Impugnazione della delibera condominiale La delibera che non reca pregiudizio non è annullabile

Un caso emblematico

Ammettiamo che Tizio agisca per l’impugnazione della delibera condominiale diretta al rifacimento delle tabelle millesimali.

Il condominio si costituisce allora in giudizio.

Può accadere che l’assemblea abbia semplicemente stabilito di rivedere le tabelle millesimali.

Tale proposito può essere espresso in assemblea in ragione di un’avvenuta alterazione dello stato dei luoghi.

La delibera assembleare non contiene, in questa ipotesi, alcuna approvazione di tabelle millesimali.

Pertanto essa non comporta alcun pregiudizio a danno di Tizio.

La soluzione all’esito del giudizio

A seguito di una siffatta impugnazione della delibera condominiale, il giudice deve rigettare la domanda.

In particolare, deve essere accertata la carenza dell’interesse ad agire di Tizio.

Il giudice deve accertare, infatti, se l’assemblea abbia manifestato il mero intento di voler rivedere le tabelle millesimali.

Nella delibera, in tal caso, non si rinverrebbe alcuna approvazione di nuove tabelle.

L’argomentazione seguita nel giudizio di impugnazione della delibera condominiale

In relazione a una delibera di tal genere, si può infatti riscontrare quanto segue.

Innanzitutto, non sono state prodotte nuove tabelle.

Non sono stati rettificati o modificati i valori proporzionali delle singole unità immobiliari.

Per altro, non è stato nominato un tecnico per la stima di nuovi valori.

Il contenuto meramente programmatico esclude pertanto che si possa agire per l’impugnazione della delibera condominiale.

La giurisprudenza in materia

Una tale decisione si porrebbe in linea con la posizione effettivamente espressa dalla giurisprudenza in materia.

Secondo Cassazione 10 maggio 2018 n. 11289, il condomino che vuol procedere all’impugnazione della delibera condominiale deve provare che dalla delibera deriva a lui un pregiudizio.

Il pregiudizio si deve tradurre in un mutamento della sua posizione patrimoniale.

Negli stessi termini, si veda anche Cassazione 9 marzo 2017 n. 6128.

Sulla non annullabilità di una delibera avente contenuto generico e programmatico, si confronti anche Cassazione 25 maggio 2016 n. 10865.

L’interesse ad agire

Secondo l’art. 100 c.p.c. per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

Il principio espresso dalla norma fa riferimento al rapporto che deve sussistere tra colui che agisce e il risultato che questi può conseguire mediante il processo.

Non ha interesse a promuovere un giudizio chi conseguirebbe un risultato inutile.

Si tratta del principio di utilità del processo.

L’interesse ad agire consente al soggetto di conseguire un risultato concreto.

Il risultato, secondo quanto specificato dalla giurisprudenza sopra citata, deve esser tale da incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto, modificandola.

La legittimazione ad agire

Connessa all’interesse ad agire è poi la legittimazione ad agire.

Colui che è legittimato ad agire è infatti chi è astrattamente autorizzato ad agire.

Ad esempio, un condomino è legittimato ad agire per l’impugnazione della delibera condominiale.

Tutti i condomini sono, d’altronde, astrattamente legittimati ad agire per l’impugnazione della delibera assembleare.

Se, però, si intende far valere il solo vizio di mancata convocazione di alcuni condomini, solo questi ultimi possono impugnare la delibera.

I condomini che sono stati regolarmente convocati non hanno, infatti, un interesse concreto ad agire.

Secondo Cassazione 23 novembre 2016 n. 23903

il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino.

Si tratta infatti di un vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica.

Anche nel caso di specie, i giudici hanno respinto la domanda di Tizio ravvisando nella delibera impugnata l’assenza di qualsivoglia pregiudizio (e quindi la carenza di interesse ad impugnarla).

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