Adozione del maggiorenne e adozione del minorenne
Il codice civile si rivolgeva, originariamente, sia all’adozione del minorenne sia alla adozione del maggiorenne.
Nel dopoguerra, tuttavia, sono emerse specifiche esigenze di tutela dei minori abbandonati.
Si sono così forgiate delle regole speciali per l’adozione dei minorenni privi di assistenza.
Se ne sono occupate due leggi.
Dapprima, la l. 5 giugno 1967, n. 431, e poi la l. 4 maggio 1983, n. 184.
Adozione del maggiorenne e autonoma finalità
Nel codice civile è rimasta, per tanto, regolata la sola adozione del maggiorenne.
Le diverse collocazioni per i due tipi di adozione hanno fatto consolidare una distinzione di finalità.
All’adozione del minorenne è stata attribuita finalità esclusivamente altruistica e assistenziale.
Invece, alla adozione del maggiorenne è stata attribuita finalità egoistica e patrimoniale.
Le si è attribuito l’esclusivo scopo della trasmissione del (cog)nome e del patrimonio dell’adottante.
Adozione del maggiorenne e finalità di protezione
L’evoluzione del contesto sociale di riferimento ha condotto a un progressivo cambio di prospettiva.
D’altronde, l’adozione del maggiorenne è stata spesso utilizzata per giuridicizzare rapporti affettivi solidi.
Dopo l’introduzione del divorzio, con tale adozione si è formalizzato, in molti casi, il rapporto col figlio del nuovo partner.
La Corte costituzionale ha attribuito, così, all’adozione del maggiorenne una funzione solidaristica.
Alla nuova prospettiva di tutela, non ha fatto, tuttavia, fronte, una radicale rimodulazione delle norme.
Sono intevenute delle modifiche solo su una minima percentuale delle originarie disposizioni codicistiche.
Adozione del maggiorenne e requisiti d’età dell’adottante
L’art. 291 cod. civ. dispone che l’adottante deve essere almeno trentacinquenne.
Inoltre, la sua età deve superare almeno di diciotto anni quella dell’adottando.
Si è detto, però, che ormai l’adozione prevista dal codice civile riguarda solo i maggiorenni.

Per rispettare la prevista differenza di età, è quindi necessario che l’adottante abbia almeno trentasei anni.
Ne deriva che il riferimento agli “anni trentacinque” deve ritenersi superato.
La norma sulla differenza di età tra adottante e adottando è stata a volte disapplicata.
In giurisprudenza, infatti, si è data preminenza alla realizzazione degli scopi assistenziali dell’adozione.
Ciò non esclude la possibilità di impugnazione, in caso di adozione pronunciata in violazione della legge.
Adozione del maggiorenne e consenso dei discendenti
Secondo l’originario art. 291 cod. civ. non poteva adottare chi aveva discendenti.
Si tutelavano le aspettative patrimoniali dei figli e dei nipoti della persona intenzionata ad adottare.
Corte costituzionale 19 maggio 1988 n. 557 ha, tuttavia, rimodulato la disposizione.
Può, così, essere richiesta l’adozione anche in presenza di discendenti, purché consenzienti.
Adozione del maggiorenne e requisiti di capacità
Un altro requisito per l’adozione del maggiorenne è la capacità di agire dell’adottante.
Tale presupposto non è espressamente previsto dall’art. 291 cod. civ.
Ciò non ostante, esso risulta assolutamente connaturale rispetto all’istituto in discorso.
L’adozione del maggiorenne comporta, infatti, rilevanti conseguenze personali e patrimoniali.
Il soggetto interdetto per infermità di mente non può, dunque, adottare un maggiorenne.
L’inabilitato, invece, può farsi autorizzare dal giudice tutelare.
In tal caso, è comunque necessaria l’assistenza da parte del curatore.
Si ritiene che non sia richiesta la capacità di agire in capo al soggetto da adottare.
Lo si può ricavare, indirettamente, dall’art. 311 cod. civ.
Per l’adozione di un interdetto, è ovviamente necessario il consenso del suo rappresentante legale.
Deve ammettersi, a maggior ragione, l’adozione dell’inabilitato.
Questi deve esprimere di persona il proprio consenso, con l’assistenza del curatore.
Deve ammettersi, in questa prospettiva, anche l’adozione di un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno.
Si tratta di una naturale conseguenza delle finalità assistenziali da attribuire, ormai, all’adozione del maggiorenne.
Legittimazione a richiedere l’adozione del maggiorenne
Se sussistono i requisiti su esposti, può essere richiesta l’adozione del maggiorenne.
A differenza di quanto previsto per l’adozione piena, non è necessario che ad adottare sia una coppia.
Può diventare adottante di un maggiorenne, quindi, anche un singolo individuo.
Anche la persona coniugata può adottare da sola.
In tal caso, al coniuge è dato il potere di veto.
L’art. 297 cod. civ. dispone, difatti, che il coniuge dell’adottante deve manifestare il suo assenso.
Istanza di adozione di un maggiorenne
La domanda per l’adozione di un maggiorenne si deve presentare al tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Il giudice deve assumere le opportune informazioni.
Deve svolgere un accertamento circa l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’adozione di un maggiorenne.
Inoltre, deve valutare se l’adozione convenga o meno all’adottando.
L’istruttoria per l’adozione di un maggiorenne e l’assenza di impedimenti soggettivi
Al fine di disporre l’adozione di un maggiorenne, l’accertamento del giudice deve rivolgersi a specifici elementi.
Innanzitutto, il giudice deve verificare che sussista la propria competenza.
Deve inoltre accertare che mancano vincoli di stato civile tali da impedire l’instaurazione della filiazione.
Risulta, altresì, necessaria la verifica circa l’assenza di altri impedimenti soggettivi.
Si segnala, al riguardo, quanto previsto dall’art. 295 cod. civ.
La norma dispone che il tutore non può adottare la persona di cui ha avuto la tutela.
Il divieto cessa dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione e sia stata fatta la consegna dei beni.
Inoltre, per la cessazione del divieto, devono risultare estinte le obbligazioni risultanti a suo carico.
In alternativa, deve essere data idonea garanzia per il loro adempimento.
Altri elementi oggetto di istruttoria al fine dell’adozione di un maggiorenne
Per giungere all’adozione del maggiorenne, è necessaria la verifica, in giudizio, della sussistenza di altri elementi
In particolare, deve essere accertato il rispetto dei su indicati limiti di età.
Deve essere verificata la capacità in capo all’adottante.
Serve, poi, la manifestazione personale dei consensi e degli assensi previsti dalla legge.
Altrimenti, deve essere accertata l’eventuale incapacità o irreperibilità delle persone chiamate a esprimere gli assensi.
Si richiedeva, un tempo, anche la buona fama dell’adottante.
La l. 4 maggio 1983, n. 184, ha, tuttavia, abrogato questo presupposto.
Il suo accertamento oggetti, d’altronde, non era per nulla semplice.
La verifica circa la convenienza dell’adozione del maggiorenne
Va accertata in giudizio anche la convenienza dell’adozione del maggiorenne.

Tale convenienza deve essere valutata sia sul piano personale che su quello patrimoniale.
Con riguardo al piano patrimoniale, è possibile affidarsi a criteri oggettivamente riconosciuti.
Certamente, non può considerarsi conveniente l’adozione da parte di un soggetto privo di mezzi di sussistenza.
In relazione al piano personale, invece, sorgono delle difficoltà, non essendo semplice basarsi su criteri oggettivi.
Ne deriva che al giudice viene attribuita una certa discrezionalità.
Limiti alla discrezionalità nella valutazione della convenienza dell’adozione di un maggiorenne
Per limitare questo rischio, deve valorizzarsi il carattere autorizzativo del provvedimento del giudice.
Il provvedimento interviene, d’altronde, all’esito di un procedimento che si basa sul consenso dei diretti interessati.
Non è, allora, ammesso un sindacato del giudice sulla convenienza meramente emotiva e psicologica dell’adozione.
L’adottando è, pur sempre, un maggiorenne, al quale viene chiesto di accettare, consapevolmente, l’adozione.
Va quindi circoscritto l’ambito della verifica del giudice in ordine alla convenienza dell’adozione di un maggiorenne.
Precisamente, al giudice compete la verifica circa l’idoneità dell’adozione al raggiungimento delle finalità previste.
Queste consistono, tradizionalmente, nella trasmissione del patrimonio e del nome dell’adottante.
A tali finalità si deve aggiungere, ormai, quella nell’assistenza a favore dell’adottato.
Può assumere rilievo, a tal riguardo, ad esempio, il tipo di accoglienza che si prospetta verso l’adottando.
La mancanza di affetto, nella famiglia dell’adottante, nei confronti dell’adottando, può così impedire l’adozione.
I consensi e gli assensi previsti per l’adozione del maggiorenne
Sia l’adottante che l’adottando devono manifestare il proprio consenso all’adozione.
Lo prevede l’art. 296 cod. civ.
Inoltre, è necessario, l’assenso dei genitori e del coniuge (non legalmente separato) dell’adottando.
L’art. 297 cod. civ. prescrive anche l’assenso del coniuge dell’adottante.
La manifestazione di volontà avviene nell’ambito del procedimento giudiziale.
Essa configura un atto autorizzativo, privo di natura negoziale.
In sostanza, il vincolo di filiazione non sorge come effetto della volontà privata dei soggetti su menzionati.
L’adozione di un maggiorenne sorge, infatti, per effetto del provvedimento del giudice (art. 298 cod. civ.).
Non essendo negoziale, il consenso viziato non può annullato secondo la disciplina prevista in materia di contratti.
Esso può essere, tuttavia, revocato fino alla pronuncia di adozione del maggiorenne.
Se il consenso è viziato, il provvedimento di adozione può comunque essere impugnato.
L’impugnazione non è ammessa se la causa che ha viziato il consenso è cessata prima della pronuncia di adozione.
Adozione di un maggiorenne e consenso dei discendenti dell’adottante
Come anticipato, è prevista, ormai, la prestazione del consenso da parte dei discendenti dell’adottante.
I discendenti dovrebbero prestare il loro consenso personalmente, non essendo ammessa la rappresentanza.
Sarebbe quindi necessario che si tratti di maggiorenni capaci di agire.
La giurisprudenza mitiga tuttavia il rigore di questo principio.
Si intende, difatti, favorire l’adozione di un maggiorenne quando risulta connotata da una funzione assistenziale.
Il consenso, per conto, dell’incapace può quindi essere manifestato dal suo rappresentante legale.
Si ritiene di poter estendere, in tal senso, la portata di quanto previsto dall’art. 311 cod. civ.
Se manca il rappresentante legale dell’incapace, può applicarsi, per analogia, l’art. 297 cod. civ.art. 297 cod. civ.
Deve, dunque, riconoscersi al giudice il potere di prescindere dal consenso, per impossibilità di ottenerlo.
Adozione del maggiorenne e assensi previsti
Per l’adozione di un maggiorenne è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando.
Inoltre, le legge richiede l’assenso del coniuge, non legalmente separato, dell’adottando e dell’adottante.
Si intende così tutelare l’interesse di questi stretti congiunti.
In sostanza, essi sono tenuti a esprimere il proprio gradimento all’adozione.
Possono quindi impedire le modificazioni, sul piano personale e patrimoniale, che ad essa conseguono.
Adozione del maggiorenne e rilevanza degli assensi
Gli assensi hanno una rilevanza diversa rispetto a quella che la legge attribuisce ai consensi su menzionati.
Innnzitutto, può osservarsi che gli assensi possono essere manifestati anche per delega.
Inoltre, la loro mancanza non costituisce un impedimento insuperabile all’adozione di un maggiorenne.
Difatti, in caso di incapacità o irreperibilità dei soggetti su indicati, si può prescindere dal loro assenso.
Il giudice può prescindere dall’assenso anche nel caso in cui il rifiuto dell’adozione risulti ingiustificato.
Stessa disciplina si applica in caso di rifiuto contrario all’interesse dell’adottando.
Essa non si applica, però, se il rifiuto è manifestato dal coniuge, convivente, dell’adottante o dell’adottando.
In tale ultimo caso, per tanto, la mancanza di assenso impedisce l’adozione del maggiorenne.
Adozione di un maggiorenne e revoca dei consensi
I consensi, dell’adottante e dell’adottando, possono essere revocati fino alla data della sentenza.
Se, prima della sentenza, l’adottante consenziente muore, si può ugualmente pronunciare l’adozione.
In tal caso, gli eredi dell’adottante non possono ottenere la revoca degli effetti del consenso già prestato.
Essi possono, tuttavia, opporsi all’adozione, presentando memorie e osservazioni.
La revoca del consenso è considerato un atto a forma libera.
Lo si fa derivare dal principio di stretta interpretazione delle norme che prescrivono forme specifiche.
Si deve notare, al riguardo, che si tratta di atti che rilevano nell’ambito del procedimento giudiziale.
Il ritiro del consenso va allora manifestato in modo che lo si possa ritenere acquisito agli atti del giudizio.
Dunque, deve essere impiegata una qualsiasi forma che sia processualmente idonea.
Risulta necessaria, da quanto esposto, la stabilità del valido consenso dell’interessato.
Tale consenso deve, cioè, permanere fino alla data della sentenza.
In mancanza, non può aver luogo l’adozione del maggiorenne.
Rileva, ad esempio, in tal senso, una costante incapacità naturale successiva alla prestazione del consenso.
Nulla è previsto, dalla legge, circa la possibilità di revocare gli assensi previsti dall’art. 297 cod. civ.
Questa scelta, sul piano normativo, tutela l’interesse dell’adottando e dell’adottante all’adozione.
Esso non può, così, essere pregiudicato dal ripensamento di un congiunto che abbia già dato l’assenso.
D’altronde, un tale congiunto può sempre rivolgersi al pubblico ministero.
E questi può chiedere al giudice di non pronunciare l’adozione, se indica elementi in grado di impedirla.
Sentenza di adozione del maggiorenne
La sentenza di adozione interviene a seguito della verifica delle condizioni su esposte.
Deve anche essere accertata l’assenza di impedimenti.
La decisione viene adottata in camera di consiglio.
Originariamente, la decisione aveva la forma del decreto.
In sostanza, il provvedimento aveva la funzione di omologazione dell’accordo espresso dalle parti.
La l. 4 maggio 1983 n. 184 ha previsto l’obbligo di motivare il provvedimento.
In tal modo, si è inteso dare al giudice un potere di valutazione, non di mera omologa del consenso privato.
Successivamente, la l. 28 marzo 2001 n. 149 ha attribuito al provvedimento la forma della sentenza.
D’altronde, si tratta della forma connaturale al sostanziale carattere decisorio del provvedimento.
Si tratta infatti di pronuncia adottata a seguito di specifica attività di accertamento giudiziale.
La sentenza può essere impugnata dall’adottante e dall’adottato o dal pubblico ministero.
Il termine per l’impugnazione è di trenta giorni dalla comunicazione.
L’impugnazione deve essere proposta dinanzi alla corte d’appello.
Quest’ultima adotta la propria decisione in camera di consiglio, dopo aver sentito il pubblico ministero.
Deve considerarsi ammissibile il ricorso per cassazione.
Il provvedimento definitivo di adozione del maggiorenne deve essere trascritto su un registro apposito.
La sentenza deve essere altresì comunicata all’ufficiale dello stato civile.
Questi deve provvedere all’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Tradizionale esperienza dello Studio Legale in materia di adozione del maggiorenne
Lo Studio Legale si occupa con particolare frequenza di adozione del maggiorenne.
Gli Avvocati dello Studio Legale si tengono sempre aggiornati sulle novità del settore.
Risulta, al riguardo, di fondamentale importanza lo studio delle evoluzioni applicative giurisprudenziali.
Per contattare lo Studio Legale, per assistenza in materia di adozione del maggiorenne si può utilizzare la Pagina Contatti
oppure inviare una email a studio@professionistilegali.it
