Accettazione dell’eredità Avvocato esperto in successione ereditaria

La successione ereditaria e l’accettazione dell’eredità

Nel nostro ordinamento, quando un soggetto decede non vi è il trasferimento automatico del suo patrimonio a un altro soggetto.

Affinché si acquisti la qualità di erede, infatti, si deve manifestare la propria volontà in tal senso.

È solo mediante l’accettazione dell’eredità che il chiamato succede – al defunto – a titolo universale.

Il chiamato può anche rinunciare o adottare un comportamento inerte, fino all’estinzione del diritto di accettare.

La scelta di accettare l’eredità

Accettare un’eredità non significa succedere al defunto solo nella titolarità di beni e crediti.

Comporta anche l’obbligo di pagare gli eventuali debiti.

L’erede subentra, d’altro canto, in tutte le posizioni giuridiche che facevano capo al defunto, sia di natura attiva che passiva.

È per questo motivo che la scelta di accettare o meno un’eredità va effettuata in seguito ad attenta valutazione e con l’ausilio di un esperto in materia.

L’istituto dell’accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità può consistere in una dichiarazione espressa di accettare l’eredità o in un comportamento concludente.

Si parla, rispettivamente, di accettazione espressa e di accettazione tacita.

Attraverso l’accettazione, il chiamato acquista l’eredità di un defunto.

Fin quando non vi è l’accettazione, dunque, non si diventa erede.

Gli effetti dell’accettazione si producono dal giorno dell’apertura della successione, che coincide con il momento della morte del de cuius.

L’accettazione dell’eredità ha, quindi, effetto retroattivo, in quanto l’erede si considera tale dall’apertura della successione.

Accettazione dell’eredità e capacità d’agire

Per poter accettare l’eredità il soggetto deve avere la capacità di agire.

Gli incapaci possono accettare solo mediante il loro rappresentante legale (ad esempio, tramite il tutore o i genitori esercenti la responsabilità genitoriale) – o, in caso di conflitto di interessi, mediante un curatore speciale.

In questi casi, è comunque necessaria una preventiva autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Inoltre, per gli incapaci l’accettazione può avvenire solo con beneficio d’inventario.

In caso di accettazione di diverso tipo, gli incapaci non decadono dal beneficio dell’inventario fino a un anno dalla cessazione dello stato di incapacità.

L’oggetto dell’accettazione di eredità

L’oggetto dell’accettazione – a prescindere se l’eredità sia devoluta ex lege o  per testamento – è costituito dall’intero patrimonio ereditario.

Vi è una devoluzione dell’intera posizione successoria del defunto.

Non è possibile accettare solo parte dell’eredità, pena la nullità dell’accettazione.

Una volta accettata l’eredità, l’accettazione non può essere revocata (ma può essere impugnata per violenza o dolo), in ossequio al brocardo latino semel heres semper heres.

I termini per l’accettazione dell’eredità

Il diritto di accettare l’eredità è soggetto a un termine prescrizionale.

Tale termine è di dieci anni e decorre dal giorno dell’apertura della successione, salvo ipotesi particolari in cui il chiamato non è posto in condizioni di conoscere la delazione.

Una volta decorso il termine, il diritto di accettare l’eredità si estingue.

L’estinzione non è rilevabile d’ufficio ma solo su iniziativa di coloro che vi abbiano interesse.

La decorrenza del termine dal momento dell’apertura della successione vi è soltanto, però, quando la delazione è attuale.

Quando la delazione è sospesa – ad esempio è apposta una condizione sospensiva – il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cioè dal verificarsi dalla condizione).

Il termine prescrizionale decorre, invece, sempre dall’apertura della successione per i chiamati ulteriori (non soggetti alla sospensione della delazione).

Questi soggetti possono ricorrere allo strumento dell’actio interrogatoria.

L’actio interrogatoria

Ai sensi dell’art. 481 c.c., con questa azione chi vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari di accettare o meno l’eredità.

Se entro tale termine il chiamato non accetta, perde il diritto di accettare.

La ratio dell’azione interrogatoria è l’eliminazione dello stato di incertezza in cui gli ulteriori chiamati si trovano prima dell’accettazione del primo chiamato.

Il suddetto termine può essere stabilito in via negoziale mediante il testamento.

Le forme dell’accettazione di eredità

Sono previste varie forme di accettazione di eredità:

  • espressa;
  • tacita;
  • presunta.

L’accettazione espressa può essere pura o con beneficio d’inventario.

Accettazione espressa dell’eredità

L’accettazione pura è un negozio giuridico unilaterale con cui il soggetto dichiara di accettare l’eredità.

La dichiarazione deve avere la forma di un atto pubblico o di una scrittura privata (art. 2702 c.c.).

Ai sensi dell’art. 475 c.c., all’accettazione non possono essere apposti termini né condizioni.

La nullità dell’accettazione dell’eredità condizionata e a termine

L’accettazione dell’eredità a cui è apposta una condizione – sospensiva o risolutiva – è nulla.

Il legislatore vuole evitare che i terzi abbiano incertezze in relazione a chi siano gli eredi.

Inoltre, è vietato apporre all’accettazione un termine sia iniziale che finale.

L’apposizione di un termine urta contro la ratio sottesa all’azione interrogatoria, di cui si è detto sopra.

Accettazione tacita dell’eredità

Si ha accettazione tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che corrisponde inequivocabilmente ad accettazione.

Ci si riferisce a tutti quegli atti che il soggetto non avrebbe il diritto di compiere se non quale erede. Si pensi al caso in cui il soggetto alieni un bene rientrante nell’asse ereditario.

Si escludono, ad esempio, gli atti di natura meramente fiscale, come la presentazione della dichiarazione di successione.

La giurisprudenza attualmente ricomprende tra gli atti idonei ai fini dell’accettazione dell’eredità, ad esempio:

  • la voltura catastale;
  • la stipula di un contratto di locazione.
Accettazione presunta dell’eredità

Ai sensi dell’art. 485 c.c.,

il chiamato all’ eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’ inventario entro tre mesi dal giorno dell’ apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Se non rispetta tale termine è erede puro e semplice.

In questo caso, l’accettazione dell’eredità prescinde da qualunque forma di manifestazione di una volontà di accettare sia dal compimento di un atto che implichi l’accettazione

L’esperienza dello Studio Legale in materia di successioni

Lo Studio Legale si occupa tradizionalmente di diritto successorio, con contratto preliminare romasignificativa esperienza in ambito di accettazione e rinuncia dell’eredità fornendo, in materia, adeguata consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale.

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