Cessata la convivenza instaurata dopo il divorzio non sorge il diritto a un assegno divorzile Cassazione 29 settembre 2016 n. 19345

Il principio espresso da una recente sentenza in materia di assegno di divorzio

Non ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge, la persona che pone fine ad una relazione di fatto, che abbia intrapreso in un periodo successivo alla sentenza di  divorzio

Questo è il principio che è stato espresso dal Supremo Collegio con decisione resa il 29 settembre 2016, n. 19345.

Il caso esaminato dalla Cassazione

La fattispecie sottoposta all’esame dei giudici di legittimità era la seguente.

Una donna, dopo aver divorziato dal marito, aveva intrapreso con un altro compagno una nuova convivenza more uxorio, a cui aveva posto fine dopo un certo periodo di tempo.

Rimasta in condizioni indigenti a causa della conclusione di tale ultimo rapporto, la donna si era rivolta all’ex coniuge al fine di ricevere la corresponsione di un assegno di divorzio in grado di consentirle una vita dignitosa.

Il Supremo Collegio ha confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano rigettato, in entrambi i gradi, la richiesta proposta dall’ex moglie.

In particolare, la Corte di cassazione ha affermato che

l’instaurazione di una nuova famiglia,  ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il modello e tenore di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in fase di quiescenza, ma resta definitivamente escluso

La cessazione del diritto a un assegno divorzile

La formazione di un nuovo nucleo familiare a cui ha dato vita il soggetto che ha iniziato una nuova convivenza more uxorio – secondo il ragionamento della Cassazione – rappresenta una scelta che implica l’assunzione del rischio di cessazione della relazione stessa.

Ciò non fa residuare quel dovere di solidarietà post matrimoniale in capo all’altro soggetto.

Quest’ultimo deve ritenersi, pertanto, definitivamente liberato dall’obbligo di corrispondere un assegno divorzile all’ex.

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La decisione citata si pone in senso contrario rispetto a un tradizionale orientamento volto a riconoscere la permanenza assoluta della solidarità postconiugale.

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