Licenziamento del lavoratore che patteggia la pena per condotta extra-lavorativa Gli orientamenti della Suprema Corte di cassazione

Un caso esaminato in giurisprudenza

Si analizza qui il caso che ha condotto a Cass. 20 marzo 2017 n. 7130.

Un lavoratore è stato sottoposto a procedimento penale perché ritenuto colpevole del delitto di cessione di stupefacenti.

Il procedimento penale si è concluso con il patteggiamento.

Appresa la notizia, la società, pur consapevole che i fatti contestati al dipendente afferivano a un comportamento tenuto al di fuori dal contesto lavorativo, ha irrogato il licenziamento.

Nel far ciò, il datore di lavoro ha seguito quanto previsto dalla contrattazione collettiva per il caso di sentenza penale definitiva di condanna.

Secondo la società, la condotta del lavoratore ha irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario, impedendo la prosecuzione del rapporto.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento ma la sanzione è stata confermata in entrambi i gradi di merito.

Il ragionamento dei giudici

Secondo le argomentazioni addotte dai giudici di appello, la sentenza di patteggiamento, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, è equiparabile alla condanna definitiva.

Ricorrendo al patteggiamento, infatti, secondo il ragionamento seguito, l’imputato non nega la propria responsabilità, limitandosi a esonerare l’accusa dall’onere della relativa prova, in cambio di uno sconto di pena.

Nella specie, inoltre, la condotta illecita, estranea all’esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, rilevava sotto il profilo disciplinare.

Si trattava di comportamento di una tale gravità da minare irrimediabilmente il vincolo fiduciario (anche in considerazione della peculiare tipologia del datore di lavoro, ente religioso operante nel campo sanitario).

Il rapporto tra il patteggiamento e il licenziamento

Il caso testé esposto offre l’occasione per qualche riflessione in ordine alla valenza dell’istituto del patteggiamento in relazione al licenziamento.

Il patteggiamento, quale rito speciale avente valenza deflattiva, denominato anche applicazione della pena su richiesta delle parti, consiste in un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero.

Questi due soggetti, in ordine a un dato capo di imputazione, propongono così al giudice l’inflizione di una determinata pena. Essa presenta una riduzione, fino a un terzo, rispetto a quella prevista dalla legge.

Il giudice, se ritiene congrua la pena e sussistenti gli altri presupposti, emette la sentenza di patteggiamento.

Risulta ben possibile – come nel caso qui sopra esaminato – che il soggetto che si avvale del rito del patteggiamento si veda contestato un determinato fatto, costituente reato, che esula dal contesto lavorativo e dalle mansioni da lui disimpegnate.

Il problema che si pone è duque quello di verificare le ripercussioni che questo tipo di sentenza di condanna può avere sul rapporto di lavoro del lavoratore-imputato.

L’orientamento della giurisprudenza più risalente

La posizione espressa sul punto dalla giurisprudenza non si appalesa costante.

Secondo l’orientamento più risalente, poiché la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. non è equiparabile a una vera e propria sentenza di condanna, la stessa

non può rilevare in un giudizio avente ad oggetto la legittimità di un licenziamento fondato esclusivamente su una disposizione del contratto collettivo che consente la risoluzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi di condanna a pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro

Così si legge in Cass. 2 aprile 1996 n. 303.

Per la inidoneità della sentenza di patteggiamento a fornire la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, si veda, inoltre, Cass. 16 aprile 2003 n. 6047.

Con tali decisioni, la Suprema Corte ha quindi ritenuto che se la contrattazione collettiva individua nella condanna penale definitiva una circostanza in presenza della quale è legittimo irrogare il licenziamento (se i fatti posti a fondamento della condanna esulano dal contesto lavorativo), il requisito non può ritenersi sussistente nel caso in cui nei confronti del lavoratore venga emessa una sentenza a seguito del rito del patteggiamento.

Quest’ultima sentenza, infatti, interviene a conclusione di un rito – che l’imputato può preferire per svariate ragioni – in cui è del tutto assente la fase dibattimentale. Ciò esclude l’equiparazione di tale sentenza a quella che invece interviene in via definitiva a seguito di giudizio ordinario.

L’orientamento ultimo della giurisprudenza

Con la decisione del 21 aprile 2010 n. 9458, il Supremo Collegio sembra aderire a un diverso orientamento.

In essa si afferma che

benché la sentenza pronunciata a norma dell’art. 444 c.p.p., non sia tecnicamente configurabile come una sentenza di condanna, anche se è a questa equiparata a determinati fini, tuttavia, se una disposizione di un contratto collettivo fa riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato, ben può il giudice di merito […] equiparare l’espressione «sentenza di condanna», a quella «emessa a conclusione del rito del patteggiamento»

Tale equiparazione, secondo i giudici, si giustifica in ragione della specialità del rito di patteggiamento.

Con questo rito, l’imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l’accusa dell’onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena.

Lo stesso principio è affermato nella decisione resa in data 30 gennaio 2013 n. 2168 (e poi ribadito nella pronunzia n. 3912 del medesimo anno).

Con la menzionata sentenza del 2013 si stabilisce che il comune sentire permette di equiparare la sentenza emessa a seguito della scelta del rito speciale di patteggiamento a quella di condanna definitiva.

Infatti, optando per il patteggiamento il lavoratore-imputato esonera soltanto il pubblico ministero dal fornire la prova della sua colpevolezza. Non nega, tuttavia, la propria responsabilità in ordine ai fatti contestatigli.

la Suprema Corte ha riconosciuto che

la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, inducendo il giudice penale a prestar fede a tale ammissione

Il principio risulta comunque ormai espresso in molteplici decisioni del giudice di legittimità.

Conclusioni

Tirando le fila, gli ultimi orientamenti espressi dalla Cassazione in ordine alle ripercussioni della sentenza di condanna, emessa a seguito del rito di patteggiamento, sul licenziamento del lavoratore – destinatario della predetta condanna – vanno nella direzione di riconoscere valenza alla pronuncia.

Su di essa può quindi fondarsi l’irrogazione del licenziamento.

Tale conclusione si giustifica in ragione della scelta per il rito del patteggiamento, con il cui l’imputato non nega la propria responsabilità ma esonera soltanto la pubblica accusa dal provarla.

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