Danno da straining per chi lavora in ambiente ostile Cassazione 29 marzo 2018 n. 7844

Domanda di risarcimento per mobbing

Un lavoratore ha convenuto l’istituto di credito bancario presso cui lavorava, per il risarcimento del danno da mobbing.

I giudici hanno accertato che il dipendente era stato allontanato dalla Direzione Generale.

Ciò aveva leso la dignità professionale del lavoratore.

La rilevanza dell’ambiente ostile

Dall’accertamento è emerso che si era venuto a creare un ambiente ostile e di scherno nei confronti del lavoratore.

Precisamente, gli erano state indirizzate lettere offensive, diffuse in banca e distanziate nel tempo.

La società non però aveva adottato alcuna iniziativa per tutelare il dipendente.

Tali condotte – secondo i giudici – sono state idonee a provocare nel lavoratore un danno da straining.

Lo straining

Con il termine straining si fa riferimento a una modificazione peggiorativa, permanente, della situazione lavorativa, in grado di incidere sulla salute.

Così, nel caso di specie, si è ritenuto responsabile il datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 cod. civ.

Per tali ragioni, il ricorso del lavoratore è stato accolto, già nei gradi di merito.

Il ragionamento seguito dal Supremo Collegio

La Corte di cassazione, adita dall’istituto di credito, ha respinto il ricorso.

L’iter motivazionale della decisione può essere così riassunto.

I giudici hanno affermato che il comportamento del datore di lavoro non presentava quel carattere permanente e reiterato richiesto per la configurazione del danno da mobbing.

Tuttavia, l’istruttoria espletata ha dimostrato l’esistenza di situazioni “stressogene” connotate da gravità.

Al riguardo, sono state prese in considerazione le conseguenze nel contesto lavorativo e la frustrazione personale e professionale cagionata.

Se ne è ricavata la sussistenza del danno da straining, anche in assenza di un preciso intento persecutorio in capo all’istituto bancario.

Il danno da straining, affine al più grave danno da mobbing, comporta una lesione del diritto alla salute, di rilevanza costituzionale.

Alla pesante compromissione della salubrità del contesto lavorativo, nel caso qui studiato, non aveva fatto riscontro una pronta reazione del datore di lavoro.

Quest’ultimo, anzi, era rimasto inerte e, perciò, è stato giudicato responsabile ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Il danno da straining

Il danno da straining è definito come una forma di lesione, meno grave del mobbing, nella quale non si riscontra continuità nelle azioni vessatorie.

Qualora tali azioni si rivelino produttive di una lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore, questo deve essere risarcito.

Il danno in questione si ha dunque in situazioni lavorative di tipo conflittuale caratterizzate da stress forzato.

La vittima subisce azioni ostili limitate nel numero e/o distanziate nel tempo.

Può sussistere anche un’unica azione ostile, purché essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo.

Il pregiudizio del lavoratore si configura anche se vi è un atteggiamento noncurante, di disinteresse del datore di lavoro al benessere lavorativo del dipendente.

La predetta inerzia del datore integra violazione dell’art. 2087 cod. civ., secondo cui il datore di lavoro

deve adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

I precedenti

Il principio espresso da Cassazione 29 marzo 2018 n. 7844 è conforme a quanto statuito in materia dalla recente giurisprudenza.

Negli stessi termini, si vedano Cassazione 19 febbraio 2018 n. 3977 e Cassazione 19 febbraio 2016 n. 3291, relativa ai danni della vittima da “stress forzato” derivanti da condotte intenzionali è discriminatorie.

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