La somministrazione Il contratto di fornitura per eccellenza

La nozione di somministrazione

Il contratto di somministrazione è caratterizzato da una pluralità di prestazioni che il somministratore si obbliga ad effettuare, in modo continuativo o periodico, nei confronti dell’altra parte.

Il codice di commercio dell’Ottocento non menzionava il contratto di somministrazione, ma si occupava delle imprese di somministrazione e si riconducevano ad esse diverse tipologie di fornitura.

Questa impostazione venne superata quando si diede autonoma rilevanza al contratto attorno a cui ruotava l’impresa di somministrazione.

La periodicità della somministrazione

Il contratto fu considerato autonomo quando si decise di dar rilievo alla periodicità come carattere essenziale della contrattazione svolta dall’impresa di somministrazione

Il legislatore del nostro attuale Codice civile ha accolto una nozione ristretta, facendo infatti riferimento esclusivamente alle “cose”, mentre i “servizi” sono stati considerati possibile oggetto del contratto di appalto.

Si noti che l’art. 1677 c.c., in tema di appalto, specifica che se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, anche le norme relative al contratto di somministrazione.

Vendita e somministrazione

La figura negoziale della somministrazione è stata costruita per superare la rigidità de contratto di vendita, che è un contratto a prestazione unica.

La pluralità delle prestazioni, nella somministrazione, non fa mutare l’unicità del contratto. Le prestazioni, per altro, possono essere considerate ciascuna in modo autonomo.

La Suprema Corte di cassazione ha specificato che

l’accertamento compiuto dal giudice di merito circa l’esistenza di un contratto avente ad oggetto una pluralità di prestazioni a un cliente da parte di un fornitore non può però essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, ove non sia individuata la connessione tra le prestazioni stesse, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata che si caratterizza come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione (cfr. Cass., 11 luglio 2011, n. 15189)

La somministrazione dunque non rientra nella categoria della vendita, in quanto il legislatore ha fornito evidenti segnali diretti alla considerazione della figura qui in analisi come autonomo contratto (si veda l’art. 1559 c.c.).

Lo si nota anche dall’art. 1570 c.c., che rinvia alle norme che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni solo in quanto compatibili con le regole dettate per la somministrazione, autonoma figura negoziale.

Somministrazione e fabbisogno dell’avente diritto

Le prestazioni oggetto della fornitura possono essere di diversa natura, ma tutte collegate da un’unica peculiare ragione giustificativa: il bisogno che di esse ha la parte che le riceve.

Il somministrante mettere a disposizione dell’avente diritto una certa quantità di cose per rispondere a un interesse di quest’ultimo, a titolo oneroso, essendo normativamente previsto il pagamento di un prezzo.

Si tratta di un contratto obbligatorio, il cui oggetto risulta dalle prestazioni di cose a carico dal somministrante, da un lato, e dal pagamento del compenso a carico del somministrato, dall’altro.

Il nesso tra tali controprestazioni consente di rilevare una causa di scambio.

L’oggetto del contratto di somministrazione

L’oggetto del contratto, secondo i principi generali, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Se non si indica, ad esempio, la tipologia delle cose da fornire, il contratto è nullo.

È nel potere delle parti stabilire il quantitativo da somministrare. Possono scegliere di indicare l’entità complessiva della fornitura, oppure quella delle singole prestazioni periodiche.

Tuttavia, se non si indica la quantità di cose da somministrare, si applica l’art. 1560 c.c., la cui norma supplice all’eventuale lacuna negoziale. In tal caso, dunque, l’entità della somministrazione deve corrispondere al normale fabbisogno del somministrato, in senso oggettivo. Si tratta di ciò di cui normalmente ha bisogno un soggetto appartenente alla stessa “categoria” dell’avente diritto.

La rilevanza del fabbisogno nella somministrazione

Il fabbisogno a cui dar rilievo è quello sussistente al momento della conclusione del contratto.

Quando la quantità si determina in questo modo, se le parti hanno concordato un’entità minima, l’avente diritto deve considerarsi obbligato a corrispondere il prezzo in relazione all’effettivo fabbisogno che superi il minimo stabilito pattiziamente.

Le specifiche richieste dell’avente diritto alla somministrazione vengono in rilievo quando le parti si sono limitate a stabilire anche il limite massimo oltre a quello minimo, per l’intera fornitura o per le singole prestazioni.

La somministrazione a piacere

Quanto detto vale quando non è stata pattuita la c.d. somministrazione a piacere.

Con questa tipologia negoziale, l’avente diritto ha piena discrezionalità in ordine all’effettiva richiesta della prestazione.

Nella giurisprudenza di merito si è affermato che se non risulta che il somministrato si sia riservata la facoltà eccezionale di non ordinare la merce (a proprio piacimento), si deve considerare grave inadempimento di costui l’aver richiesto merci per un quantitativo largamente inferiore al fabbisogno presunto (Trib. Milano, 28 giugno 2011).

In relazione a questo peculiare contratto, si è affermato che la relazione con il bisogno del somministrato esclude che si possa avere un rinvio alla mera volontà di quest’ultimo.

Si può tuttavia qui replicare che il legame alla volontà di chi intende ottenere una fornitura non è vietato dal nostro ordinamento, che conosce la figura dell’opzione.

Risulta piuttosto vietato che la rilevanza della mera volontà della parte assurga al livello di tutela (reale) previsto dalla legge per la condizione.

In genere, la clausola di somministrazione a piacere non si inserisce nei contratti che prevedono un’esclusiva a favore del somministrante (contratti che vedono, infatti, il somministrato in una posizione di soggezione rispetto al somministrante).

È assimilabile alla somministrazione a piacere il rapporto contrattuale che sorge con l’ente fornitore dell’energia elettrica.

Alla messa a disposizione dell’energia corrisponde in ogni caso, generalmente, un pagamento (un canone di base) anche in mancanza di effettiva richiesta.

La richiesta si effettua in questi casi con l’effettiva utilizzazione dell’energia da parte del somministrato nei propri locali.

La mancanza di indicazione della quantità da somministrare

Se le parti della somministrazione non hanno determinato l’entità da fornire e non risulta possibile ricorrere efficacemente al criterio qui indicato, il contratto, in alcuni casi, è stato considerato nullo dalla giurisprudenza, per indeterminabilità dell’oggetto.

Riteniamo di criticare questa impostazione.

A nostro avviso, l’applicazione di un criterio ermeneutico oggettivo in relazione al rilievo da dare al fabbisogno del somministrato impedisce che operi una tale nullità.

Il legislatore ha infatti voluto proprio ovviare all’indeterminabilità dell’oggetto stabilendo il criterio per cui, in caso di mancanza di indicazione pattizia del quantum e di indici che permettano di valutare l’effettivo fabbisogno del creditore della fornitura, la somministrazione deve attuarsi secondo l’ordinario fabbisogno di un soggetto che appartiene alla stessa categoria a cui appartiene, al tempo del contratto, il somministrato.

Deve quindi essere fornita una quantità di cose che corrisponde a quanto normalmente richiederebbe un soggetto con le caratteristiche della controparte, che la stessa controparte ha l’onere di manifestare ove si discostino dall’ordinario.

Un avvocato specializzato in contratti può seguire quindi questa ricostruzione nel caso in cui debba analizzare un contratto di somministrazione con oggetto non esauriente

La qualità delle cose oggetto di somministrazione

Se nel contratto non viene stabilita la qualità delle cose da somministrare, si applica l’art. 1178 c.c.

Devono essere fornite cose di qualità non inferiore alla media.

Il prezzo della somministrazione

Le parti possono stabilire il prezzo della somministrazione e le modalità del pagamento, in piena autonomia (cfr. Cass., 27 aprile 1979, n. 2454).

In mancanza di accordo sul prezzo, si applicano i criteri suppletivi previsti dall’art. 1561 c.c.

Se il contratto di somministrazione ha per oggetto cose che il somministrante distribuisce abitualmente e le parti non hanno determinato il corrispettivo da corrispondere e non hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi, con riguardo ad ogni singola prestazione, al prezzo normalmente praticato dal somministrante nel momento di scadenza della prestazione e nel luogo in cui questa deve essere eseguita.

I prezzi prestabiliti

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione o della piazza più vicina, sempre facendo riferimento al tempo della scadenza della prestazione.

Queste regole si applicano anche quando le parti hanno inteso riferirsi al giusto prezzo, salvo, ove ciò non possa avvenire, l’accordo delle parti e salva, ove non si raggiunga l’accordo, la determinazione del prezzo da parte di un terzo nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione.

Per quanto riguarda le somministrazioni che hanno ad oggetto prodotti sottoposti a prezzi stabiliti dalla pubblica autorità, la Suprema Corte ha affermato che

la disposizione dell’art. 1561 c.c., secondo cui, per la determinazione del prezzo, deve aversi riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni, comporta la necessità di far riferimento al prezzo stabilito per atto della pubblica amministrazione all’epoca di ogni scadenza, non rilevando che in tal modo, nel caso di dedotta ed accertata inadempienza del debitore della prestazione, possa aversi un’alterazione dell’equilibrio di interessi raggiunto dalle parti

Secondo i giudici di legittimità ciò attiene infatti alle conseguenze del mancato esatto adempimento che devono essere risentite dal debitore inadempiente e non possono paralizzare la domanda di adempimento legittimamente proposta (Cass., 22 dicembre 1986, n. 7841).

In giurisprudenza si è considerato non applicabile l’art. 1644 c.c. (che disciplina la revisione dei prezzi d’appalto) ai contratti di somministrazione di energia elettrica (T.A.R. Lazio, 3 maggio 1984, n. 282).

La somministrazione come contratto di durata

La periodicità delle prestazioni di cose fa qualificare il contratto come contratto di durata.

Ciò fa considerare normalmente sussistente un’organizzazione imprenditoriale per l’effettuazione della fornitura, quindi la somministrazione viene considerata un tipico contratto d’impresa.

Si applica allora la disciplina prevista dall’art. 1341, 2° co., c.c. nel caso in cui si vogliano praticare condizioni contrattuali vessatorie nei confronti di una generalità di aderenti (cfr. Cass., 16 luglio 2002, n. 10285).

Somministrazione e tutela del consumatore

Si applica per altro la disciplina prevista dal codice del consumo ove il contratto di somministrazione contenga clausole vessatorie e sia stipulato tra un professionista e un consumatore.

Con riferimento a un contratto di somministrazione di gas ad uso domestico, si è specificato in giurisprudenza che

per considerare presuntivamente vessatoria la clausola con cui si attribuisce al professionista il potere di modificare il prezzo originariamente fissato a seguito di eventuali modifiche del prezzo nazionale del gpl o di eventuali variazioni degli oneri fiscali senza concedere al consumatore la facoltà di recesso, il giudice è tenuto ad accertare se le parti abbiano stipulato una clausola di indicizzazione volta a descrivere le esatte modalità di variazione, nonché a verificare l’eccessività dell’aumento di prezzo richiesto dal somministrante e contestato dal consumatore (cfr. Cass., 18 settembre 2007, n. 19366).

Somministrazione e trasferimento d’azienda

Nel caso di trasferimento di azienda, si applica la regola di cui all’art. 2558 c.c.

Si ha quindi l’automatico subentro del cessionario nel contratto di somministrazione (cfr. Cass., 29 marzo 2010, n. 7517).

La forma del contratto di somministrazione

In relazione alla esteriorizzazione della volontà contrattuale, il contratto di somministrazione non risulta soggetto ad alcun vincolo di forma (cfr. Cass., 12 aprile 2005, n. 7525; Cass., 16 ottobre 1998, n. 10249; Cass., 18 dicembre 1991, n. 13623).

Il contratto si può così perfezionare anche verbalmente o per fatti concludenti (cfr. Cass., l3 dicembre 1979, n. 6511; Cass., 30 giugno 1982, n. 3936).

Somministrazione e privilegi

Il creditore somministrante viene, in alcune ipotesi, tutelato dalla legge mediante la previsione di un privilegio.

É assistito da privilegio generale sui mobili, in particolare, il credito per somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi 6 mesi (art. 2751, n. 3, c.c.).

Stando poi a quanto disposto dall’art. 2757 c.c., i crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

La disposizione specifica che il privilegio si può esercitare finché i frutti stessi si trovino nel fondo del creditore o nelle sue dipendenze.

A norma poi dell’art. 2760 c.c., i crediti dell’albergatore per per il godimento dell’alloggio da parte dei clienti e per le somministrazioni rese agli stessi sono assistiti da privilegio speciale mobiliare sulle cose da questi portate nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Somministrazione di energia elettrica

La fornitura di energia elettrica viene inquadrata nell’ambito della somministrazione.

Quando l’energia elettrica viene distribuita in regime di monopolio legale, si applica l’art. 2597 c.c.

Quindi il somministrante ha l’obbligo di somministrare l’energia a chiunque ne richieda la somministrazione, osservando la parità di trattamento (cfr. Cass., 28 dicembre 1990, n. 12196).

Ma l’obbligo legale di contrarre non esclude che in caso di inadempimento, da parte dell’utente (che, ad esempio, potrebbe non pagare il prezzo), il somministrante possa sospendere l’erogazione di energia, ottenendo anche la risoluzione del rapporto, ove ve ne siano i presupposti.

La somministrazione di energia elettrica viene effettuata mediante reti di distribuzione.

Somministrazione di energia e contatori

Queste ultime, prima di ramificarsi nei locali dei somministrati, attraversano dei contatori, la cui lettura, consente il calcolo dei consumi, a cui va commisurato il prezzo.

La Suprema Corte di cassazione ha precisato che

il somministrato, utente del servizio di erogazione dell’energia elettrica, non ha alcun obbligo di vigilanza o di custodia sulle linee di trasporto dell’energia elettrica fino al contatore, esplicandosi il suo potere solo sui cavi che si dipartono dal contatore e sull’energia che passa da questo

(cfr. Cass., 11 luglio 1968, n 2359)

Si orienta in senso diverso, Cass., 13 aprile 2005, n. 7679, che afferma

l’obbligo dell’utente di osservare l’ordinaria diligenza nel controllare il misuratore di consumo dell’energia elettrica, stabilendo che in caso di negligenza nel controllo sorgerebbe a suo carico una responsabilità per i danni causati all’ente gestore

(in quest’ultimo senso, con riguardo alla somministrazione di acqua corrente, cfr. Cass., 16 giugno 2011, n. 13193).

La mancata misurazione del consumo o la misurazione effettuata in modo irregolare, a causa dell’accertata manomissione dell’apparecchio di misurazione, non consente all’utente di esonerarsi dall’obbligo contrattuale di corrispondere il prezzo della somministrazione di energia elettrica (cfr. Cass., 8 giugno 1963, n 1533).

La bolletta per il pagamento della somministrazione di energia

L’eventuale errore di fatturazione nel quale sia incorso il somministrante nell’indicazione del corrispettivo in bolletta non inficia il contratto.

Consente invece al creditore di rettificare la richiesta divergente dai dati reali e di pretendere la parte del corrispettivo non percepita (cfr. Cass., 13 aprile 2005, n. 7679; Cass., 16 luglio 2002, n. 10285; Cass., 23 settembre 1991, n. 9889).

Sempre in relazione al prezzo da corrispondere, in giurisprudenza si è precisato che, se questo viene pagato a scadenze annuali o inferiori all’anno per i consumi verificatisi per ciascun periodo, si deve considerare applicabile al corrispondente credito la prescrizione breve quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass., 14 marzo 2006, n. 5462; Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; Cass., 12 marzo 1994, n. 2429; Cass., 1 agosto 1990, n. 7658; Cass., 18 dicembre 1985, n. 6458)

In senso contrario si è espressa Cass., 16 maggio 1977, n. 1969, secondo cui l’obbligazione di somministrare energia elettrica avrebbe invece per oggetto una prestazione unica e continuativa, non una pluralità di prestazioni periodiche, ovvero una prestazione a consegne ripartite, quindi il relativo credito sarebbe soggetto a prescrizione ordinaria (non alla prescrizione breve di cui all’ari 2948, n. 4. c.c. che si riferisce a ciò che deve pagarsi periodicamente).

Secondo quest’ultima sentenza, per altro, la prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento in cui l’erogazione dell’energia viene sospesa.

Utilizzazione abusiva di energia elettrica

Con riguardo all’utilizzazione abusiva di energia elettrica, si è stabilito che chi ha beneficiato di erogazioni abusive di energia elettrica è legittimato passivo dell’azione di risarcimento per fatto illecito intentata dall’impresa somministrante, ancorché il contratto di somministrazione sia intestato a diversa persona giuridica, trattandosi di pretesa non dispiegata nell’ambito di un rapporto contrattuale, ma ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Cass., 6 aprile 2012, n. 5633).

La ressponsabilità del somministrante

La responsabilità del somministrante nei confronti del somministrato è invece, ovviamente, di tipo contrattuale.

Per il risarcimento dei danni non è sufficiente che l’utente dimostri l’inadempimento consistente nell’interruzione dell’erogazione di energia elettrica, ma deve essere concretamente provato, in modo certo, l’effettivo danno risarcibile (Cass., 7 gennaio 2011, n. 251).

In tema di responsabilità del somministrante nei confronti dell’utente, la Suprema Corte di cassazione ha escluso la tutela possessoria.

Si è affermato che

il somministrato che abbia subito l’indebita interruzione dell’erogazione mediante distacco dei cavi o altra operazione effettuata dal somministrante può esercitare l’azione contrattuale di inadempimento ma non l’azione di reintegrazione (cfr. Cass., 3 settembre 1993, n. 9312).

Energia elettrica e azione di spoglio

I giudici di legittimità hanno specificato che, pur rientrando le energie, secondo l’art. 814 c.c., nel novero dei beni mobili, non è però configurabile una situazione di possesso dell’utente sull’energia elettrica, neppure per la quantità di energia presente nel circuito privato dell’utente stesso.

Si precisa che l’interruzione della somministrazione non comporta uno spoglio di energia, in quanto questa è stata già consumata.

Prima dell’apprensione non vi è infatti autonomo possesso dell’utente ma soltanto potenziale disponibilità (cfr. Cass., 3 settembre 1993, n. 9312).

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