Cass. 28 settembre 2018 n. 23600
Si tratta di un caso in materia di licenziamento per giusta causa.
Un lavoratore ha ricevuto da un superiore l’ordine di contabilizzare nel sistema informatico taluni lavori non eseguiti.
Per fare ciò, il lavoratore ha emesso dei pagamenti indebiti a favore di clienti terzi.
La società datrice – appreso l’accaduto – gli ha intimato il licenziamento per giusta causa.
Il giudizio
In giudizio, il dipendente si è difeso sostenendo di avere eseguito un ordine impartito da un suo preposto.
In grado di appello, si è deciso che il licenziamento non era sorretto da una valida giustificazione.
Si è così giunti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Quest’ultima ha riconosciuto la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
Il ragionamento del Supremo Collegio in ordine al licenziamento per giusta causa
La questione riguarda l’adempimento di un ordine illegittimo.
Nel caso in esame, il dipendente, eseguendo la disposizione impartitagli, ha violato le procedure interne.
Il lavoratore – si legge nella sentenza – era consapevole di tenere una condotta illecita foriera di un danno per la società.
Il dipendente avrebbe dovuto, secondo le regole di correttezza, rifiutarsi di eseguire l’ordine illecito e segnalare l’anomalia.
Il suo comportamento – secondo i giudici – ha integrato un inadempimento contrattuale, idoneo a ledere il rapporto di fiducia.
Il principio espresso dalla sentenza
L’esecuzione di un ordine di servizio illegittimo integra quindi, secondo la Cassazione, la giusta causa di licenziamento.
Il fulcro della decisione concerne la sindacabilità dell’ordine impartito dal superiore.
Se l’ordine ricevuto dal lavoratore è palesemente illegittimo, quest’ultimo non deve eseguirlo.
Pertanto il lavoratore che dà esecuzione a tale direttiva realizza una grave inosservanza dei propri compiti.
Il datore danneggiato da tale condotta non può più riporre fiducia nel lavoratore in questione.
Trattasi, quindi, di un comportamento che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
La lesione irrimediabile del rapporto di fiducia legittima il licenziamento per giusta causa, di cui all’art. 2119 cod. civ.
I precedenti
Il principio testé espresso, in materia di licenziamento per giusta causa, si pone in linea con i precedenti giurisprudenziali.
Si è infatti già statuito che il lavoratore che riceve dal superiore un ordine palesemente illegittimo non deve darvi esecuzione, potendo sindacarne il contenuto. In tal senso, cfr. Cass. 29 ottobre 2013 n. 24334.
Il lavoratore che segue una direttiva illegittima che dia luogo a un illecito penale deve rifiutarsi di adempiere, essendo altrimenti passibile di licenziamento. Così si è espressa Cass. 24 gennaio 2017, n. 3394.
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