Avvocato risarcimento danni. Imputabilità e risarcimento
Ogni avvocato risarcimento danni deve conoscere le regole della responsabilità contrattuale.
La responsabilità contrattuale è quella che sorge con l’inadempimento dell’obbligazione.
Non sorge alcuna responsabilità se l’obbligazione risulta estinta.
Il risarcimento danni non è dovuto in caso di impossibilità sopravvenuta
L’art. 1256 cod. civ. prevede l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità.
Precisamente, l’obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile.
Al fine dell’estinzione, l’impossibilità deve derivare da una causa non imputabile al debitore.
Il debitore non è dunque responsabile in caso di impossibilità sopravvenuta non ascrivibile alla sua sfera.
In tal caso, non deve risarcire alcun danno al creditore, come noto a un avvocato risarcimento danni.
Imputabilità dell’inadempimento e risarcimento danni
Il risarcimento del danno è collegato, dalla legge, all’imputabilità dell’inadempimento.
Viene in rilievo la norma contenuta nell’art. 1218 cod. civ.
Secondo tale disposizione, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno.
Tuttavia, non è responsabile se prova è stato determinato da impossibilità della prestazione.
Deve trattarsi di una impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Responsabilità contrattuale, risarcimento danni e imputabilità dell’inadempimento e mora
La prova di una causa non imputabile di impossibilità rileva anche in caso di ritardo nell’adempimento.
Il ritardo imputabile comporta una situazione di mora.
L’art. 1207 cod. civ. si riferisce alla mora del creditore.
Quando questi viene messo in mora, subisce le conseguenze pregiudizievoli del ritardo nel ricevere l’adempimento.
Grava, infatti, a suo carico la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Si riferisce, invece, alla mora del debitore l’art. 1221 cod. civ.
Se questi è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Può, tuttavia, provare che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In tal caso, la sua responsabilità è esclusa, come ben sa ogni esperto avvocato risarcimento danni.
Responsabilità contrattuale, risarcimento danni e impossibilità temporanea
Le norme su richiamate si riferiscono all’impossibilità sopravvenuta definitiva.
La legge si occupa anche dell’impossibilità temporanea.
In linea di principio, l’impossibilità temporanea ha meri effetti sospensivi.
Lo prevede il secondo comma dell’art. 1256 cod. civ.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo.
L’impossibilità temporanea viene equiparata, in alcuni casi, a quella definitiva.
Infatti, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità temporanea perdura nel tempo, oltre certi limiti.
A tal fine, deve perdurare fino a quando il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione.
Oppure, deve perdurare fino a quando il creditore non ha più interesse a conseguire la prestazione stessa.
La valutazione deve essere fatta in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto.
L’art. 1257 cod. civ. riguarda la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata.
Essa si considera divenuta impossibile quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento.
In caso di successivo ritrovamento, si applicano le su menzionate regole sull’impossibilità temporanea.
Responsabilità contrattuale, risarcimento danni e impossibilità parziale
L’art. 1258 cod. civ. disciplina l’impossibilità parziale della prestazione.
Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, il debitore si libera eseguendo la parte possibile.
Questa regola si applica anche quando è dovuta una cosa determinata che ha subìto un deterioramento.
Essa vale, inoltre, quando residua alcunché dal perimento totale della cosa dovuta.
Lo sa bene ogni avvocato risarcimento danni.
Responsabilitò, risarcimento e impossibilità nei contratti con effetti reali
L’art. 1465 cod. civ. si occupa dell’impossibilità della prestazione oggetto di un contratto con effetti traslativi o costitutivi.
Si fa riferimento ai contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali.
Ai sensi dell’art. 1376 cod. civ., in tal caso, la proprietà o il diritto si trasmettono per effetto del mero consenso.
Il perimento della cosa, per una causa non imputabile all’alienante, non libera l’acquirente.
Quest’ultimo resta, difatti, tenuto a eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
Si tratta di regole conosciute da ogni avvocato risarcimento danni esperto.
Responsabilità, risarcimento danni e risoluzione per impossibilità sopravvenuta
Oltre all’estinzione dell’obbligazione, l’impossibilità sopravvenuta può essere invocata al fine della risoluzione del contratto.
La norma in materia di impossibilità totale è l’art. 1463 cod. civ.
Fa riferimento ai contratti con prestazioni corrispettive, come noto a un avvocato risarcimento danni.
La disposizione si rivolge alla parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione.
Tale parte non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta.
L’art. 1464 cod. civ. disciplina, invece, il caso in cui la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile.
L’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione dovuta.
Può anche recedere dal contratto, qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale.
Nel codice civile non si rinviene alcuna regola sulle sorti del contratto in caso di impossibilità temporanea.
Certamente, il contraente tenuto a eseguire la prestazione temporaneamente impossibile non può considerarsi responsabile per il ritardo.
Se questo perdura in modo da far cessare l’interesse dell’altro contraente alla prestazione, l’obbligazione si estingue.
Ne consegue la risoluzione del contratto, come noto a un esperto avvocato risarcimento danni.
Secondo una diversa tesi, si applicherebbe per analogia la norma sulla risoluzione del contratto per impossibilità parziale.
Il contraente che deve ricevere la prestazione temporaneamente impossibile potrebbe, così, recedere.
La facoltà di recesso sarebbe ammessa qualora il ritardo sia tale da escludere un apprezzabile interesse al mantenimento del vincolo.
Inadempimento e risarcimento danni
L’inadempimento può essere definito come la divergenza tra l’oggetto dell’obbligazione e quanto viene adempiuto.
L’art. 1218 cod. civ. indica la responsabilità quale conseguenza della mancanza o inesattezza della prestazione.
La totale mancanza della prestazione corrisponde a un inadempimento totale.
A tal fine, essa deve risultare definitiva, come ben sa ogni esperto avvocato risarcimento danni.
La mancanza temporanea della prestazione viene, infatti, trattata quale mero ritardo.
Quando quest’ultimo è imputabile al debitore, questo versa in mora.
L’inadempimento può derivare anche dalla semplice inesattezza della prestazione.
Si può avere inesattezza quantitativa – inadempimento parziale – o inesattezza qualitativa.
Responsabilità, imputabilità e risarcimento danni
Il risarcimento del danno è dovuto solo se il debitore non prova una causa di impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile.
In mancanza di una tale prova, l’inadempimento si considera ascrivibile alla sfera del debitore.
Ne deriva che il risarcimento del danno deve collegarsi a una colpa del debitore.
Tecnicamente, deve collegarsi alla mancata prova di una causa che dimostri l’assenza di una sua colpa.
Dunque, il risarcimento discende da un’inadempimento che si può considerare colposo (o doloso).
Risulta difficile delineare un netto confine tra colpa e diligenza, quale parametro previsto per l’adempimento.
L’obbligo di diligenza è previsto dall’art. 1176 cod. civ.
Si tratta di una norma ben studiata da ogni avvocato risarcimento danni.
Al riguardo, può ricordarsi come all’obbligazione principale si collegano obblighi accessori, connaturali.
Appare opportuno ricordare, a tal proposito, l’obbligo di correttezza, previsto dall’art. 1175 cod. civ.
Al fine del risarcimento danni, gli oneri della prova si distribuiscono come segue.
Il creditore ha l’onere di provare il titolo da cui deriva l’obbligazione.
Deve allegare (non provare) l’inadempimento.
Inoltre, deve provare il danno, quale pregiudizio astrattamente collegabile all’inadempimento allegato.
Se il creditore fa valere l’inadempimento totale, il debitore ha l’onere di provare il suo eventuale adempimento.
Quando il creditore fa valere l’inesatto adempimento, il debitore deve provare il suo eventuale adempimento esatto.
Inoltre, il debitore può esonerarsi da responsabilità provando una causa specifica, non imputabile, di impossibilità.
La mancanza di imputabilità della causa di impossibilità sopravvenuta deve essere valutata in correlazione con l’oggetto dell’obbligazione.
L’esperienza dello Studio Legale in materia di inadempimento e risarcimento danni

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