I diritti connessi al diritto d’autore e la musica dal dentista Cassazione 8 febbraio 2016 n. 2468

Il caso di specie

Il caso affrontato dalla Cassazione concerne l’accertamento dell’obbligo di corresponsione (ai sensi degli artt. 73 e 73-bis della l. 633/1941) a favore di una società di collecting di un equo compenso, derivante dalla diffusione, in sottofondo, di brani musicali all’interno della sala d’attesa di uno studio dentistico.

Si precisa che alcune società di collecting gestiscono la riscossione e la ripartizione dei compensi che devono essere corrisposti agli artisti interpreti o esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, in caso di utilizzazione in luogo pubblico di brani musicali registrati.

Di recente, il d. lgs. 15 marzo 2017 n. 35 ha dato attuazione, per altro, alla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno.

Nella vicenda che qui ci occupa, la società di collecting, in virtù del suo ruolo di società mandataria per la gestione, l’incasso e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografici consorziati, ha citato in giudizio il dentista.

Il Tribunale ha accolto la domanda della società attrice.

Sulla stessa linea, i giudici d’appello hanno confermato la decisione.

Il professionista medico ha allora proposto ricorso per la cassazione della sentenza.

La decisione della Cassazione

La Corte Suprema, richiamando (e uniformandosi a) una precedente sentenza della Corte di Giustizia Europea (n. 162/2012), ha ribaltato, con ordinanza, la sentenza impugnata.

La Corte di Giustizia, infatti, con la suindicata pronuncia, non ha riconosciuto, in relazione a un caso dello stesso genere, la configurabilità della comunicazione al pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Direttiva CE n. 29/2001.

La Cassazione ha basato la sua decisione sul presupposto che la Corte di Giustizia si fosse già espressa (con riferimento a una situazione analoga) in senso opposto a quanto stabilito dai giudici di merito nel caso in esame.

D’altronde, l’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia – come ribadito la Cassazione – ha efficacia ultra partes.

Alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell’ambito della Comunità.

I giudici di merito italiani non avrebbero quindi dovuto discostarsi dall’orientamento della Corte di Giustizia in materia.

L’interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di Giustizia deve, per altro, essere applicata dal giudice anche ai rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa.

L’interpretazione di comunicazione al pubblico data dalla Corte di Giustizia

La Corte di Lussemburgo ha ritenuto che può parlarsi di comunicazione al pubblico, solo quando tale comunicazione sia rivolta a un numero di persone piuttosto considerevole.

Tale presupposto va valutato sia in relazione al numero di destinatari che simultaneamente accedono a una specifica opera sia in relazione a quanti abbiano accesso alla stessa in successione tra loro.

Rientrano in tale fattispecie solo i casi in cui la comunicazione sia diretta a un pubblico indeterminato.

Restano esclusi, perciò, i casi in cui sia diretta a  individui specifici appartenenti a un gruppo di privati.

Infine, si rientra nell’ipotesi di comunicazione al pubblico solo quando tale comunicazione sia direttamente rivolta al destinatario e non casualmente intercettata dallo stesso.

La Corte di Giustizia e il caso di specie

Con riferimento alla clientela di uno studio dentistico – secondo la Corte di Giustizia – non si può sicuramente parlare di un numero di persone considerevole.

[…] riguardo all’importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, si deve constatare che, trattandosi dei clienti di un dentista, tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l’insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto.

Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi.

D’altro canto, è escluso che tale diffusione di brani musicali (o di altri fonogrammi) in sottofondo possa incrementare l’afflusso di pazienti.

Non vi è, quindi, uno scopo di lucro.

E la diffusione dei fonogrammi non rappresenta una ulteriore prestazione di servizi come invece accade negli alberghi e in altri locali aperti al pubblico.

Infine, la diffusione dei brani musicali (o di altri fonogrammi), nei contesti analoghi a quelli di uno studio dentistico, è solo intercettata in maniera fortuita dal cliente.

Diritti connessi al diritto d’autore. I diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi

La legge 633/1941 riconosce tutela giuridica non soltanto al diritto di autore ma anche ai diritti connessi al diritto d’autore.

Con tale espressione si fa riferimento ai diritti spettanti a soggetti diversi dall’autore dell’opera i quali, per la loro attività imprenditoriale o creativa, risultano in peculiare collegamento con l’opera stessa.

Essenzialmente, i diritti connessi presentano una natura patrimoniale.

I diritti connessi comprendono anche i diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi.

L’art. 73 della legge sul diritto d’autore, al primo comma, stabilisce che

il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.

L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

Viene riconosciuto ai suddetti soggetti un diritto allo sfruttamento economico dell’opera registrata su qualsiasi supporto.

Il ruolo fondamentale di un avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale

La complessità delle problematiche legate alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi al diritto d’autore e la necessità di una attenta disamina delle fonti normative sia a livello nazionale che internazionale rendono necessario affidarsi a un professionista esperto in materia.

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