La definizione di testamento
Ai sensi dell’art. 587 c.c., il testamento
è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse
Acquista efficacia al momento della morte del testatore.
Fino a quel momento può essere sempre da questi revocato.
La funzione del testamento
La funzione del negozio testamentario è quella di regolare i rapporti giuridici patrimoniali (di regola) già facenti capo al testatore.
In mancanza di testamento, la devoluzione del patrimonio segue la normativa della successione legittima.
La natura personale del testamento
È un negozio giuridico a causa di morte, di natura personalissima.
La personalità
Il testamento, infatti, deve essere posto in essere direttamente dal testatore.
Non è ammessa alcuna forma di rappresentanza.
La procura a testare è da considerarsi radicalmente nulla.
L’unilateralità
Il perfezionamento del negozio giuridico in oggetto si ha con la manifestazione della volontà del testatore.
Non ha natura recettizia, neanche se comunicato a una determinata persona, come nel caso del testamento epistolare.
Pena la nullità, il legislatore vieta qualsiasi accordo testamentario.
L’accettazione dell’eredità da parte del soggetto designato non comporta un accordo con il testatore.
L’accettazione, d’altro canto, costituisce un atto giuridico autonomo, con un proprio oggetto. Conduce all’acquisto dell’eredità.
L’esclusività
Il testamento congiuntivo è nullo.
Il negozio testamentario deve essere imputabile a una sola persona.
È dunque vietato il testamento che contenga dichiarazioni comuni rese da due o più soggetti.
Testamenti simultanei
Non è compresa, nel divieto, l’ipotesi dei testamenti simultanei.
Tale fattispecie si verifica quando due o più soggetti redigono testamenti separati ma sullo stesso foglio.
L’utilizzo, infatti, dello stesso mezzo cartaceo non esclude che le dichiarazioni testamentarie siano distinte e autonome.
Resta salva la possibilità di impugnazione nel caso in cui ciò comporti la mancanza di spontaneità dell’atto.
La formalità
Il testamento è un negozio giuridico formale.
La legge prevede espressamente le modalità con cui deve essere redatto.
Un atto testamentario è valido solo se posto in essere in una delle forme stabilite dal legislatore.
Le forme del testamento
Il testamento può essere:
- pubblico;
- segreto;
- olografo;
- speciale.
La revocabilità
Il testamento è un atto revocabile.
Il testatore ha la possibilità di mutare la sua volontà testamentaria in qualsiasi momento.
La revoca può essere sia tacita che espressa.
La patrimonialità
Con il negozio in oggetto, di norma, il testatore dispone dei suoi diritti patrimoniali.
Le disposizioni possono essere a titolo universale e/o a titolo particolare.
Il testatore, mediante la disposizione a titolo universale, designa uno o più eredi.
In caso invece di disposizione a titolo particolare, con l’apertura della successione si attribuisce al designato la qualità di legatario.
Le disposizioni a carattere non patrimoniale
I testamenti possono contenere anche delle disposizioni di natura non patrimoniale.
Ad esempio, si pensi ai seguenti casi:
- nomina di un esecutore testamentario;
- riconoscimento di un figlio;
- designazione del luogo di sepoltura;
- nomina di un curatore speciale per l’amministrazione dei beni lasciati a un minore.
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