Revoca di amministratore di sostegno. Ammissibilità dell’assunzione dell’incarico da parte di un minorenne
Quanto si procede con la revoca di amministratore di sostegno, deve essere nominato un nuovo amministratore.
Normalmente avviene che venga investito dell’incarico di amministrazione di sostegno un soggetto già maggiorenne.
Si è però ipotizzata l’ammissibilità di un provvedimento di nomina che attribuisca l’incarico a una persona minorenne.
In tal caso la designazione deve risultare operata dal diretto interessato.
La designazione negoziale di un minorenne quale amministratore di sostegno
La norma a cui far riferimento, a tal proposito, è quella dell’art. 408 c.c.
Nessun dubbio può sorgere, infatti, sull’ammissibilità di una concreta designazione negoziale di una persona che non abbia ancora compiuto, al tempo della designazione stessa, l’età di diciotto anni.
La designazione, ai sensi di legge, deve avvenire con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
D’altronde, una siffatta scelta negoziale non può considerarsi immediatamente operativa.
Ma il soggetto così prescelto può ben diventare maggiorenne nel periodo tra l’anzidetta designazione e l’effettivo (eventuale) provvedimento di nomina.
In ogni caso, è sempre il giudice a valutare se il soggetto designato può assumere l’incarico.
Per altro, in caso di nomina, sussiste sempre la possibilità di revoca di amministratore di sostegno.
La nomina di un minorenne quale amministratore di sostegno
Diverso è il caso in cui si intenda nominare quale amministratore di sostegno un soggetto quando non abbia ancora raggiunto la maggiore età.
Si nota, al riguardo, come l’incapacità di agire della persona minorenne non possa conciliarsi con gli adempimenti che vengono fatti gravare sul soggetto incaricato dal decreto del giudice tutelare.
Ma quando si tratta di un congiunto ben capace di intendere e di volere, i compiti di cura del beneficiario potrebbero certamente essere adempiuti.
La nomina di un minorenne prossimo alla maggiore età come amministratore di sostegno di un congiunto
Sembra allora doveroso provare a dar seguito allo spirito assistenziale della normativa in materia, attribuendo una certa flessibilità alle sue maglie.
Sul tema, cfr. Bonilini, Dell’amministrazione di sostegno, Milano, 2008; Napoli E.V., L’amministrazione di sostegno, Padova, 2009.
Si può dunque considerare un minorenne quale soggetto in grado di assumere l’amministrazione di sostegno se:
- la nomina avviene per dar corso a una designazione negoziale proveniente dal beneficiario;
- il minorenne è capace di intendere e di volere e comunque prossimo alla maggiore età;
- il ruolo di amministrazione di sostegno comporta nella specie, almeno fino al compimento dei diciotto anni da parte dell’incaricato, l’espletamento di attività non negoziali, bensì di sola cura della persona bisognosa di protezione.
Resta salvo, il potere di chiedere la revoca di amministratore di sostegno che non adempia fedelmente al proprio incarico.
Incarico di amministrazione di sostegno che richieda il compimento di atti negoziali
Nel caso in cui lo svolgimento dell’amministrazione di sostegno richieda il compimento di alcune attività negoziali, queste, come detto, non potrebbero essere validamente svolte da un minorenne.
A tal proposito, si è tuttavia ipotizzata la nomina di un amministratore provvisorio, scelto dal giudice.
La persona minorenne designata dall’interessato succederebbe nell’ufficio in seguito al compimento dei diciotto anni di età da parte della persona designata.
Si avrebbe così un avvicendamento tra amministratore di sostegno provvisorio scelto dal giudice e soggetto designato dal beneficiario.
Tale avvicendamento potrebbe essere previsto già con l’iniziale decreto di nomina.
Potrebbe altrimenti realizzarsi con un provvedimento giudiziale separato, in seguito al compimento dei diciotto anni da parte del soggetto indicato dalla persona bisognosa.
D’altra parte, rientra proprio tra i poteri del giudice tutelare quello di provvedere, quando opportuno, alla sostituzione dell’amministratore di sostegno già nominato (art. 407 c.c.).
Infatti, è sempre possibile attivare il procedimento di revoca di amministratore di sostegno.
Esperienza dello Studio Legale in materia di amministrazione di sostegno
Lo Studio Legale è storicamente specializzato in materia di nomina e revoca di amministrazione di sostegno.
In generale, lo Studio Legale si occupa da sempre di incapacità e strumenti giudiziali di protezione della persona.
Il fondatore della sede di Catania è stato il primo studioso a teorizzare nei suoi scritti la necessità di adottare, nel nostro ordinamento, uno strumento flessibile come quello dell’amministrazione di sostegno.
Precisamente, il Prof. Avv. Emilio Vito Napoli ha auspicato l’introduzione dell’amministrazione di sostegno in Italia quando ancora gli unici istituti di incapacità giudiziale erano l’interdizione e l’inabilitazione.
Necessità di tutela mediante un avvocato esperto in materia di amministrazione di sostegno
Rivolgersi a un avvocato esperto in materia di amministrazione di sostegno è di fondamentale importanza per il beneficiario, per i congiunti che intendano presentare istanze in giudizio, per ogni altro legittimo interessato.
Per contattare lo Studio Legale, per assistenza giudiziale stragiudiziale in materia di amministrazione di sostegno, incapacità giudiziale, ovvero, genericamente, in materia di strumenti di protezione della persona, si possono utilizzare i recapiti indicati nella Pagina Contatti
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