I presupposti per la nomina del curatore dell’eredità giacente
Ai sensi dell’art. 528 c.c.,
quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione nomina un curatore dell’eredità
Il curatore dell’eredità giacente può, dunque, essere nominato quando ricorrono i seguenti presupposti:
- i chiamati all’eredità non sono nel possesso dei beni ereditari;
- nessun chiamato ha ancora accettato l’eredità.
La funzione dell’istituto
Precedentemente all’accettazione dell’eredità, la delazione è pendente.
Tale situazione può rendere opportuno che vengano svolte delle attività di amministrazione temporanea e conservazione dei beni ereditari.
Proprio a queste attività è preposto il curatore dell’eredità giacente.
La designazione del curatore dell’eredità giacente
Il curatore dell’eredità giacente viene nominato con decreto dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
Il decreto viene iscritto dal cancelliere, per estratto, nel registro delle successioni presso il tribunale.
Tale adempimento non costituisce condizione di efficacia del provvedimento stesso.
La richiesta di nomina del curatore dell’eredità giacente
La richiesta di nomina può essere presentata da:
- i chiamati all’eredità e ulteriori designati;
- coloro che erano creditori del de cuius;
- coloro che intendono proporre – o hanno già proposto – azioni relative all’eredità.
La natura giuridica dell’istituto del curatore
Il curatore dell’eredità giacente è titolare di ufficio di diritto privato.
La legge, infatti, gli attribuisce un potere, al fine di tutelare un interesse altrui.
Nello specifico, il curatore tutela coloro che accetteranno l’eredità.
Risponde, nei confronti degli stessi nonché dei creditori, dei danni derivanti da un eventuale proprio comportamento negligente.
Inoltre, garantisce che il patrimonio ereditario venga conservato.
In questo modo, tutela l’interesse dei creditori a soddisfare i propri crediti.
Il curatore dell’eredità giacente ha diritto a un compenso.
Gli effetti dell’attività del curatore
L’amministrazione dei beni da parte del curatore dell’eredità giacente è per conto di chi spetta.
Gli atti giuridici da lui compiuti non possono essere imputati all’eredità.
D’altronde, l’eredità non è un ente giuridico.
Ne deriva che gli atti in questione sono imputati alla persona che accetterà l’eredità.
Gli obblighi e i compiti del curatore dell’eredità giacente
Il curatore dell’eredità giacente deve:
- effettuare l’inventario dei beni del patrimonio ereditario;
- gestire il suddetto patrimonio.
Può – in caso di necessità o utilità evidente e previamente autorizzato dal tribunale – compiere particolari atti di straordinaria amministrazione indicati dalla legge.
In mancanza dell’autorizzazione del giudice l’atto è da considerarsi inefficace.
Il pagamento dei debiti ereditari
Il curatore dell’eredità giacente può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati.
Ogni singolo pagamento deve essere preventivamente autorizzato dal tribunale.
Se, però, uno soltanto dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento.
In questo ultimo caso, deve provvedere alla liquidazione dell’eredità seguendo le regole dettate dagli artt. 498 ss. c.c.
Cessazione della curatela
Le funzioni del curatore cessano quando almeno uno dei chiamati accetta l’eredità.
L’esperienza dello Studio Legale in materia di successioni ereditarie
Lo Studio Legale si occupa tradizionalmente di diritto delle successioni, con significativa esperienza in ambito di accettazione dell’eredità. Si fornisce, in materia, consulenza e assistenza, giudiziale e stragiudiziale.
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