Relazione alla Camera Una professionale conoscenza dell'Amministrazione di sostegno

La non adeguata diffusione dell’amministrazione di sostegno

Poca diffusione si è avuta, nei mass media, di un fondamentale strumento giuridico di protezione delle persone bisognose, noto a ogni avvocato per amministrazione di sostegno.

Con legge 9 gennaio 2004 n. 6, si è avuta la riforma delle incapacità giudizialmente dichiarate.

Il Titolo XII del Libro Primo del codice civile è stato così dedicato alle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

Il rapporto tra amministrazione di sostegno e interdizione

Prima della riforma, gli incapaci di agire erano il minorenne, l’interdetto e l’inabilitato.

L’interdizione è uno strumento di protezione del soggetto con grave infermità di mente.

L’inabilitatazione è rivolta invece a protezione di chi ha una infermità di mente meno grave.

Può aversi anche per prodigalità o abuso di alcool o droghe, in caso di pericolo di grave pregiudizio economico per il soggetto stesso o per la sua famiglia.

Ad questi strumenti si affianca adesso l’amministrazione di sostegno.

La terminologia usata dalla legge di riforma è significativa.

Non si parla di soggetto amministrato, ma di beneficiario (di amministrazione di sostegno).

L’amministrazione di sostegno è una forma di aiuto istituzionalizzata, ritagliata sugli specifici bisogni della persona.

Le altre due tradizionali figure di incapacità di agire, invece, hanno un’ampiezza prefissata dalla legge.

Questo ha comportato una privazione generalizzante delle facoltà (e quindi anche della dignità) del soggetto.

Con l’interdizione, conosciuta anche come “morte civile”, il soggetto viene privato di ogni facoltà di disporre dei propri diritti.

Ogni esercizio di essi viene demandato al tutore, che rappresenta l’interdetto (sostituendolo).

Ciò vale quando non si tratti di atti personalissimi, il cui compimento diventa addirittura assolutamente precluso.

Questi ultimi atti non possono essere compiuti dall’interdetto né, a maggior ragione, dal tutore.

Con l’inabilitazione si ha una generale incapacità che riguarda gli atti di straordinaria amministrazione.

Per questi ultimi, è necessario l’intervento congiunto del diretto interessato e del curatore.

Il curatore, a differenza del tutore, non rappresenta l’interessato, bensì lo assiste.

Le peculiarità di una amministrazione di sostegno

Con l’istituto dell’amministrazione di sostegno, si è avuta una svolta epocale.

All’esito di un procedimento di amministrazione di sostegno, vengono infatti individuati dal giudice gli specifici atti che deve compiere l’amministratore di sostegno.

L’amministratore di sostegno agisce in sostituzione dell’interessato o come assistente dello (quindi congiuntamente allo) stesso.

Ciò deve essere specificato nel decreto.

Per tutti gli atti non specificamente indicati permane la capacità di agire, piena, del beneficiario.

Questi può in ogni caso compiere sempre da sé gli atti della propria vita quotidiana.

Si tratta di principi noti a un esperto avvocato per amministrazione di sostegno.

Lo strumento è previsto per la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.

L’istanza per una amministrazione di sostegno

L’istanza, da effettuare con ricorso, può essere presentata dallo stesso soggetto interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado.

Inoltre, può essere presentata dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve essere emesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Si tratta un decreto motivato immediatamente esecutivo.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio.

Un avvocato per amministrazione di sostegno deve richiedere al giudice, quando necessario, di provvedere in tal senso.

Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Nel decreto deve essere indicato lo specifico oggetto dell’incarico.

Devono essere specificati, in modo dettagliato, gli eventuali atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario.

Devono anche indicarsi gli eventuali atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

Questi ultimi atti, quindi, devono essere compiuti congiuntamente, dall’amministratore e dal beneficiario (come avviene nel caso dell’inabilitazione, per gli atti di straordinaria amministrazione).

Il rapporto di fiducia tra beneficiario e amministratore di sostegno

Ha assunto rilievo, con l’introduzione di questo nuovo, l’esigenza che tra il beneficiario e l’amministratore di sostegno corra un rapporto di fiducia.

Nel decreto di nomina deve essere data indicazione, a tal fine, della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta.

Deve inoltre riferire periodicamente sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Si tratta di regole ben conosciute da un avvocato per amministrazione di sostegno.

I limiti all’annullamento degli atti

Nel caso di amministrazione di sostegno disposta a favore di beneficiari affetti da menomazioni fisiche non si deve considerare applicabile l’art. 412 cod. civ.

La norma dispone che possono essere annullati, su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi e aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione del decreto.

La disposizione va interpretata secondo lo spirito della nuova normativa, che intende lasciare ampie facoltà di azione in capo all’interessato.

Ogni esperto avvocato per amministrazione di sostegno lo sa bene.

In caso di nomina di un amministratore per un beneficiario in condizioni fisiche compromesse, ma pienamente in grado d’intendere e di volere, la sua libertà di agire non può essere compromessa.

Gli atti che il decreto attribuisce, in tale evenienza, alla competenza dell’amministratore di sostegno possono quindi essere validamente compiuti anche dal beneficiario.

Questi, in tal caso, non può perdere la propria piena capacità di agire.

L’importanza delle richieste da rivolgere al giudice

Ciò vale anche qualora il decreto non preveda espressamente la duplice legittimazione al compimento degli atti, in capo all’amministratore di sostegno e allo stesso beneficiario.

Risulta opportuno che tale duplice legittimazione sia richiesta in giudizio dall’avvocato per amministrazione di sostegno.

Si auspica, in proposito, che i giudici siano sensibili all’esigenza di non privare di capacità un soggetto in piene facoltà mentali.

Appare opportuno che essi precisino, nei decreti (anche in mancanza di istanza di parte), che il soggetto con menomazioni fisiche non perde la capacità in relazione a nessun atto.

Gli atti che non possono essere compiuti da un amministratore di sostegno

Come noto a ogni avvocato per amministrazione di sostegno, gli atti c.d. personalissimi (matrimonio, riconoscimento di un figlio, separazione personale, donazione, comodato) possono essere compiuti esclusivamente dal beneficiario.

Si deve segnalare, in materia, l’espansione applicativa che ha avuto la norma contenuta nell’art. 408 cod. civ.

Secondo questa disposizione, l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La designazione può essere revocata dall’autore con le stesse forme.

Qualche giudice ha ammesso che con essa si possa designare un amministratore di sostegno con un peculiare compito, per il caso di futura irreversibile incapacità assoluta dell’interessato.

Si tratta del compito di manifestare, in sostituzione del beneficiario, il rifiuto al trattamento sanitario (o alla prosecuzione del trattamento sanitario) consistente nel collegamento a macchinari in grado di tenere in vita il soggetto privo di ogni capacità.

Considerata la necessità che il consenso (come anche il rifiuto) al trattamento sanitario sia attuale e personalissimo – non deve tuttavia ritenersi possibile affidare a un amministratore di sostegno una tale rappresentanza.

Il giudice, dunque, non può dar seguito a una designazione diretta in tal senso.

Secondo la più autorevole dottrina, si deve evitare che l’amministrazione di sostegno possa risolversi in una esagerata delega, all’amministratore, di compiti non demandabili a nessuno.

Il nuovo istituto, dunque, mantiene così integro il carattere connesso alla protezione della persona bisognosa e deve esserne incentivata l’applicazione.

La fonte

Il testo è ricavato dall’abstract inviato dal Prof. Avv. Gaetano Edoardo Napoli per la pubblicazione degli Atti del Convegno su “Disabilità e Media”, tenutosi presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, a cui ha partecipato come membro del Panel di Esperti:

http://fondazionematteotti.altervista.org/wp-content/uploads/2015/01/Workshop-Programma.pdf

L’oggetto della relazione ha riguardato il rapporto tra i mass media e l’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Sul tema, si veda la monografia del Prof. Gaetano Edoardo Napoli, Strumenti di protezione della persona, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017

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