Accettazione con beneficio d’inventario La ricerca di un avvocato esperto in successioni

Accettazione con beneficio d’inventario

L’accettazione con beneficio d’inventario è un tipo di accettazione di eredità.

L’accettazione con beneficio d’inventario esclude, quale effetto principale, la confusione del patrimonio dell’erede con quello ereditario.

L’erede, in questo modo, risponde degli eventuali debiti del de cuius esclusivamente nei limiti del patrimonio ereditario.

Tale limite non è solo quantitativo – quindi entro il valore di tale patrimonio – ma anche qualitativo.

Infatti, l’erede risponde solo con i beni facenti parte dell’eredità.

La ratio dell’istituto dell’accettazione con beneficio d’inventario

La ratio è quella di evitare che innanzi a delle eredità potenzialmente passive si decida, nell’incertezza, di non accettare l’eredità.

Si fa in modo che non ricada sullo Stato l’onere del processo liquidatorio.

In seguito all’accettazione con beneficio d’inventario, i creditori dell’eredità possono soddisfarsi con preferenza rispetto ai creditori dell’erede sul patrimonio ereditario.

La natura giuridica dell’accettazione con beneficio d’inventario

Seguendo la dottrina prevalente e la Corte di cassazione si deve ritenere che l’accettazione con beneficio d’inventario sia un negozio complesso a fattispecie progressiva.

Si tratta, dunque, di un atto complesso che si perfeziona in due momenti, quello dell’accettazione e quello dell’inventario.

La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede.

Non è condizionata alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario.

In mancanza, quindi, dell’inventario stesso l’erede non perde ex post il beneficio ma proprio non lo consegue.

La disciplina dell’accettazione con beneficio d’inventario

La dichiarazione deve essere fatta – pena la nullità – con atto pubblico innanzi a un pubblico ufficiale.

Nello specifico, va fatta davanti a un qualsiasi notaio o al cancelliere della circoscrizione in cui si è aperta la successione.

Il pubblico ufficiale, una volta avvenuta la dichiarazione di accettazione, ha l’obbligo di trascriverla presso i registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La facoltà di accettare con beneficio d’inventario

I delati che vogliono accettare l’eredità possono decidere di accettare con beneficio d’inventario.

Bisogna fare delle distinzioni.

Accettante che si trova nel possesso dei beni

Egli ha l’obbligo di redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti viene considerato erede puro e semplice.

Si discute se, nel caso in cui voglia rinunciare, debba redigere comunque l’inventario.

La giurisprudenza più rigorosa sostiene che vi sarebbe l’obbligo di redigerlo.

Accettante che non è nel possesso dei beni ereditari

Se l’accettante non è nel possesso dei beni ereditari, vige l’ordinario termine di prescrizione di dieci anni.

L’ordinamento italiano prevede che in alcune ipotesi sia obbligatorio per il delato, che intenda diventare erede, accettare con beneficio d’inventario.

Accettazione con beneficio d’inventario obbligatoria

L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando ad accettare siano dei soggetti che si trovano in peculiari situazioni

Accettazione da parte di un incapace

Il legislatore si riferisce solo a:

  • minori,
  • interdetti,
  • inabilitati.

Non si fa alcun riferimento al beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

D’altronde, l’art. 411 c.c. non richiama la disciplina sull’accettazione con beneficio d’inventario.

Si ritiene, pertanto, che debba essere valutato ogni singolo caso in base a quanto stabilito dal giudice col decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

Altri soggetti per i quali è obbligatoria l’accettazione con beneficio d’inventario

Oltre agli incapaci, devono accettare con beneficio d’inventario le persone giuridiche ad eccezione delle società commerciali.

Inoltre, affinché possano agire in riduzione, i legittimari devono accettare l’eredità con beneficio d’inventario (art. 564 c.c.), salvo che intendano agire contro un coerede.

In tutti gli altri casi, l’accettazione con beneficio d’inventario è facoltativa.

Accettazione con beneficio d’inventario delle persone giuridiche

Come sopra affermato, per le persone giuridiche – diverse dalle società – vi è un obbligo di accettare con beneficio d’inventario.

Non essendo prevista, per tali enti, una disciplina simile a quella contemplata dall’art. 489 c.c., le persone giuridiche decadono dal beneficio secondo le ordinarie regole in materia.

La dottrina si è comunque interrogata se l’art. 489 c.c. possa essere applicato alla fattispecie in oggetto.

Prevale la tesi che esclude l’applicabilità di tale articolo.

La tutela del patrimonio deve attuarsi sin dall’inizio.

Sussiste poi l’onere dell’erede di adempiere agli oneri che consentono di preservare il beneficio.

La procedura di accettazione con beneficio d’inventario

Due sono le procedure previste dall’ordinamento.

Si può fare dichiarazione di accettazione e redigere l’inventario entro tre mesi dall’accettazione.

Se non rispetta tale termine l’accettante si qualifica come erede puro e semplice.

Altrimenti, il soggetto può redigere l’inventario e accettare entro 40 giorni.

In questo caso, se non accetta perde il diritto di accettare.

Il mantenimento del beneficio d’inventario

Ai sensi dell’art. 493 c.c.,

l’erede decade dal beneficio d’inventario se aliena o sottopone a pegno o ipoteca i beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l’autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile

Per i beni mobili l’autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d’inventario

Gli incapaci non possono decadere dal beneficio fino a un anno dalla cessazione dello stato di incapacità.

Efficacia estensiva dell’accettazione beneficiata

L’art. 510 c.c. dispone che l’accettazione con beneficio d’inventario da parte di uno dei chiamati si estende a tutti gli altri.

La norma fa riferimento esclusivamente ai chiamati.

Quindi, l’ambito di applicazione non riguarda i soggetti che sono già eredi puri e semplici.

L’accettazione con le forme previste dall’art. 484 c.c. non è automatica per tutti i chiamati.

Anche se non esige le forme indicate dal suddetto articolo, deve comunque essere espressa in forma chiara e univoca.

Infatti, se fosse necessaria l’accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe dall’accettazione dell’altro chiamato.

Ciò è quanto statuito dalla sentenza della Corte di cassazione 4 settembre 2008 n. 22286.

L’esperienza dello Studio Legale in materia di diritto successorio

Lo Studio Legale si occupa tradizionalmente delle successioni ereditarie, con contratto preliminare roma particolare esperienza in ambito di accettazione con beneficio d’inventario.

Si fornisce, in materia, consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale.

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