La rappresentazione La ricerca di un avvocato esperto in successioni

L’istituto della rappresentazione

La rappresentazione è un istituto che opera sia in caso di successione legittima che di successione testamentaria.

Può riguardare non solo l’eredità ma anche il legato.

La ratio alla base di tale figura giuridica è da ritrovarsi nella volontà – del legislatore – di tutelare la stirpe del chiamato.

La natura giuridica dell’istituto della rappresentazione

Relativamente alla natura giuridica, dalla dottrina sono state avanzate varie teorie, tra cui quelle della

  • finzione;
  • conversione legale;
  • vocazione indiretta;
  • delazione indiretta.
I presupposti

La normativa in materia permette ai discendenti di subentrare nel luogo e nel grado del proprio ascendente quando questi, delato, non voglia o non possa accettare.

Secondo la giurisprudenza, i presupposti affinché operi la rappresentazione sono:

  • che il chiamato sia figlio o fratello/sorella del de cuius;
  • che lo stesso non voglia o non possa accettare l’eredità.

Secondo una tesi dottrinale autorevole, a cui qui si aderisce, il chiamato potrebbe essere anche un discendente del figlio o di fratello/sorella del de cuius.

I discendenti vengono definiti rappresentanti, l’ascendente viene definito rappresentato.

La casistica in ambito di rappresentazione

I casi più frequenti in cui opera la rappresentazione sono:

  • rinuncia all’eredità da parte del rappresentato;
  • premorienza del rappresentato;
  • indegnità del rappresentato.
L’ambito di applicazione della rappresentazione

Come già accennato, può avere luogo sia a favore dei discendenti in linea retta che in linea collaterale.

La norma – relativamente ai parenti in linea retta – si riferisce ai discendenti dei figli del defunto.

Per quanto riguarda i parenti in linea collaterale, il legislatore fa riferimento ai discendenti dei fratelli e delle sorelle del de cuius.

Operando l’istituto ex lege, sono chiamati alla rappresentazione tutti i nati e i nascituri concepiti.

Una importante sentenza della Corte di cassazione, del 28 ottobre 2009, n. 22840, ha statuito che

l’art. 468 cc. circoscrive i limiti di applicazione dell’istituto della rappresentazione, sia nella successione legittima che in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti legittimi del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratello o sorella del defunto

Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio

La Suprema Corte ha, nella pronuncia in oggetto, dato una interpretazione restrittiva della disposizione di legge.

Si è detto sopra che deve, invece, accogliersi l’interpretazione più ampia, maggiormente fedele alla lettera della norma.

Rapporti giuridici con altri istituti

La rappresentazione non opera in caso di

  • sostituzione,
  • legato di usufrutto,
  • legato di altro diritto di natura personale.

L’istituto qui analizzato prevale poi sull’accrescimento.

Come opera l’istituto della rappresentazione

Ai sensi dell’art. 469 c.c.,

l’istituto ha luogo, in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il numero in ciascuna stirpe.

Ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

L’esperienza dello Studio Legale in materia di diritto delle successioni

Lo Studio Legale si occupa storicamente di successioni sia legittime che testamentarie, con contratto preliminare roma particolare esperienza in ambito di accettazione dell’eredità, rinuncia all’eredità, tutela dei legittimari, divisioni ereditarie, reintegrazione della legittima e tutela dei creditori dell’eredità.

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