La negoziazione assistita in materia familiare
La negoziazione assistita per la separazione o il divorzio dimostra la progressiva valorizzazione della volontà privata nell’ambito del diritto di famiglia e delle persone.
Con riferimento alla negoziazione assistita per la separazione o il divorzio, la normativa è recente.
Si fa riferimento al d.l. 12 settembre 2014, n. 132, come coordinato con la legge di conversione, l. 10 novembre 2014, n. 162.
Il dovere di buona fede e lealtà
La legge citata contempla alcune norme applicabili a tutte le negoziazioni effettuate con l’assistenza professionale dell’avvocato.
Queste si applicano a prescindere dall’oggetto della controversia, quindi non solo in caso di separazione o divorzio.
Si prevede che l’accordo per la negoziazione assistita debba essere steso – a pena di nullità – per iscritto.
Un tale accordo obbliga le parti a cooperare in buona fede e con lealtà al fine di risolvere in via amichevole la controversia.
La peculiare terminologia adottata
L’impiego del termine amichevole potrebbe destare stupore.
Ciò vale, a maggior ragione, in un sistema in cui la risoluzione delle liti avviene ordinariamente attraverso un giudizio.
Questa terminologia rivela la recente intenzione del legislatore italiano di incidere sulla cultura della lite.
Si è infatti aperta la strada a soluzioni dirette ad attenuare (o, perfino, a eliminare) il conflitto tra le parti.
La prospettiva è quella rivolta alla realizzazione di relazioni sostenibili tra le parti stesse.
In tal modo, si auspica, d’altronde, il miglioramento della posizione satisfattiva individuale dei soggetti coinvolti.
L’indicazione di un termine da rispettare
Appare utile una rapida analisi di alcune regole generali sul nuovo istituto della negoziazione assistita.
Risulta innanzitutto necessaria l’indicazione di un termine.
Precisamente, l’accordo al fine della negoziazione assistita deve indicare il termine per l’espletamento della procedura.
Il termine non può essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi.
C’è la possibilità di proroga per ulteriori trenta giorni, previo accordo tra le parti.
Ciò impedisce che venga eccessivamente dilazionato l’accesso al rimedio giudiziale ordinario.
L’oggetto, le conseguenze e l’osservanza delle norme imperative e di ordine pubblico
Nell’invito a stipulare la convenzione deve poi essere indicato l’oggetto della controversia, relativa a una separazione o a un divorzio.
Inoltre, deve esservi l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese.
La valutazione del giudice può condurre alle conseguenza previste dagli artt. 96 e 642, 1° co., c.p.c.
È previsto l’obbligo dell’avvocato di garantire la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Il potere dell’avvocato di certificare l’autografia della sottoscrizione
Viene, per altro, attribuito all’avvocato il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte, nell’invito alla negoziazione.
Tale eccezionale potere riguarda anche la sottoscrizione che viene apposta all’accordo in caso di esito positivo della negoziazione assistita.
L’autenticazione da parte dell’avvocato non può reputarsi sostitutiva di quella necessaria per l’eventuale trascrizione dell’atto.
A tali fini è necessario l’intervento del notaio.
In seguito alla sottoscrizione delle parti e degli avvocati, l’accordo vale quale titolo esecutivo.
Vale anche quale titolo utilizzabile per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Per le finalità esecutive, l’accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto, ai sensi dell’art. 480, 2° co., c.p.c.
La legge pone argine ai successivi potenziali ripensamenti.
Viene infatti stabilito che l’avvocato commette illecito deontologico se impugna l’accordo che è stato raggiunto con la sua assistenza.
La negoziazione assistita in materia familiare
L’art. 6 d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (coordinato con la l. 10 novembre 2014, n. 162) disciplina la convenzione di negoziazione assistita.
Si è inteso garantire l’effettiva tutela di ciascuna parte, in ragione del coinvolgimento di primari interessi della persona.
Per questa ragione, si è escluso che la negoziazione assistita possa attuarsi con l’assistenza del medesimo avvocato per entrambe le parti.
Al fine della negoziazione assistita deve aversi almeno un avvocato per parte.
L’accordo può dar soluzione consensuale per la separazione personale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Può valere anche per lo scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, 1° co., n. 2), lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, ss.mm.
Inoltre, può consentire la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Gli adempimenti previsti dalla legge se non vi sono figli minori né bisognosi di speciale protezione
La legge prevede che si compia un tentativo di conciliazione tra le parti che intendono pervenire alla separazione o al divorzio.
Inoltre, le parti devono essere informate della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.
La mediazione può consentire una conciliazione oppure può far condividere un progetto da seguire per la separazione o il divorzio.
La legge disciplina il caso in cui non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave.ù
Tale caso è considerato alla stressa stregua di quello in cui non vi siano figli economicamente non autosufficienti.
In tale situazione, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica.
Se mancano irregolarità, quest’ultimo provvede a dare il nullaosta.
Così possono prodursi gli effetti tipici dei provvedimenti giudiziali relativi agli oggetti su indicati.
Non viene espressamente previsto un termine per la trasmissione al procuratore della Repubblica.
Risulta comunque applicabile la sanzione pecuniaria a carico dell’avvocato (art. 6, 4° co., d.l. n. 132 del 2014).
Essa si applica se il professionista non trasmette entro 10 gg. all’ufficiale dello stato civile copia dell’accordo autenticata.
La trasmissione va fatta all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
La negoziazione assistita in caso di figli minori o bisognosi di speciale protezione
Se vi sono figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’iter è diverso.
In tal caso, l’accordo a seguito della negoziazione assistita deve essere trasmesso entro dieci giorni al procuratore della Repubblica.
A quest’ultimo spetta un compito di controllo particolarmente rilevante.
Il procuratore della Repubblica, infatti, in tale evenienza, non si limita a dare, o meno, un nulla osta.
In seguito alle opportune verifiche, può dare o meno la sua autorizzazione.
L’autorizzazione del pubblico ministero consente la produzione degli effetti tipici dei provvedimenti giudiziali sopra citati.
Questa autorizzazione viene concessa solo se il pubblico ministero valuta che l’accordo risponde all’interesse dei figli suddetti.
In caso contrario, il procuratore della Repubblica trasmette l’accordo, entro cinque giorni, al presidente del tribunale.
Quest’ultimo fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
L’importanza del rispetto del breve termine previsto dalla legge
Il termine di 10 gg. per la trasmissione dell’accordo al p.m. non può essere considerato ordinatorio.
È lo stesso pubblico ministero, per altro, a dover verificare che il termine in questione sia stato rispettato.
La previsione di un così breve termine perentorio risponde alla necessità di garantire l’effettuazione di un controllo attuale.
Il controllo riguarda il concreto perseguimento, da parte dei coniugi, dell’interesse dei figli minori o bisognosi.
Ciò dà la misura dell’importanza che assume la verifica da parte del pubblico ministero.
Dopo l’autorizzazione, l’avvocato deve a trasmettere, entro 10 gg., copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile.
Il ruolo dell’avvocato nella negoziazione assistita
L’accordo che fa seguito alla negoziazione assistita viene stipulato direttamente dai coniugi.
Sono i coniugi, d’altronde, a poter offrire tutti gli elementi utili al fine della sua conclusione.
Gli avvocati hanno il compito di assistere le parti.
Gli avvocati non hanno alcun potere di controllo su quanto riportato dai propri assistiti.
Si tratta di notazioni che valgono, in generale, anche per la mediazione civile e commerciale.
L’assenza di prove documentali
Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (coordinato con la l. 10 novembre 2014, n. 162) non fa riferimento all’analisi di documenti.
Tanto meno si fa riferimento a un’attività istruttoria gravante sugli avvocati.
La legge riferisce testualmente quali sono gli elementi da considerare ai fini dell’assistenza alla negoziazione.
Si menzionano le dichiarazioni rese e le informazioni ricevute o acquisite.
Non è quindi prevista alcuna analisi di documenti da parte degli avvocati.
L’attività di assistenza prestata da questi ultimi si fonda allora solo su quanto riportato dalle parti.
Si rispetta la più ampia informalità.
Ciò garantisce, d’altro canto, il pieno riserbo, prescritto specificamente dalla legge.
Questa informalità fa mantenere elevato, nelle parti, il livello di fiducia verso lo strumento conciliativo.
Una tale fiducia è necessaria per raggiungere un accordo in materia di separazione o divorzio.
Il rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico
L’avvocato deve tuttavia garantire che l’accordo sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Quest’obbligo non comporta alcun accertamento, da parte del professionista, sulla situazione della famiglia in crisi.
L’oggetto del controllo previsto riguarda, infatti, esclusivamente la struttura e il contenuto dell’accordo.
In sostanza, il controllo verte sull’insieme delle pattuizioni raggiunte all’esito della negoziazione assistita.
L’avvocato deve, allora, garantire che l’oggetto dell’accordo e la sua causa non violino norme imperative né l’ordine pubblico (né il buon costume).
Un esempio di violazione del dovere di controllo che fa capo all’avvocato
L’avvocato sarebbe responsabile se, ad esempio, conducesse alla stipula di un accordo di riduzione di un coniuge in schiavitù.
Stessa conclusione si avrebbe, in generale, se si giungesse a un accordo diretto a rendere un coniuge prigioniero dell’altro.
Pattuizioni di tal genere si porrebbero in grave contrasto con specifiche norme imperative e l’accordo risulterebbe illecito.
La sanzione giuridica conseguente sarebbe la sua assoluta nullità, con impossibilità di produzione di effetti.
E il raggiungimento di un accordo nullo, improduttivo di effetti, renderebbe del tutto inutile l’attività di negoziazione.
In tal modo, non si raggiugerebbe una definizione della controversia in materia di separazione o divorzio.
Esemplificazioni sull’assenza di un potere o dovere di verifica dei fatti in capo all’avvocato
Come sopra accennato, l’avvocato non deve svolgere alcuna istruttoria.
Immaginiamo che le parti richiedano il divorzio per il decorso del previsto termine di separazione.
Ammettiamo che affermino che è trascorso il tempo indicato dall’art. 3, 1° co., n. 2), lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898.
Orbene, l’avvocato non è tenuto a verificare se ciò corrisponde al vero.
Tanto meno l’avvocato è tenuto a verificare l’autenticità dell’eventuale certificato eventualmente mostrato dalle parti.
Il professionista deve infatti esclusivamente curare che l’accordo non violi le norme imperative o l’ordine pubblico.
Si pensi, ancora, al caso in cui le parti comunichino all’avvocato, contrariamente al vero, di non aver figli minori o bisognosi.
In tale evenienza, l’avvocato può ben assistere le parti per un accordo che non tenga conto dell’interesse dei figli.
Questo è quanto richiesto a carico degli avvocati, non spettando ai professionisti alcun ruolo di controllo.
Il ruolo del procuratore della Repubblica
Del tutto diverso è invece il compito del procuratore della Repubblica.
Si tratta di un organo deputato, per legge, a differenza dell’avvocato, all’effettuazione di indagini.
D’altronde, il p.m. è generalmente tenuto a svolgere attività istruttorie, di accertamento e verifica.
Così, è il p.m. a dover verificare l’effettivo rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge.
Tale controllo garantisce che l’accordo possa validamente produrre gli effetti previsti.
Si fa riferimento agli effetti dei provvedimenti giudiziali su elencati.
Esemplificazioni sul controllo da parte del pubblico ministero
Con riferimento al primo esempio qui sopra offerto, deve allora osservarsi quanto segue.
A prescindere da quanto addotto dalle parti, è il procuratore della Repubblica a dover effettuare le verifiche del caso.
Questi deve verificare che la separazione si è davvero protratta per il periodo prescritto ai fini del divorzio.
D’altronde, il pubblico ministero richiede sempre alle parti i documenti che ritiene necessari.
Al fine del nullaosta o dell’autorizzazione, dispone la produzione di specifici documenti diretti ad attestare la situazione degli interessati.
Anche in relazione al secondo esempio sopra prospettato possono svolgersi rilievi dello stesso tenore.
Deve affermarsi che il p.m. è tenuto, infatti, alla verifica in ordine alla sussistenza di figli minori o bisognosi.
Questo compito prescinde, ovviamente, da quanto affermato dai coniugi.
La tutela dei diritti dei figli minori o bisognosi di speciale protezione
Il controllo deve realizzarsi con il massimo scrupolo quando sono coinvolti figli minori o bisognosi.
Il p.m. deve verificare l’effettivo perseguimento, nell’accordo all’esito della negoziazione assistita, dell’interesse di tali figli.
Questo delicato compito non può certo farsi gravare in capo agli avvocati.
Gli avvocati, difatti, hanno ricevuto il mandato professionale ai soli fini dell’assistenza.
D’altro canto, è il p.m. ad avere il potere di effettuare indagini nei confronti delle parti.
Può disporre verifiche sulla situazione familiare, con eventuali approfondimenti che gli consentono di valutare il rispetto della normativa.
In particolare, deve garantire l’osservanza delle regole di tutela dei soggetti deboli.
L’interlocuzione del pubblico ministero con le parti (e non coi loro avvocati)
Per la salvaguardia degli interessi di tali soggetti, il procuratore della Repubblica si relaziona direttamente con le parti.
Non dovrebbe relazionarsi con i loro avvocati, incaricati di definire la controversia.
La legge prescrive, d’altronde, che questi ultimi assistano i coniugi al fine dell’accordo.
Non prevede che essi ricevano una procura.
Gli avvocati, dunque, assistono ma non rappresentano le parti.
Quindi gli avvocati, di norma, non hanno alcuna delega a relazionarsi col p.m. per conto delle parti.
Quand’anche una tale delega esistesse, resterebbe comunque salvo il potere/dovere del p.m. di interagire direttamente con gli interessati.
Secondo gli artt. 315–bis, 336-bis, 337-octies c.c. il p.m. deve anche provvedere all’ascolto dei figli minori.
Il controllo del pubblico ministero può sovrapporsi a quello dell’avvocato
Il procuratore della Repubblica può ben sindacare il contenuto dell’accordo, già oggetto di verifica da parte degli avvocati.
Non deve così concedere il nullaosta o l’autorizzazione in caso di accordo che violi una norma imperativa, l’ordine pubblico o il buon costume.
Al controllo, su questi aspetti, demandato all’avvocato, si sovrappone, dunque, quello del procuratore della Repubblica.
Il pubblico ministero, inoltre, non può trascurare gli eventuali vizi del consenso o gli eventuali vizi meramente procedurali.
Il p.m. deve così verificare, ad esempio, l’effettiva presenza di almeno un avvocato per parte.
Deve anche appurare l’avvenuto adempimento degli oneri di certificazione e informazione gravanti sugli avvocati.
Per altro, deve accertare se è stata rispettata la competenza territoriale.
L’esperienza dello Studio Legale in materia di negoziazione assistita per la separazione o il divorzio
Lo Studio Legale si occupa tradizionalmente, con continuità, della risoluzione delle controversie di diritto di famiglia.
Sin dall’introduzione dell’istituto, è stata applicata dallo Studio Legale la negoziazione assistita.
Gli Avvocati dello Studio Legale hanno maturato particolare esperienza in materia.
Sono esperti in procedimenti giudiziali e stragiudiziali in materia di separazione e divorzio.
Viene costantemente curato l’aggiornamento mediante l’approfondimento delle novità normative e giurisprudenziali nel settore.
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