritto d’autore è necessario che le opere d’ingegno presentino il requisito della creatività.
Inoltre, non tutte le attività creative assumono rilevanza in tale ambito, ma soltanto quelle, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2575 c.c e dell’art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633, appartenenti
alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
Il secondo comma dell’art. 1 l. 22 aprile 1941, n. 633 prevede che sono altresì protetti
i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche (ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399), nonché le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
Gli ambiti richiamati dal legislatore sembrano attualmente esaustivi.
Il progresso tecnologico, tuttavia, potrà in futuro far sorgere dei dubbi sulla rilevanza anche di attività creative attinenti ad altri ambiti.
Sarà il legislatore (o, in mancanza, la giurisprudenza), a quel punto, a dover fornire una risposta.
Il ruolo fondamentale di un professionista esperto in diritto d’autore.
Le criticità che accompagnano la tutela del diritto d’autore e più in generale dei diritti di proprietà intellettuale rendono necessario affidarsi a un avvocato esperto e competente in materia.
Lo Studio Legale offre professionisti specializzati in tale ambito sia per assistenza giudiziale che per consulenza stragiudiziale.
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