Illegittimo il licenziamento se la contestazione è tardiva Contestazione disciplinare non tempestiva e licenziamento illegittimo

Il caso esaminato in tema di licenziamento illegittimo.

Una dipendente di una società preposta all’erogazione di un servizio di pubblica rilevanza è stata condannata per il reato di falsificazione di banconote.

La società, appresa la notizia dell’avvio del procedimento penale a carico della lavoratrice, non ha adottato alcun provvedimento di sospensione della stessa in via cautelare.

La contestazione disciplinare

Una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, la società ha promosso un procedimento di contestazione disciplinare.

Il procedimento si è concluso con il licenziamento della lavoratrice.

Quest’ultima ha eccepito l’illegittimità del licenziamento.

La società si è difesa sostenendo che la condanna penale aveva compromesso in modo irreparabile il legame fiduciario.

Il giudizio di merito

Il tribunale ha respinto il ricorso della lavoratrice.

I giudici di secondo grado, in riforma della sentenza di prime cure, hanno invece dichiarato l’illegittimità del licenziamento.

Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione.

Il ragionamento seguito dalla Cassazione 4 ottobre 2017 n. 23177

La Cassazione, con la recentissima sentenza n. 23177 del 4 ottobre 2017, ha confermato la sentenza della corte di appello, affermando il seguente principio:

Il licenziamento è illegittimo perché la contestazione disciplinare è intervenuta dopo un considerevole lasso di tempo rispetto ai fatti contestati (passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna) ed è quindi tardiva

Ingiustificato ritardo della contestazione disciplinare

Seguendo l’iter motivazionale della Cassazione, il ritardo con cui si è dato avvio alla contestazione disciplinare non appare sorretto da alcuna valida giustificazione.

Ed infatti, nelle more del processo penale la lavoratrice è stata lasciata al suo posto.

Questa situazione si è protratta sino al momento del recesso.

Mancanza di  misure cautelative

Non vi è stata neanche l’adozione di alcun provvedimento cautelativo, quale, ad esempio, l’allontanamento temporaneo dal settore cui la stessa era adibita.

Ciò ragionevolmente ha fatto sorgere in capo alla lavoratrice il presumibile affidamento circa l’irrilevanza dei fatti in questione.

Né – secondo i giudici – tale comportamento della società datrice è idoneo a giustificare la successiva compromissione del rapporto di fiducia nei confronti della dipendente.

Licenziamento illegittimo per violazione del principio di immediatezza

La contestazione disciplinare giunta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna si appalesa, pertanto, tardiva.

Essa si pone in violazione del principio di immediatezza (art. 7 Statuto dei Lavoratori).

Una tale contestazione tardiva viola anche il principio di buona fede, che deve essere osservato dal datore di lavoro.

I precedenti

La sentenza in esame si allinea alla posizione già espressa dalla giurisprudenza di legittimità.

In precedenza, pronunciandosi in ordine a fattispecie analoghe a quella che ci occupa, la Cassazione ha fornito alcune statuizioni.

Innanzitutto, ha stabilito che l principio di immediatezza della contestazione esprime una precisa scelta compiuta dal legislatore.

La tutela del lavoratore ad opera della legge

La legge, di fronte all’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini senza uno specifico motivo, da un lato, e il diritto del lavoratore a una pronta ed effettiva difesa, dall’altro, ha accordato tutela a quest’ultimo.

Si veda in tal senso Cass. 7 novembre 2003 n. 16754.

Il licenziamento illegittimo per ritardo imputabile al datore

Inoltre, è stato affermato che la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento.

In tal modo, sostanzialmente, il datore riterrebbe non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.

Si veda, in tal senso, Cass. 10 settembre 2013 n. 20719.

Il licenziamento deve essere temporalmente ravvicinato

Infine, si è affermato che la tempestività della contestazione deve essere valutata avendo riguardo alla conoscibilità del fatto e alla riferibilità dello stesso al lavoratore.

Non rileva, a tal fine, lo sviluppo del processo penale, attesa l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello in sede penalistica.

In questi termini si è sostanzialmente espressa Cass. 26 marzo 2010, n. 7410.

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