Il caso esaminato dalla Cassazione 19 ottobre 2016 n. 21209 sul lavoro festivo
Una società operante nel settore siderurgico ha imposto ai propri dipendenti di lavorare durante la giornata dell’8 dicembre.
I lavoratori, trattandosi di un giorno festivo, si sono rifiutati di recarsi al lavoro.
Per tale ragione, non sono stati retribuiti in relazione a quella giornata.
Le ragioni addotte dalla società
La società, convenuta in giudizio dai dipendenti, ha fondato le proprie motivazioni sulla contrattazione di settore.
Quest’ultima prevede che, se non sussiste un giustificato motivo, i lavoratori non si possono rifiutare di effettuare lavoro nei giorni festivi.
I giudici di primo e secondo grado hanno tuttavia riconosciuto come legittime le richieste retributive dei lavoratori.
Di conseguenza, haanno condannato la società datrice al pagamento delle retribuzioni mancate.
Il ragionamento della Cassazione
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
Secondo l’iter motivazionale dei giudici di legittimità
deve riconoscersi in capo ai lavoratori il diritto ad astenersi dall’attività lavorativa durante le festività.
Tale diritto ha portata generale e che trova espressa tutela nella legge.
Si veda al riguardo l’art. 2 l. 27 maggio 1949 n. 260, come sostituito dalla l. 31 marzo 1954 n. 90.
Da tanto ne è derivato che, contrariamente a quanto assunto dalla società datrice, il lavoratore – secondo i giudici di legittimità – non era tenuto a dimostrare la sussistenza delle ragioni per le quali non ha svolto il lavoro festivo.
L’espresso richiamo contenuto nella contrattazione di settore al mancato rifiuto di lavorare in assenza di un valido motivo può rilevare solo sul piano disciplinare.
Non fa però venir meno il diritto alla retribuzione riconosciuto direttamente dalla legge.
Il rapporto tra la normativa di legge sulle festività e quella di settore.
La giornata dell’8 dicembre rientra, ai sensi dell’art. 2 legge 260/1949, tra le festività per le quali spetta il diritto ad astenersi dal lavoro.
L’art. 8 comma 14, parte speciale, del CCNL di settore, specifica che
nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo
Tale ultima disposizione non è idonea a modificare, in senso peggiorativo, la norma di legge.
Ne discende che il rifiuto dei lavoratori, in violazione della normativa di settore, non fa perdere il diritto alla normale retribuzione attribuito direttamente dalla legge.
Alla società è consentito di invocare la violazione della prescrizione della contrattazione collettiva al solo fine di intraprendere un’azione disciplinare contro i dipendenti che non hanno lavorato durante la festività.
La mancata erogazione della retribuzione, invece, era stata illegittima, stante la permanenza del diritto al corrispettivo.
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