Il riconoscimento in giurisprudenza della stepchild adoption La Cassazione apre le porte all'adozione del figlio del partner

La sentenza 22 giugno 2016, n. 12926

La nuova interpretazione dell’art. 44, I comma, lett. d), della legge 4 maggio 1983 n. 184 da parte dei Tribunali di merito è stata confermata dalla recente pronuncia della Suprema Corte.

Il 2016 rappresenta l’anno della svolta.

La Cassazione ha stabilito l’apertura all’adozione del figlio del partner per una coppia omosessuale, applicando l’art. 44, I comma, lett. d), e originando così la doppia genitorialità di due persone dello stesso sesso.

La chiave argomentativa della sentenza si fonda sul diritto dei figli ad avere due genitori che si assumono pari diritti, doveri e responsabilità e non sulla tutela dell’interesse della coppia omosessuale alla filiazione.

La Cassazione, inoltre, ha inteso attribuire centrale rilevanza alla tutela della relazione affettiva creatasi tra il figlio e il partner del genitore.

La constata impossibilità di affidamento pre-adottivo

L’art. 44, I comma, lett. d), della legge 184/1983 stabilisce, tra i casi in cui è possibile l’adozione particolare, l’ipotesi in cui vi sia la constatata impossibilità di affidamento pre-adottivo.

Prima della sentenza della Corte costituzionale n. 383/1999, l’affidamento pre-adottivo presupponeva necessariamente l’esistenza di uno stato di adottabilità già definitivamente dichiarato, poiché solo nei confronti dei minori adottabili era possibile disporre detto affidamento e quindi constatarne l’impossibilità.

Attualmente, in seguito alla citata pronuncia, l’orientamento applicativo è di segno diverso.

Per la prevalente giurisprudenza, l’affidamento pre-adottivo prescinde infatti dalla situazione di abbandono.

Precisamente, la Corte costituzionale, con sentenza del 7 ottobre 1999  n. 383, esprimendosi sull’art. 44, ha stabilito la residualità della clausola in esame, che riguarda i casi non inquadrabili nella disciplina dell’adozione piena.

Si muove da un dato normativo. Si consente, secondo la menzionata clausola, l’adozione del minore anche quando non ricorrono le condizioni contemplate nell’art. 7 della legge sull’adozione (norma che riguarda le condizioni necessarie per accedere all’adozione legittimante).

In seguito all’intervento della Consulta, per l’applicazione della norma in discorso, è sufficiente l’impossibilità giuridica all’affidamento. Non serve dunque necessariamente l’impossibilità di fatto. Quindi, l’art. 44 può applicarsi anche in mancanza di una situazione di abbandono.

In altri termini, la norma ammette l’adozione anche nel caso in cui manchi una dichiarazione di adottabilità, ove sussista una previsione negativa sulla possibilità di affidamento pre-adottivo o sia stato accertato un valido rapporto affettivo già instaurato tra il minore e i richiedenti l’adozione.

La Corte ha ammesso pertanto l’applicabilità delle norme sull’adozione in casi particolari anche se non si è in presenza di minori abbandonati o orfani e prescindendo dall’affidamento pre-adottivo.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione

Il caso esaminato dalla prima sezione della Corte di Cassazione riguarda la richiesta di adozione di una minore da parte della compagna, stabilmente convivente, della madre biologica.

La coppia di donne, convivente dal 2003, aveva progettato insieme la nascita della piccola, nata in Spagna nel 2009, mediante il procedimento di procreazione medicalmente assistita eterologa.

La compagna aveva inizialmente richiesto l’adozione della minore presso il Tribunale per i minorenni di Roma, il quale nel 2014 aveva dato il primo via libera.

L’anno successivo la coppia aveva avuto la conferma da parte della Corte di appello.

Con l’esito positivo del procedimento la minore poteva essere adottata dalla madre non biologica e avere il doppio cognome.

Le problematiche giuridiche della richiesta di Stepchild Adoption

La procura aveva evidenziato la potenziale sussistenza di un conflitto di interessi tra il minore e il proprio genitore biologico, richiedendo che il minore fosse difeso in giudizio da un curatore speciale.

Si assumeva di dar rilievo a un conflitto di interessi originatosi dalla relazione sentimentale che legava la madre biologica alla madre sociale.

La Corte di Cassazione ha invece stabilito il principio per cui la stepchild adoption non determina in astratto un conflitto di interessi tra genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice.

La Corte precisa anche che la stepchild adoption prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa, sempre che, alla luce di una rigorosa indagine svolta dal giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del minore.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

Si è precisato che all’adozione in casi particolari possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto.

L’esame dei requisiti e delle condizioni imposte non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione con questa stabilita con il proprio partner.

I giudici hanno sottolineato che questa particolare ipotesi normativa è finalizzata a dare riconoscimento giuridico, previo rigoroso accertamento della corrispondenza della scelta all’interesse del minore, a relazioni affettive continuative e di natura stabile instaurate con il minore e caratterizzate dall’adempimento di doveri di accudimento, di assistenza, di cura e di educazione analoghi a quelli genitoriali.

Viene ammessa l’adozione del figlio del partner anche in coppie di uomini

Il Tribunale per i minorenni ha riconosciuto, nel marzo 2016, l’adozione del figlio del partner in favore di una coppia di uomini, sposata in Canada e convivente da 7 anni, che ha avuto un figlio mediante la gestazione per altri.

Questo collegio ritiene che il desiderio di avere dei figli, naturali o adottati – ha precisato il Tribunale – rientri nell’ambito del diritto alla vita familiare, nel vivere liberamente la propria condizione di coppia riconosciuto come diritto fondamentale, anzi ne sia una delle espressioni più rappresentative.

Spiega inoltre il Tribunale per i minorenni: Una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore a essere adottato e l’adeguatezza dell’adottante a prendersene cura, un’interpretazione dell’art. 44, I comma, lett. d), che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali solo in ragione dell’omosessualità, al tempo stesso riconoscendo la possibilità di ricorrere a tale istituto alle coppie di fatto eterosessuali, sarebbe un interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza e della tutela dei diritti fondamentali.

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