Avvocato vendita e disciplina codicistica
Ogni avvocato vendita conosce la disciplina codicistica prevista dagli artt. 1470 ss. cod. civ.
L’art. 1470 cod. civ. definisce il contratto di compravendita.
Precisamente, la norma indica qual è l’oggetto della vendita
Consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Avvocato vendita e obbligazione di consegna della cosa
Il codice civile indica quali sono le obbligazioni principali del venditore e del compratore.
L’art. 1476 cod. civ. prevede le obbligazioni principali del venditore.
Innanzitutto, il venditore deve consegnare la cosa al compratore, come noto a ogni avvocato vendita.
Secondo l’art. 1477 cod. civ., la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, deve essere consegnata con gli accessori, le pertinenze e i frutti.
Questi ultimi sono dovuti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta.
Avvocato vendita e obbligazione di far acquistare il diritto
Se il contratto ha effetti reali e riguarda una cosa determinata, il diritto si trasferisce direttamente con il consenso.
Si applica il principio consensualistico, contemplato dall’art. 1376 cod. civ. e ben conosciuto da ogni avvocato vendita.
La norma si rivolge ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata.
Essa riguarda pure i contratti per la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o il trasferimento di altro diritto.
La proprietà o il diritto in discorso si trasmettono per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Se l’acquisto (della proprietà o del diritto) non è un effetto immediato del contratto, il venditore deve attivarsi a tal fine.
Il venditore deve, cioè, far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto.
Avvocato vendita e obbligazioni di garanzia
Il venditore è tenuto alla garanzia per l’evizione, istituto noto a un avvocato vendita.
Deve garantire il compratore nel caso in cui un terzo pretenda di far valere un proprio diritto sulla cosa.
Il compratore può, infatti, essere convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta.
In tale evenienza, il compratore deve chiamare in causa il venditore, come disposto dall’art. 1485 cod. civ.
Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia.
Ciò avviene, tuttavia, solo se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Perde il diritto alla garanzia anche il compratore che abbia spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo.
Non perde, però, tale diritto, se prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.
Inoltre, come si dirà, il venditore è tenuto a garantire il compratore per gli eventuali vizi della cosa.
Avvocato vendita e alienazione di una cosa altrui
Il codice civile ammette la vendita di un bene che non è di proprietà del venditore al momento del contratto.
In tal caso, il venditore è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore.
Lo prevede l’art. 1478 cod. civ., norma ben conosciuta da ogni esperto avvocato vendita.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
La vendita di cosa altrui, quindi, non ha effetti reali: non si ha il trasferimento immediato della proprietà.
Si tratta di una vendita con effetti obbligatori.
Se il compratore, al tempo del contratto, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, può agire contro di lui.
Per l’esattezza, può chiedere la risoluzione del contratto.
Può farlo, tuttavia, solo se nel frattempo il venditore non gli ha fatto acquistare la proprietà del bene.
Avvocato vendita e alienazione di una cosa futura
L’art. 1472 cod. civ. ammette la vendita di cose future.
Se la vendita ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si realizza in un momento successivo.
Precisamente, si verifica non appena la cosa viene ad esistenza, come sa bene ogni avvocato vendita.
Viene prevista anche l’ipotesi di vendita che ha per oggetto gli alberi o i frutti di un fondo.
In tal caso, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Se la cosa non viene ad esistenza, la vendita è nulla.
La nullità, tuttavia, non opera qualora le parti abbiano voluto concludere un contratto aleatorio.
D’altronde, quando si stipula un contratto aleatorio, si accetta il rischio della possibile sconvenienza economica.
Avvocato vendita e pericolo di rivendica
L’art. 1481 cod. civ. disciplina il caso in cui sussista il pericolo di rivendica della cosa da parte di un terzo.
Se il compratore ha ragione di temere una tale rivendica, può sospendere il pagamento del prezzo.
Tuttavia, la sospensione non è possibile se il venditore presta idonea garanzia.
La norma è ben conosciuta da ogni esperto avvocato vendita.
Essa precisa che il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.
Avvocato vendita e vizi della cosa
Come accennato, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi.
Rilevano, in particolare, i vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata.
Ma rilevano anche quali che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, come previsto dall’art. 1490 cod. civ.
Può accadere che il venditore abbia, in mala fede, taciuto al compratore i vizi della cosa.
In tal caso, il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, come noto a ogni avvocato vendita.
Non è dovuta la garanzia se al tempo del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa.
Lo dispone l’art. 1491 cod. civ.
Parimenti, la garanzia non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili.
In questa evenienza, la garanzia resta tuttavia salva se il venditore ha dichiarato che la cosa era esente da vizi.
Avvocato vendita e azioni del compratore in caso di vizi della cosa
Se emerge un vizio, il compratore può domandare la risoluzione del contratto.
In alternativa, a sua scelta, può chiedere la riduzione del prezzo, come noto a ogni avvocato vendita.
Per determinati vizi, tuttavia, deve considerarsi esclusa la risoluzione, in base agli usi.
L’art. 1492 cod. civ. prevede che la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha sempre diritto alla risoluzione del contratto.
In caso di perimento per caso fortuito o per colpa del compratore, questi può domandare solo la riduzione del prezzo.
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il compratore abbia alienato o trasformato la cosa.
Avvocato vendita e termini da rispettare per far valere la garanzia
Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta.
Lo prevede l’art. 1495 cod. civ., disposizione ben nota a ogni avvocato vendita.
Le parti possono derogarvi, stabilendo un diverso termine.
Un termine diverso può, ovviamente, essere stabilito direttamente dalla legge.
Si tratta di un termine disposto a pena di decadenza (artt. 2964 ss. cod. civ.).
La norma dispone che la denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
Viene previsto anche un termine di prescrizione.
In particolare, l’azione si prescrive, comunque, in un anno dalla consegna.
Il compratore che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia.
Il vizio della cosa deve però essere stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima di un anno dalla consegna.
Avvocato vendita e mancanza delle qualità della cosa
Stessi termini, di decadenza e di prescrizione, si applicano in caso di risoluzione per mancanza delle qualità della cosa.
Si ha riguardo al caso in cui questa non abbia le qualità promesse o quelle essenziali per l’uso a cui è destinata.
Trovano applicazione le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, come noto a un avvocato vendita.
L’art. 1497 cod. civ., stabilisce che, a tal fine, il difetto di qualità deve eccedere i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Avvocato vendita e difetto di conformità rispetto al contratto
Il d.lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 ha introdotto una disciplina speciale per la vendita di beni di consumo.
La disciplina è confluita all’interno del codice del consumo, come noto a ogni esperto avvocato vendita.
Tale disciplina non si occupa dei vizi del bene di consumo, ma del difetto di conformità al contratto.
Per essere conforme al contratto di vendita, il bene di consumo deve possedere determinati requisiti.
Innanzitutto, deve corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali.
Deve poi possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto.
Inoltre, deve essere idoneo a ogni utilizzo voluto dal consumatore, reso noto al venditore e da questi accettato.
Deve altresì essere fornito con tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, come da contratto.
Il bene deve anche essere fornito con gli aggiornamenti previsti dal contratto.
Per la conformità al contratto, il deve possedere anche dei requisiti oggettivi.
Deve essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo.
Il bene deve avere, tra l’altro, le qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
A tal fine, si tiene conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubblicitarie e dell’etichetta.
Avvocato vendita e responsabilità per difetto di conformità del bene
Il codice del consumo prevede la responsabilità del venditore per la mancanza di conformità del bene di consumo al contratto.
Precisamente, il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna.
Tale responsabilità sussiste se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna stessa.
Il termine è diverso da quello, su riportato, che si applica alla vendita di beni non di consumo, disciplinata dal codice civile.
La differenza è ben conosciuta da ogni avvocato vendita.
Anche per la prescrizione, il codice del consumo prevede una regola speciale.
Per far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore, il consumatore deve agire entro ventisei mesi dalla consegna.
Se si tratta di beni usati, le parti possono ridurre i termini qui indicati, entro una massima misura prevista dalla legge.
Possono, infatti, limitare la durata della responsabilità e il termine di prescrizione a un periodo non inferiore a un anno.
Il codice del consumo consente alle parti di prevedere una garanzia convenzionale.
Con essa si possono ampliare, a favore del consumatore, i termini di legge che questi deve rispettare per far valere i propri diritti.
Avvocato vendita e ripristino della conformità del bene
Il codice del consumo prevede specifici rimedi a favore del compratore per il caso di difetto di conformità del bene.
Innanzitutto, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, come noto a ogni avvocato vendita.
In tal caso, può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile.
Tale facoltà è ammessa quando il rimedio scelto non imponga al venditore costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo.
Ai fini di tale calcolo, si deve tener conto di tutte le circostanze.
In particolare, si deve considerare il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità.
Deve poi essere presa in considerazione l’entità del difetto di conformità.
Inoltre, deve essere valutata la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili.
Può rifiutarsi anche se i costi che dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze.
Avvocato vendita e riduzione del prezzo
In alternativa al ripristino della conformità, il compratore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione.
Tale diritto, subordinato a quello alla riparazione o sostituzione, sussiste in specifiche ipotesi previste dal codice del consumo.
In primo luogo, esso sorge se il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione.
Sorge anche se si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene.
Il diritto in discorso sussiste, inoltre, se il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione.
Ancora, sussiste se risulta che il venditore non procederà al ripristino della conformità in tempi ragionevoli.
Stessa conseguenza si ha nel caso in cui emerga che il venditore non procederà a tale ripristino senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Queste regole sono ben conosciute da ogni esperto avvocato vendita.
Avvocato vendita e risoluzione del contratto che riguarda beni di consumo
La risoluzione del contratto viene espressamente esclusa dalla legge in una specifica ipotesi.
Si dispone che il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità.
L’onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore, come noto a un avvocato vendita.
D’altronde, al venditore conviene che il contratto non si risolva.
Avvocato vendita e nullità dei patti contrari alle norme imperativa
Ogni patto che escluda o limiti i diritti del consumatore previsti dalle norme sulla vendita dei beni di consumo è nullo.
Ciò vale se il patto è anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità.
Si tratta di una nullità relativa: infatti, può farla valere il consumatore, come noto a un esperto avvocato vendita.
Essa può, comunque, essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalla suddetta normativa.
Avvocato vendita e obbligazioni del compratore
L’essenziale obbligazione del compratore è quella del pagamento del prezzo.
Se ne occupa l’art. 1498 cod. civ.
La norma dispone che il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.
In mancanza di apposita pattuizione, il pagamento deve avvenire al tempo della consegna.
Esso deve effettuarsi nel luogo in cui avviene la consegna stessa, come noto a ogni avvocato vendita.
Sono salvi gli usi contrari.
Se risulta che il prezzo non si deve pagare alla consegna, il pagamento va effettuato al domicilio del venditore.
Avvocato vendita e tradizionale esperienza dello Studio Legale
Lo Studio Legale si occupa tradizionalmente di contratti di vendita, in particolare di compravendite di immobili o di aziende.
Gli Avvocati dello Studio legale sono costantemente aggiornati sulle applicazioni giurisprudenziali in materia di vendita.
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