La rinuncia all’eredità Avvocato esperto in materia di diritto delle successioni

La rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità è una dichiarazione con cui si dismette il diritto di accettare l’eredità stessa, senza trasferirlo a terzi.

Pur utilizzando, il legislatore, sempre il termine rinuncia, in realtà tale dichiarazione non comporta la perdita di un diritto già acquisito ma ne impedisce l’acquisto.

L’atto di rinuncia all’eredità

La rinuncia all’eredità può essere fatta solo mediante dichiarazione espressa innanzi a un qualsiasi notaio o al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Successivamente deve essere inserita nel registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del Tribunale.

La natura giuridica della rinuncia all’eredità

La rinunzia all’eredità è un negozio giuridico unilaterale di natura non recettizia.

Non vi possono essere apposti termini o condizioni e può essere revocata.

È un atto non personalissimo in quanto non è necessario che venga posto in essere dal titolare del diritto.

È, quindi, ammesso l’istituto della rappresentanza.

I soggetti legittimati e i termini per rinunciare all’eredità

Possono rinunciare gli stessi soggetti che hanno il diritto di accettare.

In relazione ai termini per esercitare il diritto di rinuncia, bisogna distinguere fra il chiamato che si trovi

  • nel possesso dei beni ereditari e
  • il chiamato che non si trovi nel possesso dei beni ereditari.
Il chiamato nel possesso dei beni ereditari

La rinuncia all’eredità deve essere effettuata, in questa ipotesi, entro tre mesi dall’apertura della successione.

In caso contrario il soggetto diviene erede puro e semplice.

Il chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari

Il legislatore – in questo caso – non indica alcun termine finale per l’esercizio del diritto di rinuncia all’eredità.

Parte della dottrina sostiene che tale diritto sia imprescrittibile.

Secondo la tesi prevalente, invece, il diritto di rinuncia può essere esercitato fino alla prescrizione del diritto di accettare.

E il termine di prescrizione del diritto di accettare è quello ordinario di dieci anni.

La retroattività della rinuncia all’eredità

Ai sensi dell’art. 521 c.c.

chi rinunzia all’eredità è considerato come se non fosse mai stato chiamato.

Il legislatore detta una disciplina specifica in caso di concorso con altri successibili.

Si distingue fra la devoluzione nelle successioni legittime e la devoluzione nelle successioni testamentarie.

Rinuncia all’eredità e devoluzione nelle successioni legittime

L’art. 522 cc. recita

nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 571 c.c. Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse

Se, dunque, il rinunciante ha dei discendenti in linea retta, la sua quota si devolve – per rappresentazione – agli stessi.

Quando non ha discendenti e vi sono altri coeredi, la sua quota va ad accrescere quella di quest’ultimi.

Se non vi sono nemmeno coeredi, l’eredità viene devoluta ai successivi chiamati.

Rinuncia all’eredità e devoluzione nelle successioni testamentarie

Ai sensi dell’art. 523 c.c.

nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e non ha luogo il diritto di rappresentazione, la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell’art. 674 c.c., ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma dell’art. 677 c.c.

In questo caso si applicano i normali meccanismi di legge:

  • sostituzione ordinaria;
  • rappresentazione;
  • accrescimento, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 674 c.c.;
  • successione legittima ex art. 677 c.c.
L’esperienza dello Studio Legale in materia di successioni ereditarie

Lo Studio Legale si occupa storicamente  del diritto delle successioni, con contratto preliminare roma particolare esperienza in ambito di rinuncia all’eredità.

Si fornisce, in materia, assistenza, giudiziale e stragiudiziale.

Per contattare lo Studio Legale, si può utilizzare uno dei recapiti indicati nella Pagina Contatti

oppure scrivere a successioni@professionistilegali.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *