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Avvocato contratto e accordo rilevante
Per tutelare un contraente è necessaria la conoscenza approfondita delle norme in materia, come noto a un avvocato contratto.
L’art. 1321 cod. civ. definisce il contratto.
Si dispone che il contratto è un accordo.
Precisamente, è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Avvocato contratto e definizione di parte
La norma citata si riferisce, come visto, a due o più parti.
Di ciascuna parte possono far parte più soggetti, come sa bene ogni avvocato contratto.
Il contratto di locazione, ad esempio, è un contratto tra due parti, la parte locatrice e la parte conduttrice.
La locazione è, quindi, un contratto bilaterale, anche se sono coinvolti più di due soggetti.
Il rapporto di locazione può, infatti, riguardare più locatori e (o) più conduttori, ma resta comunque bilaterale.
In tal caso, i locatori costituiscono, comunque, un’unica parte, la parte locatrice.
Mentre i conduttori costituiscono, in ogni caso, un’unica parte, la parte conduttrice.
Avvocato contratto e rapporti plurilaterali
Se le parti sono più di due, si ha, invece, contratto plurilaterale.
Ad esempio, è plurilaterale il contratto di associazione, come noto a un esperto avvocato contratto.
Il codice civile prevede regole specifiche per i contratti plurilaterali.
Si fa riferimento, al riguardo, all’art. 1420 cod. civ. e all’art. 1459 cod. civ.
Avvocato contratto e rapporto giuridico patrimoniale
La suddetta definizione fa riferimento a un necessario rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto è lo strumento per costituire, regolare o estinguere un tale tipo di rapporto.
Un accordo che riguardi un rapporto non patrimoniale, quindi, non può essere considerato un contratto.
Il matrimonio, ad esempio, proprio per questa ragione (è un negozio giuridico ma) non è un contratto.
Avvocato contratto e elementi essenziali
La legge prescrive alcune regole da rispettare in materia contrattuale.
Nell’art. 1325 cod. civ. sono elencati gli elementi essenziali del contratto, ben conosciuti da ogni avvocato contratto.
Il primo requisito previsto è l’accordo.
D’altronde, si è detto che il contratto è un accordo, quindi in mancanza di accordo non si perfeziona alcun contratto.
Il secondo requisito è la causa, cioè l’interesse esteriorizzato e perseguito col contratto.
Altro elemento indicato dalla citata disposizione è l’oggetto, cioè l’insieme delle pattuizioni contenute nel contratto.
Ultimo elemento essenziale del contratto è la forma, se prevista dalla legge a pena di nullità.
La forma è il mezzo utilizzato per il perfezionamento del contratto.
Avvocato contratto e conseguenze della mancanza di accordo
Secondo l’art. 1418 cod. civ., il contratto privo degli elementi indicati dall’art. 1325 cod. civ. è nullo.
In realtà, riprendendo quanto già accennato, in mancanza di accordo il contratto è del tutto inesistente.
L’inesistenza del contratto esclude la produzione di effetti.
Dal contratto nullo, invece, possono scaturire alcuni effetti, come noto a ogni esperto avvocato contratto.
Avvocato contratto e rilevanza della causa
La legge dispone che il contratto è nullo se manca la causa.
Si afferma, comunemente, che la causa è la funzione del contratto, l’interesse che con esso si persegue.
Se così fosse, tuttavia, la causa non potrebbe mai mancare.
Infatti, il contratto viene sempre concluso per rispondere a un interesse, come noto a ogni avvocato contratto.
Sarebbe così inutile la norma che prevede la nullità del contratto per mancanza di causa.
La causa deve allora identificarsi con l’interesse che viene esteriorizzato mediante il contratto.
Così ragionando, essa può mancare.
Precisamente, manca la causa quando l’interesse che si intende perseguire non emerge dal contratto.
La legge pretende, dunque, ai fini della validità del contratto, che quest’ultimo renda manifesto l’interesse perseguito.
Avvocato contratto e causa in astratto
Si può distinguere tra causa in astratto e causa in concreto, come ben sa ogni avvocato contratto.
La causa, in senso astratto, si identifica con la generica (astratta) funzione del contratto.
Il contratto, considerato in astratto, cioè prescindendo dallo specifico contenuto, risponde normalmente a esigenze di convenienza.
Ordinariamente, si stipula un contratto per ottenere qualcosa (da utilizzare per fini patrimoniali o non patrimoniali).
Ad esempio, se si vende un bene, si realizza un determinato introito, in termini di prezzo.
Dall’altro lato, se si acquista un bene, si ottiene un determinato valore economico.
Alla base del contratto di compravendita, quindi, si ha uno scambio.
Quando col contratto le parti mirano a ottenere reciproche utilità, si ha una causa, in astratto, di scambio.
La causa di scambio si distingue dalla causa di liberalità, come noto a un avvocato contratto.
Si ha liberalità quando col contratto una parte si depaupera per arricchire l’altra (si pensi al contratto di donazione).
Avvocato contratto e causa in concreto
La causa contemplata dall’art. 1325 cod. civ., a cui si riferisce il secondo comma dell’art. 1418 cod. civ., può ben essere quella astratta.
Quindi, la mancanza di esteriorizzazione di una ragione, astratta, di scambio comporta la nullità del contratto.
In tale evenienza, non emerge la ragione per cui le parti hanno inteso accordarsi.
E il codice civile ha inteso sanzionare proprio questa opacità, come noto a ogni esperto avvocato contratto.
Alcune norme contenute nel codice civile rendono però necessaria la valutazione della causa in termini concreti.
Si pensi, ad esempio, all’art. 1343 cod. civ.
Tale disposizione prevede che la causa è illecita se è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
Una valutazione di questo tipo è impensabile se ci si riferisce alla causa in astratto (lo scambio, in senso generico).
Ciò vale, altresì, con riguardo all’art. 1344 cod. civ.: la causa, intesa in astratto, non può considerarsi in frode alla legge.
Inoltre, il controllo di meritevolezza, previsto dal secondo comma dell’art. 1322 cod. civ. non può effettuarsi su una causa astratta.
Ne deriva che, per la verifica della liceità (e della meritevolezza) della causa, questa deve essere considerata in concreto.
A tal fine, la causa deve cioè identificarsi con lo specifico contenuto dello scambio contrattuale.
Avvocato contratto e meritevolezza della causa
La causa del contratto, come accennato, deve essere meritevole.
Si esclude la meritevolezza della causa in caso di contratto inutile, come noto a ogni esperto avvocato contratto.
Risulta, ad esempio, inutile la permuta di una determinata cosa con un’altra cosa identica.
Un contratto di questo genere risulta privo di una ragione, sebbene sussista una causa (di scambio) in astratto.
La mancanza di una giustificazione concreta determina la nullità del contratto.
L’immeritevolezza va, infatti, considerata al pari della mancanza di causa.
Avvocato contratto e liceità della causa
Si è pure accennato che la causa deve essere lecita (art. 1343 cod. civ.).
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, cioè a norme inderogabili.
Inoltre, la causa è illecita quando è contraria all’ordine pubblico, cioè ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Ulteriore ipotesi di illiceità della causa si ha in caso di contrarietà al buon costume, cioè alla morale uniformemente accettata.
Ancora, si ha illiceità se il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa (frode alla legge).
Se la causa è illecita, il contratto è nullo, come previsto dal secondo comma dell’art. 1418 cod. civ.
Queste norme sono ben conosciute da ogni avvocato contratto.
Avvocato contratto e rilevanza dell’oggetto
Anche l’oggetto del contratto, indicato dall’art. 1325 cod. civ., è un requisito necessario a pena di nullità.
L’oggetto è il contenuto delle pattuizioni contrattuali, come noto a ogni esperto avvocato contratto.
Così inteso, esso si confonde con la causa intesa in senso concreto.
Ma ciò non ha alcuna conseguenza sul piano della disciplina codicistica.
Avvocato contratto e requisiti dell’oggetto
L’art. 1346 cod. civ. dispone che l’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

In mancanza, il contratto è nullo, ai sensi del secondo comma dell’art. 1418 cod. civ.
Si ha impossibilità dell’oggetto quando si prevede una prestazione materialmente irrealizzabile.
In caso di impossibilità giuridica, cioè di irrealizzabilità dovuta a un divieto di legge, si rientra nel campo dell’illiceità.
D’altronde, la liceità dell’oggetto è un requisito specificamente previsto dalla legge, come qui sopra esposto.
L’oggetto non deve, cioè, essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, come sa un avvocato contratto.
Inoltre, l’oggetto deve essere determinato o almeno determinabile.
Altrimenti, non sarebbe individuabile il reale interesse che dà necessario fondamento al contratto (costituendone la suddetta causa).
Avvocato contratto e illiceità dei motivi
Una peculiare ipotesi di nullità del contratto si ha in caso di illiceità dei motivi, ai sensi dell’art. 1345 cod. civ.
La norma fa riferimento al contratto concluso esclusivamente per un motivo illecito.
Deve trattarsi di motivo comune ad entrambe le parti, come ben sa ogni avvocato contratto.
Si precisa che il motivo è un interesse che non viene esteriorizzato nel contratto (altrimenti contribuirebbe a forgiarne la causa).
Anche la nullità per illiceità dei motivi ex art. 1345 cod. civ. è disposta dal secondo comma dell’art. 1418 cod. civ.
Avvocato contratto e ulteriori ipotesi di nullità
Il contratto è ovviamente nullo pure nel caso in cui la sanzione della nullità sia espressamente prevista dalla legge.
Sussiste, poi, un’ulteriore ipotesi di nullità del contratto, prevista dal primo comma dell’art. 1418 cod. civ.
La norma dispone che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Per evitare sovrapposizioni col secondo comma, si deve escludere che si faccia qui riferimento alla causa o all’oggetto del contratto.
La contrarietà a norme imperative prevista dal primo comma deve allora riguardare la formazione dell’accordo.
Tale ipotesi di invalidità viene denominata nullità virtuale ed è ben nota a ogni esperto avvocato contratto.
Avvocato contratto e conversione del contratto nullo
La norma sulla conversione del contratto nullo dimostra che in caso di nullità, è possibile la produzione di effetti.
Si fa riferimento all’art. 1424 cod. civ.
La disposizione prevede che il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso.
Affinché si producano tali effetti, il contratto nullo deve avere specifici requisiti, ben conosciuti da ogni avvocato contratto.
Precisamente, deve contenere i requisiti di sostanza e di forma del diverso contratto in cui si converte.
Inoltre, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, deve ritenersi che lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità.
La conversione del contratto nullo non può ovviamente riguardare le situazioni in cui manchi del tutto il contratto.
Di certo, non possono applicarsi le medesime regole in caso di inesistenza del contratto.
Avvocato contratto e trascrizione del contratto nullo
Anche dall’art. 2652 cod. civ. emerge che il contratto nullo è in grado di produrre effetti.
La norma disciplina la trascrizione delle domande giudiziali, come noto a ogni avvocato contratto.
Si tratta delle domande che riguardano atti che, a loro volta, sono soggetti a trascrizione.
Viene prevista la trascrizione delle domande che si riferiscono ai diritti menzionati nell’art. 2643 cod. civ.
Il n. 6 della disposizione in discorso concerne, tra l’altro, le domande dirette a far dichiarare la nullità di atti soggetti a trascrizione.
Una speciale regola riguarda il caso in cui la domanda sia trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione del contratto nullo.
Si dispone che, in tale evenienza, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi.
I terzi tutelati devono versare in una situazione soggettiva di buona fede.
Devono, cioè, ignorare la nullità del contratto fonte dell’acquisto del diritto a favore del soggetto che poi lo ha trasferito a loro.
Inoltre, devono aver acquistato in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della suddetta domanda.
La trascrizione del contratto nullo, quindi, può condurre, se ricorrono i presupposti su indicati, alla produzione di effetti verso i terzi.
Ciò non avviene in caso di contratto inesistente.
Avvocato contratto e annullabilità
Oltre alla nullità, prevista per i casi più gravi, l’ordinamento dispone l’annullabilità del contratto.
Tale sanzione risulta adeguata per la tutela della volontà delle parti, come noto a ogni esperto avvocato contratto.
Si ha annullabilità del contratto in caso di incapacità della parte, di errore, di violenza o di dolo.
Avvocato contratto e incapacità
Se la parte ha concluso il contratto in stato di incapacità, giudizialmente dichiarata o naturale, si applica la sanzione dell’annullabilità.
L’incapacità giudizialmente dichiarata si ha in caso di amministrazione di sostegno, come ben sa un esperto avvocato contratto.
Lo Studio Legale si occupa tradizionalmente della materia delle incapacità: si rinvia alla Pagina sull’Amministrazione di sostegno.
Se il contratto è concluso in stato di incapacità naturale, cioè di intendere e di volere, si applica l’art. 428 cod. civ.
Avvocato contratto e rilevanza dell’errore
Se una parte cade in errore nella conclusione del contratto, può invocare la sua annullabilità.
L’errore è una distorta rappresentazione soggettiva in ordine all’effettiva consistenza del contratto.
Affinché valga quale causa di annullabilità, l’errore deve essere essenziale e riconoscibile dall’altra parte (art. 1428 cod. civ.).
Si tratta di nozioni ben conosciute da ogni avvocato contratto.
Avvocato contratto ed errore essenziale
L’errore è essenziale nei casi indicati dall’art. 1429 cod. civ.
Innanzitutto, la norme si riferisce all’errore che cade sulla natura o sull’oggetto del contratto.
Risulta, inoltre, essenziale l’errore sull’identità dell’oggetto della prestazione o su una sua qualità.
In tal caso, tale qualità, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso.
Ancora, l’errore è essenziale quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente.
Ciò vale, quanto tale identità o tali qualità siano state determinanti del consenso, come noto a ogni avvocato contratto.
Infine, rileva l’errore di diritto se è stato la ragione unica o principale della conclusione del contratto.
Avvocato contratto ed errore riconoscibile
L’errore è riconoscibile, secondo l’art. 1431 cod. civ., quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
A tal fine, si fa riferimento al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti.
In tal modo, un esperto avvocato contratto è in grado di individuare se un errore è riconoscibile.
Avvocato contratto e violenza
La legge prevede che il contratto può essere annullato se è stato concluso con violenza.
Si ha violenza in caso di minaccia di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata.
Deve essere tale da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole, come noto a ogni avvocato contratto.
Si deve aver riguardo, ai sensi dell’art. 1435 cod. civ., all’età, al sesso e alla condizione delle persone.
Rileva sia la minaccia che proviene dalla parte sia quella che proviene da un terzo.
Avvocato contratto e dolo
L’art. 1439 cod. civ. dipone l’annullabilità del contratto concluso con dolo.
Il dolo consiste in un raggiro usato da uno dei contraenti.
Il raggiro deve essere tale che, senza di esso, l’altra parte non avrebbe contrattato.
Per questa ragione, si qualifica come dolo determinante.
In caso di raggiro usato da un terzo, il contratto è annullabile se esso era noto al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Il dolo determinante deve essere tenuto distinto dal dolo incidente.
Quest’ultimo si ha quando il raggiro non è stato tale da determinare il consenso, come noto a ogni avvocato contratto.
In tal caso, il contratto è valido, benchè senza il raggiro sarebbe stato concluso a condizioni diverse.
Per questa ragione, il contraente in mala fede deve rispondere dei danni subiti dall’altra parte, come previsto dall’art. 1440 cod. civ.
Avvocato contratto e conclusione dell’accordo
Come sopra evidenziato, il contratto è un accordo.
Esso si considera perfezionato nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha notizia dell’accettazione dell’altra parte.
Questa regola, contemplata dall’art. 1326 cod. civ., sembra rivolta ai casi in cui la proposta e l’accettazione non sono contestuali.
Al tempo della redazione del codice, d’altronde, si contrattava spesso mediante la spedizione della proposta e dell’accettazione.
La disposizione vale, comunque, anche per i contratti conclusi con un’accettazione che faccia immediatamente seguito alla proposta.
Anche in questi casi, infatti, si dà valore al momento in cui il proponente ha notizia (contestuale) dell’accettazione.
La rigidità della regola, che richiede la conoscenza del proponente circa l’avvenuta accettazione, viene attenuata dall’art. 1335 cod. civ.
Tale norma prevede la rilevanza della mera conoscibilità degli atti unilaterali, come noto a ogni esperto avvocato contratto.
Dispone che la proposta e l’accettazione si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario.
Quest’ultimo può, tuttavia, provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Avvocato contratto e atti prenegoziali
Il proponente può prevedere un termine massimo per l’accettazione, come noto a ogni avvocato contratto.
L’accettazione deve, per tanto, giungere al proponente nel termine da lui stabilito.
In mancanza di termine disposto dal proponente, si fa riferimento ad altri parametri, previsti dall’art. 1326 cod. civ.
Essi consentono di verificare se l’accettazione è tempestiva.
Si dispone che, in tal caso, deve rispettarsi il termine ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
Il proponente può, tuttavia, ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte.
Chi fa la proposta può anche richiedere che l’accettazione avvenga in una determinata forma.
L’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Altra regola fondamentale in materia è quella della necessaria conformità tra proposta e accettazione.
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale, difatti, a nuova proposta.
Avvocato contratto e conclusione dell’accordo mediante esecuzione
L’art. 1327 cod. civ. prevede un peculiare modo di conclusione del contratto, noto a ogni esperto avvocato contratto.
Si tratta del caso in cui, al posto dell’accettazione, ha luogo direttamente l’esecuzione.
Può, infatti, accadere che, a seguito della proposta, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta.
Ciò può aversi su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi.
In tal caso, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
Viene previsto un particolare onere in capo all’accettante, come noto a un avvocato contratto.
Precisamente, si dispone che l’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte della iniziata esecuzione.
In mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.
Avvocato contratto e opzione
Un soggetto può concedere a un altro il diritto di opzione sulla conclusione di un determinato contratto.
A tal fine, si stipula un apposito patto: il patto d’opzione, ben conosciuto da ogni avvocato contratto.
Il patto d’opzione, a sua volta, è un contratto, disciplinato dall’art. 1331 cod. civ.
Esso comporta che una parte rimanga vincolata alla propria dichiarazione (proposta) e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno.
La dichiarazione della prima è considerata dalla legge quale proposta irrevocabile, per gli effetti previsti dall’art. 1329 cod. civ.
Quest’ultima norma prevede che la revoca di una tale proposta non ha alcun effetto.
Se il patto d’opzione non indica un termine per l’accettazione, questo può essere stabilito dal giudice.
Avvocato contratto e obbligazioni a carico del solo proponente
Il metodo di conclusione del contratto previsto dall’art. 1333 cod. civ. è peculiare.
La norma è ben conosciuta da ogni esperto avvocato contratto.
Essa si rivolge alla proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente.
Si dispone che tale proposta è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può, tuttavia, rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi.
In mancanza di tale rifiuto, il contratto è concluso.
La redazione delle clausole contrattuali
Un avvocato esperto in materia è in grado di suggerire la redazione delle opportune clausole per ogni contratto.
Ogni avvocato contratto deve, infatti, trovare gli strumenti negoziali per la tutela degli interessi del cliente.
L’opera di un esperto avvocato contratto è necessaria anche per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto.
L’attività preventiva di assistenza legale consente di evitare gravi criticità e di offrire tutela effettiva agli interessi del Cliente.
I moduli per la contrattualistica non consentono di tutelare tutti gli interessi della parte
L’utilizzazione di formulari o di moduli già predisposti non tutela gli interessi personali o imprenditoriali del Cliente – Avvocato contratti.
Ogni individuo (persona fisica o ente) ha infatti un proprio ventaglio di aspettative.
Gli interessi individuali rendono sempre unica la sua pretesa nei confronti dell’altra parte.
Questi interessi possono essere salvaguardati solo attraverso l’attenta assistenza di un Giurista Esperto nel settore della contrattualistica.
La decisiva attività di interpretazione
Capita spesso che qualcuno ritenga di essere in grado di comprendere gli effetti di una clausola contrattuale, di un articolo di un contratto o di un regolamento (o di uno statuto).
Un interprete che non sia giurista esperto nel settore dei contratti non può tuttavia comprendere in pieno il significato giuridico da attribuire a certe clausole o a certi articoli.
Per comprenderne adeguatamente la portata è necessario conoscere bene il quadro normativo di riferimento.
Esso può essere rinvenuto nel codice civile o in una legge speciale e solo un avvocato esperto è in grado di individuarlo – Avvocato contratti.
La conoscenza della giurisprudenza
Appare necessario conoscere anche le relative applicazioni giurisprudenziali, soprattutto quelle più recenti – Avvocato contratti.
Frequentemente, le sentenze conducono a interpretazioni che appaiono divergenti dal significato letterale direttamente percepibile da tutti.
Nella materia del contratto, la giurisprudenza adotta spesso dei parametri che non possono essere compresi in mancanza di professionalità e di esperienza adeguate.
L’esperienza nella lettura sistematica delle clausole
L’avvocato esperto in materia di contratti deve conoscere le regole di interpretazione sistematica dell’intero testo contrattuale – Avvocato contratti.
Difatti, capita che una clausola – o un articolo del contratto – debba essere interpretata, in virtù del complesso delle prescrizioni negoziali contemplate nel documento, in modo antiletterale.
L’avvocato che si occupa di contrattazione deve conoscere la teoria generale del diritto dei contratti.
Grazie alle sue competenze, deve così saper qualificare le clausole secondo la loro effettiva natura.
In tal modo, alle clausole viene attribuita la capacità di produrre determinati effetti e non altri.
Ovviamente, l’avvocato in materia contrattuale deve conoscere bene come operano gli articoli 1362 e seguenti del codice civile (in materia di interpretazione del contratto).
L’esperienza dello Studio Legale in materia di contratti

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