Amministrazione di sostegno e amministratore di sostegno
Con la legge n. 6 del 2004, il legislatore ha previsto la nomina di un amministratore di sostegno.
Ha inteso tutelare il soggetto colpito da infermità o menomazione fisica o psichica, che sia incapace di curare i propri interessi.
Per questa ragione è prevista la nomina di un amministratore di sostegno.
L’art. 404 del codice civile
Recita l’art. 404 c.c.:
la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Anche il soggetto capace di intendere e volere può beneficiare di tale istituto.
Ciò vale se sussistono impedimenti fisici allo svolgimento di specifici atti.
Il decreto di nomina
Il giudice tutelare provvede con decreto.
In questo modo, articola il contenuto dell’incarico da affidare all’amministratore.
Il decreto deve tener conto degli interessi e delle esigenze specifiche del beneficiario.
Deve in via principale preservare quanto più possibile la capacità del beneficiario.
Il decreto di nomina deve indicare specificamente:
- gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- quelli che l’amministrato può compiere con l’assistenza dell’amministratore.
Amministrazione di sostegno sostitutiva e di assistenza
Nel primo caso, si parla di amministrazione di sostegno sostitutiva (come nell’interdizione).
Nel secondo caso, si parla di amministrazione di sostegno di assistenza (come nell’inabilitazione).
Per tutti gli atti non espressamente menzionati nel decreto, il beneficiario mantiene la capacità di agire.
Contenuti del decreto di nomina di amministratore di sostegno
Secondo l’art. 407 c.c.: “il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere, tra l’altro, l’indicazione
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno”.
Il testamento redatto dall’amministrato a favore dell’amministratore di sostegno
Esaminiamo il caso di un beneficiario che abbia disposto per testamento a favore del suo amministratore di sostegno.
Il caso è stato deciso da Tribunale Trieste, 6 maggio 2017 n. 313.
L’articolo che viene in rilievo è il 411 c.c., in tema di interdizione.
Secondo la norma, le disposizioni in tema di interdizione si applicano, in quanto compatibili, all’amministrazione di sostegno.
L’art. 596 del codice civile
Ciò vale per l’art. 596 c.c. (espressamente richiamato dall’art. 411 c.c.).
La disposizione prevede che
sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore.
La ratio della norma non è da ravvisare nella volontà del legislatore di porre limiti alla capacità del beneficiario di compiere specifici atti.
La norma è invece diretta ad apprestare tutela alla sua volontà, preservandola da eventuali pressioni.
Soluzione data al caso dal Tribunale
Parte della dottrina ha criticato il richiamo alle norme dettate in tema di interdizione.
L’amministrazione di sostegno, infatti, differisce dall’interdizione.
Questa prevede pesanti limitazioni. L’amministrazione di sostegno è volta invece a conservare la piena capacità al beneficiario.
Nel caso esaminato, il beneficiario che ha redatto testamento a favore dell’amministratore di sostegno era capace di intendere e volere.
Accertamento della capacità e amministrazione di sostegno di assistenza
Tale condizione ha condotto a una amministrazione di sostegno di assistenza e non sostitutiva.
Quindi il soggetto era in grado di compiere da solo specifici atti.
Così, secondo il Tribunale, non si possono richiamare le norme dell’interdizione, che
si riferiscono a una fattispecie legale in cui il tutelato perde del tutto la proprio capacità di agire in ragione di un’infermità di mente abituale.
D’altra parte, l’art. 411 c.c. si applica nei limiti di compatibilità.
Il limite della compatibilità con l’istituto dell’amministazione di sostegno
Tale limite esclude di ritenere applicabile il divieto sancito per il soggetto sottoposto a tutela al caso del beneficiario che fruisca di un supporto di mera assistenza.
La disposizione può applicarsi al solo e diverso caso di amministrazione di sostegno sostitutiva.
Da qui deriva la validità delle disposizioni testamentarie a favore dell’amministratore di sostegno redatte dal beneficiario.
Il principio affermato dalla Cassazione
La decisione resa dal Tribunale di Trieste si allinea con la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità.
A tal proposito, si richiama l’ordinanza n. 12460 della Cassazione del 21 maggio 2018.
Nella specie, la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in ordine ad un soggetto “affetto da prodigalità, perdite di memoria, mancanza di senso del denaro”.
La Suprema Corte ha ritenuto legittime le restrizioni dettate con riferimento alla capacità di testare in capo al beneficiario, contenute nel decreto del giudice.
La flessibilità dell’istituto
L’amministrazione di sostegno – si sostiene – è lo strumento più duttile e capace di adeguarsi alle esigenze del beneficiario.
L’ampiezza dei poteri conferiti al giudice consente di calibrare i poteri d’intervento dell’amministratore di sostegno in base alle esigenze di protezione della persona e di gestione degli interessi patrimoniali.
Ciò comporta che il giudice deve previamente valutare in concreto le condizioni psico-fisiche dell’interessato.
Deve cioè superare la rigida alternativa tra capacità e incapacità.
Da tanto deriva che il giudice tutelare può imporre una limitazione della capacità di testare.
Ciò è possibile ove le condizioni psico-fisiche dell’interessato appaiano compromesse in misura tale da ritenere che non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria.
Conclusioni
Il giudice che emette il decreto deve individuare i poteri da conferire all’amministratore e che si attaglino al caso concreto.
Grazie a tale flessibilità, è ben possibile che siano ritenute valide le disposizioni testamentarie compiute dal beneficiario, capace di intendere e volere, a favore dell’amministratore di sostegno.
Così ha deciso Tribunale Trieste 6 maggio 2017 n. 313.
Coerentemente, è legittimo il provvedimento del giudice tutelare che ha vietato al beneficiario di disporre per testamento.
Ciò può avvenire una volta accertato che tali disposizioni possano essere conseguenza della prodigalità da cui è affetto il beneficiario.
L’avvocato esperto in amministrazione di sostegno
Per un avvocato che si occupa di amministrazione di sostegno l’attività di continuo e costante aggiornamento costituisce un onere imprescindibile.
Al fine di meglio cogliere l’evolversi della peculiare disciplina dell’incapacità, è necessario conoscere a fondo le concrete applicazioni della giurisprudenza in materia.
Lo Studio Legale opera tradizionalmente, dagli anni ’60, in materia di incapacità.
L’attività dello Studio Legale consiste nel prestare assistenza a chi è interessato o coinvolto in una interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno.
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