Il testamento olografo Avvocati esperti in successioni testamentarie

 Il testamento olografo

Il testamento olografo, ai sensi dell’art. 602, 1° co c.c.,

deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore

Le caratteristiche del testamento olografo

Il testamento olografo è contenuto in un documento scritto da un privato.

Deve rivestire, infatti, la forma della scrittura privata.

Tale scheda testamentaria deve – pena l’invalidità – rispettare i seguenti requisiti formali:

  • l’olografia,
  • la data
  • e la sottoscrizione.

La possibilità di incorrere in una causa di invalidità del testamento olografo, rende opportuna la previa consultazione di un avvocato esperto in materia.

L’olografia del testamento olografo

Il testamento olografo deve essere interamente scritto dal testatore di suo pugno.

Il testatore può utilizzare qualsiasi mezzo che gli consenta fisicamente di tracciare la propria grafia in modo naturale.

Non è necessario che il testamento venga redatto su uno specifico materiale.

Possono essere utilizzati molteplici materiali, purché idonei, quali, a titolo di esempio, carta, stoffa o legno.

Il testamento olografo, dunque, può essere impresso dal testatore anche su una parete.

I caratteri dell’olografia

L’olografia deve rispondere ai caratteri della personalità e, secondo un orientamento, dell’abitualità.

Essa è esclusa in caso di utilizzo di mezzi elettronici o digitali in grado di riprodurre un qualsiasi tipo di scrittura o di grafia.

L’olografia si lega alla necessità:

  • di collegare univocamente il testamento alla persona del testatore
  • e di evitare più riproduzioni, materialmente identiche tra loro, del documento.
La personalità

La personalità va proprio intesa come la certezza che la scrittura provenga dal testatore, in modo esclusivo.

Non è dunque possibile scrivere il testamento a macchina, con altri mezzi meccanografici, elettronici o informatici, né mediante l’intervento di un terzo soggetto.

L’abitualità

In base a una tesi, il testatore può utilizzare – se abitualmente dallo stesso usata – ogni forma di scrittura.

Il testamento, dunque, può essere scritto, indifferentemente, utilizzando lo stampatello, il corsivo o la stenografia.

Deve tuttavia rilevarsi che la scrittura non può essere oggetto di un sindacato relativo all’eventuale uso fatto della stessa dal testatore.

D’altronde la legge prevede meramente che l’atto sia “scritto” di pugno.

La data

Il testamento olografo deve contenere il giorno, il mese e l’anno in cui è stato redatto.

Sono comunque ammesse indicazioni equipollenti, quali ad esempio Natale 2016 invece di 25 dicembre 2016.

L’obbligo di apporre la data al negozio testamentario olografo deriva dalla necessità di collocare esattamente il testamento nel tempo.

Ciò, innanzitutto, al fine di accertare la capacità (o incapacità) del testatore al momento della redazione del documento testamentario.

La sua funzione è anche di permettere di verificare, in caso di più schede testamentarie redatte dalla stessa persona in tempi diversi, se vi è stata revoca, anche implicita, di qualche disposizione.

La sottoscrizione

Il testatore, alla fine delle disposizioni di ultima volontà, deve apporre la propria firma.

Non è necessario che indichi il suo nome e il suo cognome né che la sottoscrizione sia leggibile.

La firma, infatti, è sempre valida in tutti i casi in cui designa con certezza la persona del testatore.

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