La somministrazione Il contratto di fornitura

La somministrazione

Un avvocato somministrazione sa che la somministrazione si caratterizza per la pluralità di prestazioni.

Il somministratore si obbliga ad effettuarle, in modo continuativo o periodico, nei confronti dell’altra parte.

Autonoma rilevanza della somministrazione e professionalità di un avvocato somministrazione

Il codice di commercio dell’Ottocento non menzionava il contratto di somministrazione.

Si occupava solo delle imprese di somministrazione, a cui si riconducevano diverse tipologie di fornitura.

Tale impostazione venne superata quando si diede autonoma rilevanza al contratto di somministrazione.

La periodicità della somministrazione

Il contratto divenne autonomo quando si attribuì rilievo alla periodicità.

Esso è il carattere essenziale del rapporto svolto dall’impresa di somministrazione.

Ciò è noto a ogni avvocato somministrazione.

L’oggetto della somministrazione

Il codice civile ha accolto una nozione ristretta di somministrazione.

Si fa infatti riferimento esclusivamente a cose.

I servizi, invece, sono oggetto del diverso contratto di appalto.

L’art. 1677 c.c. rileva il rapporto tra i due contrarri.

Esso riguarda l’appalto che ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi.

Si osservano, in tal caso, in quanto compatibili, anche le norme sul contratto di somministrazione.

Vendita e somministrazione

Con la somministrazione si superano le rigidità del contratto di vendita, contratto a prestazione unica.

La pluralità di prestazioni, nella somministrazione, non fa però mutare l’unicità del contratto.

Ciascuna singola prestazione può comunque essere considerata in modo autonomo.

Cassazione 11 luglio 2011 n. 15189 ha precisato che deve individuarsi una connessione tra le prestazioni.

Questa connessione qualifica la somministrazione, come ben sa un avvocato somministrazione.

Ciò non esclude l’applicazione anche delle norme sulla vendita.

La concorrenza di discipline è ben conosciuta da ciascun avvocato somministrazione.

L’art. 1570 cod. civ. rinvia, difatti, alle norme sul contratto relativo alle singole prestazioni, se compatibili.

Somministrazione, fabbisogno dell’avente diritto e onerosità

Le prestazioni oggetto della fornitura possono essere di diversa natura.

Sono tutte collegate da un’unica finalità: soddisfare il bisogno della parte che le riceve.

Il somministrante mette a disposizione dell’avente diritto una certa quantità di cose.

L’avvocato somministrazione sa bene che il contratto in discorso è a titolo oneroso.

La legge prevede, infatti, il pagamento di un prezzo.

L’oggetto del contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione è un contratto obbligatorio.

Alle prestazioni di cose fa fronte il pagamento del compenso.

L’oggetto, come al solito, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Se non si indica, ad esempio, la tipologia delle cose da fornire, il contratto è nullo.

La quantità di cose da somministrare

Le parti possono stabilire la quantità di cose da somministrare.

Possono indicare l’entità complessiva della fornitura, come noto all’avvocato somministrazione.

Oppure, possono individuare l’entità delle singole prestazioni periodiche.

Se non si indica la quantità di cose da somministrare, si applica l’art. 1560 cod. civ.

In tale ipotesi, l’entità della somministrazione corrisponde al normale fabbisogno del somministrato.

Il normale fabbisogno è quello di un soggetto con caratteristiche simili all’avente diritto.

La somministrazione a piacere

Può essere pattuita la c.d. somministrazione a piacere.

In questo caso, l’avente diritto può scegliere se richiedere o meno la prestazione.

Si può far riferimento, ad esempio, al contratto con l’ente fornitore di energia elettrica.

In relazione a tale ultimo contratto, si deve, tuttavia, effettuare una precisazione.

La mera disponibilità a fornire dell’energia comporta il pagamento di un canone di base.

Ciò si ha anche in mancanza di effettiva richiesta della prestazione, come sa un avvocato somministrazione.

La richiesta si realizza con l’effettiva utilizzazione dell’energia da parte del somministrato.

La qualità della somministrazione

Se nel contratto non viene stabilita la qualità delle cose da somministrare, si applica l’art. 1178 cod. civ.

Devono essere fornite cose di qualità non inferiore alla media.

Il prezzo della somministrazione

Le parti possono stabilire il prezzo della somministrazione e le modalità del pagamento.

In mancanza di accordo sul prezzo, si applicano i criteri indicati dall’art. 1561 cod. civ.

Se si ha riguardo a cose che il somministrante distribuisce abitualmente, opera una presunzione.

Deve presumersi che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal somministrante.

Si fa riferimento al momento di scadenza della prestazione e al luogo in cui questa deve essere eseguita.

La regola si applica a ogni singola prestazione, come noto a ogni avvocato somministrazione.

Diversa regola si applica se si ha un prezzo di borsa o di mercato.

In tal caso, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali.

Ci si deve riferire al luogo in cui deve essere eseguita la prestazione o alla piazza più vicina.

Il tempo di riferiento è sempre quello della scadenza della prestazione.

Queste regole si applicano anche quando le parti hanno inteso riferirsi al giusto prezzo.

Qualora ciò non possa avvenire, resta salvo l’accordo delle parti.

Se non si raggiunge l’accordo, la determinazione del prezzo può avvenire da parte di un terzo.

Il terzo è nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione.

Si è ritenuto non applicabile l’art. 1644 cod. civ. alla somministrazione di energia elettrica.

Il Tar Lazio 3 maggio 1984 n. 282 ha infatti escluso l’operatività di tale norma sulla revisione del prezzo.

La somministrazione è un contratto di durata

La periodicità attribuisce la qualifica di contratto di durata, come sa un avvocato somministrazione.

Normalmente sussiste un’organizzazione imprenditoriale al fine della fornitura.

La somministrazione è, d’altronde, considerata un tipico contratto d’impresa.

Clausole vessatorie nella somministrazione

Si applica la disciplina prevista dall’art. 1341, 2° co., cod. civ.

Le condizioni contrattuali vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto.

Cfr., al riguardo, Cassazione 16 luglio 2002 n. 10285.

Si applica anche il codice del consumo, se il contratto interviene tra professionista e consumatore.

Somministrazione e trasferimento d’azienda

Nel caso di trasferimento di azienda, si applica la regola contemplata dall’art. 2558 cod. civ.

Si ha quindi l’automatico subentro del cessionario nel contratto di somministrazione.

Sul tema, cfr. Cassazione 29 marzo 2010 n. 7517.

La forma del contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione non è soggetto ad alcun vincolo di forma.

Si può perfezionare anche verbalmente o per fatti concludenti.

Somministrazione e privilegi

Il creditore somministrante è, a volte, assistito da un privilegio.

L’art. 2757 cod. civ. si riferisce, ad esempio, ai crediti per specifiche somministrazioni.

Si tratta di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione.

Tali crediti hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

Il privilegio si può esercitare finché i frutti stessi si trovino nel fondo del creditore.

L’art. 2760 cod. civ. si riferisce, invece, ai crediti dell’albergatore.

Riguarda i crediti per il godimento dell’alloggio da parte dei clienti e per le somministrazioni a loro rese.

Questi crediti sono assistiti da privilegio speciale mobiliare.

Il privilegio è sulle cose portate dai clienti nell’albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Somministrazione di energia elettrica

La fornitura di energia elettrica si inquadra quale somministrazione.

Quando l’energia elettrica viene distribuita in regime di monopolio legale, si applica l’art. 2597 cod. civ.

Il somministrante ha così l’obbligo di somministrare l’energia a chiunque lo richieda.

Deve inoltre osservare la parità di trattamento.

In caso di inadempimento dell’utente, il somministrante può comunque sospendere l’erogazione.

Può anche ottenere la risoluzione del rapporto, qualora ve ne siano i presupposti.

Somministrazione di energia elettrica e reti di distribuzione

La somministrazione di energia elettrica viene effettuata mediante reti di distribuzione.

Le reti, prima di ramificarsi nei locali dei somministrati, attraversano dei contatori.

Il calcolo dei consumi si effettua tramite lettura i contatori, che consentorno di quantificare il prezzo.

Se il contatore non funziona, manca la misurazione del consumo o essa è irregolare.

Ciò non esonera dall’obbligo di corrispondere il prezzo della somministrazione di energia elettrica.

Cfr., in tal senso, Cassazione 8 giugno 1963 n. 1533.

Queste nozioni sono certamente conosciute da un avvocato somministrazione.

In caso di errore di fatturazione, nell’indicazione del corrispettivo in bolletta, si può chiedere la rettifica.

Chi ha beneficiato di erogazioni abusive di energia elettrica può essere chiamato al risarcimento.

Si tratta di un fatto illecito nei confronti dell’impresa somministrante.

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