La giurisprudenza sul licenziamento per diffamazione Il licenziamento è illegittimo se la diffamazione è realizzata mediante messaggi in chat

Un caso significativo di licenziamento per diffamazione

Una società ha irrogato il licenziamento per diffamazione operata ai danni di altri lavoratori.

In particolare, ha licenziato un dipendente che aveva registrato, su una chat (di una nota applicazione di messaggistica), propri messaggi vocali.

Si trattava di messaggi offensivi e denigratori, riferiti al superiore gerarchico e a colleghi.

Il lavoratore non ha contestato di essere l’autore dei messaggi vocali.

Licenziamento e tutela del contesto lavorativo

Il soggetto licenziato ha precisato però di aver inserito i messaggi all’interno di una chat privata, denominata Amici di lavoro.

La società ha dedotto, allora, di aver irrogato il licenziamento anche per tutelare i colleghi offesi dal contenuto dei messaggi.

Il dipendente ha così impugnato il licenziamento assumendone il carattere illegittimo.

La decisione del Tribunale di Firenze.

In seguito all’impugnazione, la sentenza del Tribunale di Firenze del 16 ottobre 2019 ha accertato le seguenti circostanze.

I messaggi erano stati pacificamente inviati dal dipendente.

Il contenuto dei messaggi in questione era offensivo e denigratorio.

Tuttavia, i messaggi erano stati diffusi in una chat privata.

Il numero limitato di destinatari dei messaggi escludeva, quindi, il carattere diffamatorio degli stessi.

Il licenziamento irrogato era quindi illegittimo.

Licenziamento per diffamazione a mezzo social network

Tanto premesso, il Giudice ha distinto due ipotesi di trasmissione dei messaggi, mediante strumenti informatici.

Il primo caso è quello il cui i messaggi vengano diffusi tramite la bacheca di un noto social network.

Si tratta di messaggi diffusi tramite strumenti potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone.

Se quindi il contenuto è denigratorio e diffamatorio, la trasmissione di tali messaggi legittima il licenziamento.

In tal caso, secondo l’impostazione seguita nella sentenza, il datore può addurre la sussistenza di una giusta causa del licenziamento per diffamazione.

Licenziamento per diffamazione a mezzo chat di messaggistica istantanea

Il secondo caso – quello che ci occupa – riguarda invece l’invio di messaggi riservati ai soli ai partecipanti a una chat.

In tale ipotesi il numero dei destinatari del messaggio è limitato e ciò esclude la condotta diffamatoria.

Affinché un messaggio si possa considerare diffamatorio, infatti, deve sussistere la divulgazione dell’offesa in un dato ambiente sociale.

Nel caso in esame – conclude la sentenza – i messaggi del ricorrente erano indirizzati a una chat riservata ai soli partecipanti.

Da qui è derivata l’illegittimità del licenziamento.

I precedenti nella giurisprudenza di legittimità

La sentenza che qui si commenta si è allineata a due precedenti della Cassazione.

Secondo Cass. 18 aprile 2018 n. 21965,

La lesione della reputazione, in quanto legata al contesto sociale di riferimento, presuppone e richiede la comunicazione con più persone.

Ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito privato, cioè all’interno di una cerchia di persone determinate, vi è un interesse contrario alla divulgazione.

In tale ultima ipotesi – precisano i giudici – si impone l’esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse, ai sensi dell’art. 15 Cost.

Questa esigenza si impone anche riguardo ai messaggi di posta elettronica scambiati tra un numero limitato di persone, in newsgroup o chat private.

Secondo Cass. 8 febbraio 2018 n. 10280,

la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca ‘facebook’ integra un’ipotesi di diffamazione.

In tale ipotesi, secondo i giudici, sussiste la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone proprio per il mezzo utilizzato.

Ne consegue che la condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso.

Se, quindi, il contenuto del messaggio è offensivo, vi sono gli estremi della diffamazione che legittima il licenziamento per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c.

L’avvocato esperto in diritto del lavoro

Un professionista che opera nel settore giuslavoristico deve costantemente tenersi aggiornato.

avvocato diritto del lavoro roma

È necessario che l’esperto conosca le concrete applicazioni giurisprudenziali al fine di meglio cogliere l’evolversi di tale disciplina.

Lo Studio Legale si occupa del diritto del lavoro dagli anni Sessanta.

Con riferimento alle tematiche qui sopra trattate, lo Studio Legale fornisce assistenza, in via giudiziale e stragiudiziale.

Per un contatto con lo Studio Legale – al fine di ricevere assistenza giudiziale o consulenza – si possono utilizzare i recapiti pubblicati nella Pagina Contatti

oppure inviare un’email a lavoro@professionistilegali.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *