Avvocato responsabilità contrattuale Le conseguenze dell'inadempimento

Avvocato responsabilità contrattuale. L’inadempimento.

Ogni avvocato responsabilità contrattuale deve conoscere come viene regolato l’inadempimento.

Si definisce responsabilità contrattuale, d’altronde, quella che sorge con l’inadempimento di un’obbligazione.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione è inadempiente.

Si ha inadempimento anche in caso di ritardo nell’esecuzione dell’adempimento.

Responsabilità contrattuale e risarcimento del danno

L’art. 1218 cod. civ. prevede il diritto del creditore al risarcimento del danno da inadempimento.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto a tale risarcimento.

Può esonerarsi, tuttavia, dalla responsabilità, evitando di dover risarcire il danno.

A tal fine, deve provare che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione.

Deve trattarsi di impossibilità derivante da una causa non imputabile allo stesso debitore.

Si tratta di una regola ben nota a un avvocato responsabilità contrattuale.

Inadempimento e onere probabatorio

Gli oneri probatori, in caso di inadempimento, si ripartiscono, dunque, come segue.

Il creditore deve dimostrare il danno subito e deve allegare l’inadempimento del debitore.

Quest’ultimo può dimostrare di aver, eventualmente, esattamente adempiuto.

Può, altresì, provare che il danno richiesto dal creditore non è conseguenza dell’inadempimento.

Inoltre, può dimostrare, come detto, l’intervento di una causa di impossibilità a lui non imputabile.

In caso di esito positivo di una di queste prove, il debitore non è tenuto a pagare il risarcimento.

Ogni avvocato responsabilità contrattuale imposta, normalmente, in tal senso la difesa del debitore.

Conseguenze dell’inadempimento

Oltre a richiedere il risarcimento, il creditore può esperire specifiche azioni, in caso di inadempimento.

L’art. 1453 cod. civ. prevede l’azione di risoluzione e quella di adempimento.

Deve però trattarsi di contratti con prestazioni corrispettive.

Il contraente non inadempiente può chiedere, a sua scelta, l’adempimento o la risoluzione del contratto.

Quando prevista dalla legge, può essere richiesta l’esecuzione in forma specifica (art. 2930 cod. civ. e ss.)

Con riferimento ad alcuni contratti, possono venire in considerazione degli speciali rimedi.

Essi sono ben conosciuti da ogni avvocato responsabilità contrattuale.

Si pensi alla riduzione del prezzo, prevista per il contratto di compravendita (art. 1492 cod civ.).

La risoluzione del contratto per inadempimento

Un avvocato inadempimento verifica innanzitutto se risulta frustrato l’interesse del creditore.

In tal caso, si esperisce l’azione di risoluzione del contratto.

Quest’ultima mira, difatti, a far fronte all’alterazione del sinallagma causata dall’inadempimento.

La risoluzione è disposta per i contratti che prevedono prestazioni corrispettive.

Tuttavia, essa è ammessa anche per i contratti gratuiti, come noto a un avvocato responsabilità contrattuale.

Precisamente, si ammette la risoluzione se il beneficiario non adempie agli obblighi a suo carico.

In caso di inadempimento parziale, può ottenersi una risoluzione parziale.

Ciò accade, in particolare, in caso di contratti a esecuzione periodica o continuata.

Lo si ammette anche in caso di contratti che prevedono più prestazioni, autonome tra loro.

Quando l’inadempimento è solo temporaneo, è necessaria la costituzione in mora.

Si tratta di nozioni note a ogni avvocato responsabilità contrattuale.

Ciò non vale se il ritardo è tale da comportare un’impossibilità paragonabile a quella definitiva.

Se vi sono inadempimenti reciproci, serve un giudizio di comparazione tra gli stessi.

All’esito di questo, l’obbligo di risarcimento grava sulla parte che ha sostanzialmente alterato il sinallagma.

Si ammette la risoluzione del contratto senza responsabilità, quando concorrono due opposte domande.

Le norme da applicare alla risoluzione per inadempimento

La risoluzione per inadempimento può essere ottenuta anche a prescindere dall’inadempimento.

Può aversi, infatti, anche se il debitore manifesta in modo preventivo e inequivoco il rifiuto di adempiere.

La legittimazione attiva fa sempre capo alla parte non inadempiente.

Non è possibile esperire la domanda di risoluzione mediante surrogatoria.

La scelta di risolvere o meno il contratto va, difatti, riservata direttamente alla parte dello stesso.

Il diritto di richiedere la risoluzione del contratto soggiace alla prescrizione ordinaria.

Ogni avvocato responsabilità contrattuale sa che la prescrizione decorre dal momento dell’inadempimento.

Il citato art. 1453 cod. civ. prevede una deroga al divieto di modificare la domanda in giudizio.

Si ammette la domanda di risoluzione, dopo l’esperimento della domanda di adempimento.

Ciò può accadere in qualsiasi grado di merito, anche di rinvio.

Se, infatti, il debitore non adempie, si deve consentire al creditore di sciogliere il vincolo contrattuale.

La modifica è ammessa anche se la sentenza di adempimento è passata in giudicato.

Può attuarsi, ovviamente, finché non sia stato integralmente realizzato l’adempimento.

Con la modifica, si possono chiedere restituzioni e risarcimento, come noto a un avvocato inadempimento.

La domanda d’adempimento non può, tuttavia, essere modificata in domanda di risarcimento.

Se è richiesta la risoluzione, il debitore può confidare di non dover apprestare gli strumenti per adempiere.

Per questo, si prevede il divieto di chiedere l’adempimento dopo la domanda di risoluzione.

Ciò vale, a meno che quest’ultima non risulti rigettata, come sa ogni avvocato inadempimento.

Il suddetto divieto deve comunque essere eccepito dal convenuto.

Esso non sussiste se la risoluzione è stata richiesta solo stragiudizialmente.

Gli effetti della risoluzione per inadempimento

Quale suo primo effetto, la domanda di risoluzione impedisce al debitore di adempiere.

Tale preclusione deve essere fatta valere dalla controparte.

Si tratta di una preclusione che non vale se non sussistono i presupposti per la risoluzione.

Ad esempio, se il termine per l’adempimento non è scaduto, la domanda non impedisce al creditore di adempiere.

Se viene accettato l’adempimento tardivo, esso viene preso in considerazione dal giudice.

In particolare, viene considerato ai fini della valutazione dell’importanza dell’inadempimento.

Si tratta del parametro disposto dall’art. 1455 cod. civ.

Tra le parti, la risoluzione comporta la liberazione dal vincolo.

Inoltre, le parti sono obbligate alle restituzioni.

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Come noto a ogni esperto avvocato responsabilità contrattuale, a tal fine, è necessaria apposita domanda.

Si applica la disciplina dell’indebito (art. 2033 cod. civ.).

In caso di contratti con esecuzione continuata o periodica, non si ha retroattività per le coppie di prestazioni già esaurite.

Specifici effetti riguardano i terzi che hanno acquistato, dall’acquirente, beni oggetto del contratto risolto.

In caso di beni mobili, l’effetto retroattivo della risoluzione non pregiudica i terzi, se l’acquisto ha data certa anteriore alla risoluzione.

Con riferimento ai beni immobili, l’opponibilità è quella prevista in materia di trascrizione.

La non scarsa importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione

Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una parte ha scarsa importanza.

Tale valutazione va fatta avuto riguardo all’interesse dell’altra parte.

Deve trattarsi di una valutazione oggettiva, che prescinde dalle considerazioni personali.

La scarsa importanza dell’inadempimento deve essere provata dal convenuto.

Essa, comunque, non esclude l’obbligo di pagare il risarcimento del danno.

Si tratta di regole ben conosciute da un avvocato responsabilità contrattuale esperto.

Ovviamente, può aversi scarsa importanza solo se l’inadempimento è parziale.

Non si considera sussistente, se l’altra parte ha adempiuto dopo l’inadempimento parziale.

La scarsa importanza si valuta in base alla gravità di alterazione del sinallagma contrattuale.

Per la valutazione, si fa riferimento al momento della domanda.

L’eccezione di inadempimento

Ciascuna parte può rifiutarsi di adempiere, se l’altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente.

Questa regola è contemplata dall’art. 1460 cod. civ.

La norma fa salvo il caso in cui termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Appare contrario a buona fede il rifiuto a fronte a un inadempimento che, secondo la logica contrattuale, non è significativo.

L’inadempimento, oggetto dell’eccezione, non può essere rilevato d’ufficio.

Si tratta di eccezione che risponde alla domanda di risoluzione o a quella di adempimento.

Tale eccezione può essere fatta valere anche in via stragiudiziale.

Essa ha effetto sospensivo, rispetto all’azione, come noto a un avvocato responsabilità contrattuale.

Non può essere proposta dalla parte che si sia resa volontariamente inadempiente, in modo definitivo.

Ad esempio, chi vende ad altri il bene oggetto del contratto non può proporre l’eccezione in discorso.

Essa vale anche per i contratti a titolo gratuito che prevedano prestazioni a carico del beneficiario.

Con l’eccezione, può farsi valere anche la mera inesattezza dell’adempimento.

Normalmente, vale per rispettivi adempimenti da eseguire contemporaneamente.

Si ritiene che valga anche se si ha certezza che l’altra parte non intenda adempiere.

In caso di contratti di durata, vale se la parte risulta già inadempiente rispetto a una precedente coppia di obbligazioni.

Azione di risoluzione ed eccezione di insolvenza

La parte può sospendere l’esecuzione della prestazione, se le condizioni patrimoniali dell’altra sono peggiorate.

Devono essere divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione.

Si fa salvo il caso in cui sia prestata idonea garanzia.

La regola, disposta dall’art. 1461 cod. civ., prevede un autotutela, per il pericolo attuale di non ottenere la controprestazione.

Deve trattarsi di una sopravvenuta (non originaria) incapienza della garanzia patrimoniale.

Lo sa bene ogni esperto avvocato responsabilità contrattuale.

In giurisprudenza, si ritiene sufficiente che sia sopravvenuta la mera conoscenza di tale incapienza.

La regola si applica quando un adempimento deve essere eseguito prima di quello corrispettivo.

Si ammette che l’eccezione possa farsi valere anche in via stragiudiziale.

L’incapienza in questione non può essere rilevata d’ufficio.

Può essere superata dall’offerta anticipata dell’adempimento (o dalla citata idonea garanzia).

Azione di risoluzione e clausola di pagamento a prima richiesta

Può pattuirsi una clausola con cui si stabilisce il pagamento a prima richiesta.

In tal caso, la parte non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta.

Questa clausola non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità, di rescissione del contratto.

La clausola non è rilevabile d’ufficio, come noto a un avvocato responsabilità contrattuale.

Se viene fatta valere, il giudice deve condannare la parte all’adempimento, con riserva.

Il giudice, per gravi motivi, può comunque sospendere la condanna, imponendo, in caso, una cauzione.

In giurisprudenza, si ritiene applicabile quando serve a limitare l’eccezione di inesatto adempimento.

Non si ritiene, dunque, che tale clausola possa precludere l’eccezione di inadempimento.

Allo stesso modo, non si ritiene che possa precludere le altre eccezioni differibili, come quella di risoluzione.

L’esperienza dello Studio Legale nella responsabilità contrattuale

Lo Studio Legale è tradizionalmente esperto in materia di inadempimento e responsabilità contrattuale.

Numerosi sono gli incarichi ricevuti dallo Studio Legale per la contrattualistica di imprese e privati.

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