Apertura di finestra con veduta sui vicini Cass. 17 novembre 2014 n. 24401

Apertura di una finestra sull’immobile altrui

Appare interessante quanto statuito dalla Corte di Cassazione sull’instaurazione della servitù di veduta.

Se si apre una finestra che consente la veduta sull’immobile di altri, si hanno diverse conseguenze giuridiche.

Da un lato è violata la riservatezza altrui.

Dall’altro, si può acquistare il diritto di mantenere la finestra.

Cass. 17 novembre 2014, n. 24401

A favore dell’immobile che viene qualificato come “dominante”, può sorgere il diritto a mantenere la veduta.

Si instaura, infatti, la cosiddetta servitù di veduta, nel caso in cui risulti che la finestra è stata aperta da tempo.

In particolare, deve essere trascorso il periodo previsto per l’usucapione.

La servitù di veduta deve essere apparente

La Suprema Corte precisa che si può usucapire una servitù, come quella di veduta,  quando è attuata con opere esteriorizzate.

Deve cioè trattarsi di una servitù rientrante tra quelle “apparenti”.

Ciò vale anche quando l’opera esteriorizzata non sia visibile dall’immobile del vicino.

Quest’ultimo può quindi restarne ignaro.

Il suo bene, in seguito alla nascita della servitù, assume la qualifica di immobile “servente”.

Viene considerato sufficiente che il vicino abbia, comunque, la possibilità di osservare l’opera, ad esempio percorrendo una via pubblica.

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