L’avvocato civilista

Si considera avvocato civilista chi rivolge la propria professione, in modo mirato, al diritto civile o ad alcuni suoi settori.

Ricordiamo che diritto civile e diritto privato hanno gli stessi oggetti, come rilevato in apposito articolo del sito.

La denominazione in questione non è tecnica, ma molto impiegata nella prassi.

Secondo lo stesso criterio, chi si occupa di diritto penale è avvocato penalista.

Ancora, è individuato come avvocato amministrativista l’avvocato che si occupa di pubblica amministrazione.

L’avvocato costituzionalista, invece, si dedica in modo specifico all’applicazione delle norme costituzionali.

Alcuni avvocati si dedicano principalmente a una delle branche del diritto civile: ne consegue una specifica denominazione professionale.

Ad esempio, chi si dedica al diritto di famiglia, viene qualificato quale avvocato familiarista o avvocato matrimonialista.

Chi si rivolge maggiormente al diritto commerciale, è denominato avvocato commercialista.

L’articolazione del codice civile

Ogni avvocato civilista, basandosi sul diritto civile, deve conoscere l’articolazione del codice civile.

Quest’ultimo è una legge, approvata con regio decreto 16 marzo 1942 n. 262.

Il codice civile si compone di sei libri e ciascun libro si suddivide in titoli.

Alcuni titoli sono suddivisi in capi e alcuni di questi constano di più sezioni.

Consapevolezza di un avvocato civilista sull’evoluzione del diritto di famiglia

Il Libro I del codice civile è dedicato alle persone e alla famiglia.

Al tempo dell’entrata in vigore, si tutelava la famiglia quale fenomeno da poter considerare al di sopra della persona.

L’interesse all’unità della famiglia era considerato spesso preminente rispetto alle esigenze di autonomia dei suoi membri.

Nel corso degli ultimi decenni, si è avuta una inversione di rotta.

La gerarchia di valori ha visto prevalere, sempre più, l’interesse della persona sull’interesse a mantenere unita la famiglia.

Ogni esperto avvocato civilista è ben consapevole di tale evoluzione del diritto di famiglia.

Se ne può trovare qualche cenno, su questo sito, nell’articolo sulla negoziazione assistita.

Titolo I del Libro I del codice civile e speciali competenze di un avvocato civilista

Il Titolo I del Libro I si occupa delle persone fisiche.

avvocato civilista
Antonio Mollo, Avvocato civilista

Questo titolo si occupa della capacità, degli atti di disposizione del proprio corpo, di alcuni diritti fondamentali.

Si distingue tra capacità giuridica e capacità di agire, come noto a ogni avvocato civilista.

La prima è l’idoneità a essere titolare di diritti e obblighi.

L’art. 1 cod. civ. prevede che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita.

La capacità di agire è, invece, l’idoneità a porre in essere e a ricevere, validamente, degli atti giuridici.

Se ne occupa l’art. 2 cod. civ.

Si dispone che essa si acquista con la maggiore età, salvo che, per alcuni atti, non sia stabilita una eta’ diversa.

Competenze di un avvocato civilista sui diritti personalissimi previsti dal codice civile

Il menzionato titolo si occupa, inoltre, dei diritti personalissimi.

Vengono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione fisica permanente.

Successivamente, viene disciplinata la tutela del nome (e dello pseudonimo) e dell’immagine.

Il codice sanziona le relative violazioni con l’azione inibitoria e quella risarcitoria, come ben sa ogni avvocato civilista.

Un avvocato civilista può occuparsi anche di questioni giuridiche riguardanti gli enti

Il successivo titolo si occupa degli enti giuridici.

Rientrano nella competenze specifiche di un avvocato civilista le vicende che riguardano gli enti senza scopo di lucro.

Lo studio delle società è riservato al diritto commerciale, branca, comunque, del diritto privato.

Per questa ragione, anche un avvocato civilista può ben essere preparato in materia di diritto societario.

Gli enti trattati nel Libro I del codice sono le associazioni, le fondazioni e i comitati.

Le associazioni riconosciute e le fondazioni sono enti con personalità giuridica.

Cognizioni di un avvocato civilista in materia di autonomia patrimoniale degli enti

A seguito del riconoscimento da parte dell’autorità amministrativa, acquistano autonomia patrimoniale perfetta.

Per un’associazione non è necessario tale riconoscimento

Le fondazioni, invece, vantano sempre il riconoscimento della personalità giuridica.

Delle associazioni non riconosciute e dei comitati si cui si occupa il capo III del titolo in questione.

Le associazioni non riconosciute non godono dell’autonomia patrimoniale perfetta, come noto a un avvocato civilista.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano tale associazione risponde comunque il fondo comune.

Tuttavia, delle obbligazioni stesse rispondono anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Tali persone rispondono personalmente e solidalmente.

Avvocato civilista e norme sul domicilio e sulla residenza

Il Titolo III si occupa della sede della persona, materia conosciuta da ogni avvocato civilista.

avvocato civilista
Simona Siciliani, Avvocato civilista

La dimora è il luogo in cui si colloca la persona.

Essa può essere stabile o temporanea.

La residenza ricade nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Essa può divergere da quanto risulta dai registri anagrafici.

Il domicilio è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Attività di un avvocato civilista e disciplina dell’assenza della persona

Il successivo titolo del codice civile si occupa dell’assenza e della morte presunta.

Disciplina il caso in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza.

Se non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio (o residenza), può nominare un rappresentante.

Trascorsi due anni dall’ultima notizia, si può domandare, al tribunale, che sia dichiarata l’assenza della persona.

Se gli anni che trascorrono sono dieci, il tribunale può dichiarare che si presume la morte nel giorno dell’ultima notizia.

Nozioni di un avvocato civilista su parentela e affinità

Il Titolo V del Libro I si occupa della parentela e dell’affinità.

La parentela, in linea retta o collaterale, è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Il calcolo del grado di parentela o di affinità è di fondamentale importanza per ogni avvocato civilista.

Infatti, la legge (art. 76 cod. civ. e art. 78 cod. civ.) attribuisce determinati diritti a certi parenti e a certi affini.

Avvocato civilista e avvocato matrimonialista

La materia del matrimonio rientra tra quelle di cui si occupa un avvocato civilista.

Essa è disciplinata nel Titolo VI del Libro I.

Si prevedono gli effetti della promessa di matrimonio, le cause che impediscono le nozze e la procedura da seguire per il matrimonio stesso.

Fanno seguito le norme sulla nullità del matrimonio, quelle sui diritti e doveri dei coniugi e quelle sulla separazione di questi ultimi.

Competenze di un avvocato civilista in materia di regime patrimoniale della famiglia

Le norme successive si occupano del regime patrimoniale della famiglia, noto a ogni esperto avvocato civilista.

Il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione dei beni.

Viene comunemente denominata comunione legale.

Essa è disciplinata dall’art. 177 cod. civ., che ne indica l’oggetto, e dagli articoli seguenti.

Con specifica convenzione, si può derogare a tale regime.

Ciascun coniuge (ma anche un terzo) può costituire un fondo patrimoniale, destinando dei beni ai bisogni della famiglia.

In deroga al regime legale, si può poi prevedere una comunione convenzionale o la separazione dei beni.

Avvocato civilista e conoscenza delle regole sull’impresa familiare

Il titolo qui esaminato si chiude con le norme sull’impresa familiare.

Ogni avvocato civilista sa che tali norme si applicano se tra i familiari non è configurabile un diverso rapporto giuridico.

Le norme codicistiche sull’impresa familiare hanno, infatti, una portata residuale.

Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare gode di determinati diritti.

In primo luogo, ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia.

Inoltre, ha diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda.

Tale partecipazione si calcola in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, come noto a ogni avvocato civilista.

I familiari che partecipano all’impresa in questione hanno anche potere decisionale.

Adottano, a maggioranza, le decisioni sull’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle sulla gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa.

I familiari che possono partecipare a tale impresa sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Competenze di un avvocato civilista in materia di filiazione

Il Titolo VII è dedicato allo stato di figlio.

Si occupa delle regole di acquisizione di tale stato e dei casi in cui lo stesso può essere rimosso.

Il successivo titolo contempla le norme sull’adozione della persona maggiorenne.

All’adozione dei minorenni (una tempo, soggetta alla disciplina del codice civile) è ormai dedicata la l. 4 maggio 1983 n. 184.

Il Titolo IX del Libro I del codice civile disciplina la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri del figlio.

Ogni avvocato civilista esperto in diritto di famiglia ha una buona conoscenza delle norme ivi contenute.

Preparazione di un avvocato civilista in materia di tutela e di emancipazione

Il Titolo X detta le norme sulla tutela e sull’emancipazione.

La tutela si applica al minorenne privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale e all’interdetto.

Il codice civile prevede una serie di norme per la salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a tutela.

La tutela viene esercitata sotto la supervisione del giudice tutelare, a cui il tutore deve presentare il rendiconto.

L’emancipazione è la condizione personale in cui versa il minore che ha contratto matrimonio.

Il minore emancipato ha la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Anche per l’emancipazione è previsto il controllo da parte del giudice tutelare.

Un avvocato civilista esperto di incapacità della persona conosce bene le norme di questo titolo del codice civile.

Il successivo titolo si dedica alle norme sull’assistenza dei minori.

Competenze di un avvocato civilista in materia di incapacità dichiarata giudizialmente

Nel Titolo XII si trovano disciplinate le misure di protezione delle persone che hanno l’esigenza di un supporto per il compimento degli atti.

Si tratta dell’amministrazione di sostegno, dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Per qualche cenno su questi strumenti di supporto delle persone bisognose, si rinvia all’apposita Pagina del sito.

Un avvocato civilista conosce l’importanza delle norme in discorso e la necessità di una loro stretta interpretazione.

Va, difatti, sempre garantita, nel modo più ampio possibile, l’autonomia delle persone beneficiarie delle suddette misure.

La padronanza della materia degli alimenti da parte di un avvocato civilista

Un avvocato civilista ha padronanza delle regole sugli alimenti, contenute nel Titolo XIII del Libro I.

I congiunti più vicini sono tenuti a prestare gli alimenti (quanto necessario per vitto e alloggio) a chi ne ha necessità.

L’elenco di tali congiunti è contemplato dall’art. 433 cod. civ.

Se risulta che il soggetto che ha necessità aveva effettuato qualche donazione, il donatario è obbligato con precedenza sugli altri.

Il Libro I si conclude col Titolo XIV, sui registri dello stato civile.

Competenze di un avvocato civilista sulle successioni

Il Libro II del codice civile è dedicato alle successioni.

Le disposizioni generali, ben conosciute da ogni avvocato civilista esperto, sono contenute nel Titolo I.

Assume peculiare rilievo l’art. 458 cod. civ., sul divieto di determinati patti successori.

Prevede che è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.

Inoltre, è nullo ogni atto con cui si dispone dei diritti che possono spettare su una successione non ancora aperta o vi si rinunzia.

Un apposito articolo, sul sito, si occupa di tali patti.

Il Capo III si occupa dell’indegnità, che esclude dalla successione alcuni soggetti, indicati dall’art. 463 cod. civ.

Nel successivo capo, sono contenute le regole sulla rappresentazione, analizzata con apposito articolo, sul sito.

Conoscenza delle regole sull’accettazione dell’eredità da parte di un avvocato civilista

Il Capo V contempla le regole sull’accettazione dell’eredità.

Si prevede la distinzione tra l’accettazione pura e semplice e l’accettazione con beneficio d’inventario.

Assume particolare importanza la norma dell’art. 485 cod. civ.

Si rivolge al chiamato all’eredità che, a qualsiasi titolo, sia nel possesso di beni ereditari.

Tale soggetto ha l’onere di fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità.

Se entro il suddetto termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere, dal giudice, una proroga

Salvo gravi circostanze, la proroga non può eccedere i tre mesi.

Trascorso il termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato è considerato erede puro e semplice.

Si rinvia agli articoli, pubblicati su questo sito, sull’accettazione dell’eredità e sull’accettazione con beneficio d’inventario.

Attività di un avvocato civilista e tutela dei legittimari

Il Capo X si occupa della tutela dei legittimari.

Si tratta delle persone – coniuge, figli e ascendenti – a cui favore è riservata una quota di eredità o altri diritti nella successione.

Le quote di riserva sono previste dagli artt. 537 ss. cod. civ.

In mancanza di testamento, se concorrono dei legittimari con altri soggetti, le quote destinate a questi ultimi si riducono.

Si effettua una riduzione proporzionale nei limiti necessari per integrare la quota riservata ai legittimari.

Parimenti, se vi è un testamento, si riducono le disposizioni testamentarie che comportano una lesione della quota di riserva.

Si riducono anche le donazioni (cominciando dall’ultima e risalendo alle anteriori) che pregiudicano il diritto dei legittimari alla quota di riserva.

Tuttavia, le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Competenze di un avvocato civilista sulle diverse tipologie di successioni

Il Titolo II del Libro II è dedicato alla successione legittima, quella che si apre in mancanza di testamento.

La successione legittima opera nei confronti dei figli, del coniuge o degli altri parenti, al massimo entro il sesto grado.

Il successivo titolo si rivolge alla successione testamentaria.

Sul sito, sono pubblicati appositi articoli sul testamento in generale, sul testamento olografo e sul testamento pubblico.

Sono pubblicati altri articoli, sempre sul sito, sul testamento nullo e sulla invalidità del testamento olografo.

Il testamento può contenere disposizioni a titolo di eredità e disposizioni a titolo di legato.

Chi acquista l’eredità (diventando erede) subentra, pro quota, nei diritti e negli obblighi del de cuius, quindi a titolo universale.

Il legato, invece, è un acquisto, a titolo particolare, di uno specifico diritto.

Per tale acquisto, non serve alcuna accettazione, come ben noto a ogni esperto avvocato civilista.

Conoscenza, da parte di un avvocato civilista esperto, delle regole sulla divisione ereditaria

Il Titolo IV è dedicato alla divisione ereditaria, che può essere sempre domandata dai coeredi.

Ai fini della divisione, è necessaria la collazione, a cui sono tenuti alcuni coeredi .

I figli, i loro discendenti e il coniuge che siano coeredi devono conferire quanto ricevuto dal de cuius per donazione (anche indiretta).

La legge prevede che, con apposita dispensa, il de cuius può escludere la collazione.

Il Titolo seguente contiene le norme sul patto di famiglia.

Si tratta di un contratto stipulato da un imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie.

Con esso, si ha il trasferimento, in tutto o in parte, dell’azienda o delle quote societarie, a uno o più discendenti.

Al contratto devono partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto.

Se questi non vi rinunziano, la liquidazione consiste nel pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di riserva.

Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione (per lesione della quota di riserva dei legittimari).

Attività di un avvocato civilista in materia di donazioni

Il Titolo V prevede le norme sulle donazioni.

La donazione è definita dall’art. 769 cod. civ.

Essa è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra.

L’arricchimento si effettua disponendo di un diritto a favore del donatario o assumendo un’obbligazione verso lo stesso soggetto.

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità.

Se è di modico valoree ha per oggetto beni mobili, è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna.

La modicità va valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

La donazione può essere gravata da un onere, a carico del donatario, il quale è tenuto all’adempimento previsto entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato.

Se prevista nella donazione, può essere domandata la risoluzione dell’atto per inadempimento dell’onere.

Può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Cognizioni di un avvocato civilista sulle varie topologie di beni

Il Libro III del codice civile disciplina la proprietà e il suo Titolo I si occupa dei beni.

Esordisce con l’art. 810 cod. civ., che prevede che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.

Segue la distinzione tra beni mobili e beni immobili.

Viene poi definita l’universalità di mobili.

Essa consiste nella pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Successivamente, il codice definisce le pertinenze come cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

L’art. 820 cod. civ. distingue tra frutti naturali e frutti civili.

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa.

Si fa l’esempio dei prodotti agricoli, della legna, dei parti degli animali, dei prodotti delle miniere, delle cave e torbiere.

Viene previsto che, finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa.

I frutti civili sono, invece, quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia.

Si tratta, ad esempio, degli interessi dei capitali, dei canoni enfiteutici, delle rendite, del corrispettivo delle locazioni.

Esperienza di un avvocato civilista sulla proprietà

Il Titolo II si occupa, specificamente, della proprietà e si apre con la norma sul contenuto del diritto del proprietario.

Si tratta dell’art. 832 cod. civ., ben noto a ogni avvocato civilista.

La norma prevede che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.

Particolare applicazione ha avuto la norma successiva (art. 833 cod. civ.), sul divieto degli atti emulativi.

Dispone che il proprietario non può fare atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Significative sono anche le applicazioni dell’art. 844 cod. civ., sulle immissioni, a cui è dedicato apposito articolo, sul sito.

Nei rapporti tra proprietari di immobili, si applicano, inoltre, gli artt. 873 ss. cod. civ.

Essi disciplinano, tra l’altro, le distanze da osservare, i diritti sul muro di confine, le finestre sul fondo del vicino.

Queste ultime sono di due specie.

Si definiscono luci, se danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.

Sono definite, invece, vedute (o prospetti), se permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Padronanza di un avvocato civilista sui modi di acquisto della proprietà

Il Capo III contiene le regole sui modi di acquisto della proprietà.

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione, cioè con l’impossessamento.

La proprietà di una cosa mobile si acquisisce anche mediante l’invenzione, cioè il ritrovamento.avvocato civilista

Ciò si verifica se il proprietario, a seguito della pubblicazione del ritrovamento, non riprende cosa.

Il proprietario che riprenda la cosa deve pagare, al ritrovatore che lo richieda, una somma a titolo di premio, ai sensi dell’art. 930 cod. civ.

Altro modo di acquisto della proprietà è l’accessione, prevista dall’art. 934 cod. civ.

Vi si dispone che qualunque piantagione, costruzione od opera sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo.

Ulteriori modi di acquisto della proprietà si rinvengono negli artt. 939 ss. cod. civ.

Si tratta di unione e commistione, specificazione, alluvione e avulsione.

Attività di un avvocato civilista al fine della difesa della proprietà

Il Capo IV si occupa delle azioni a difesa della proprietà.

Con l’azione di rivendicazione, non soggetta a prescrizione, il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene.

L’azione negatoria serve invece al proprietario per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa.

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione e il risarcimento del danno.

Altra azione quella di regolamento di confini, nota a ogni avvocato civilista esperto in materia di proprietà fondiaria.

Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Inoltre, viene prevista l’azione per apposizione di termini.

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono irriconoscibili, ciascuno dei proprietari può domandare che siano apposti o ristabiliti.

Esperienza di un avvocato civilista sui diritti reali

I diritti reali disciplinati dagli artt. 952 ss. cod. civ. sono la superficie, l’enfiteusi, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la servitù.

La superficie consiste nel diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo altrui una costruzione, acquistandone la proprietà.

L’enfiteusi dà il diritto di godere del fondo con l’obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico.

Significativa applicazione ha l’usufrutto, che dà il diritto di godere del fondo.

L’usufruttuario è tenuto a rispettare la destinazione economica del fondo stesso, come noto a ogni avvocato civilista.

Chi ha il diritto d’uso può servirsi della cosa.

Se la cosa è fruttifera, può raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

La servitù consiste, invece, nel peso gravante su un fondo (servente) a favore di un altro fondo (dominante).

Conoscenze di un avvocato civilista sulla comunione e sul condominio

Il Titolo VII si rivolge alla disciplina della comunione.

Si tratta della situazione che sorge quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone.

Una regola fondamentale in materia è quella contenuta contenuta nell’art. 1102 cod. civ. (che si applica anche al condominio).

Vi si dispone che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione.

Inoltre, non deve impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa secondo il loro diritto.

Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione, a meno che non sussista un patto di mantenimento della stessa.

Con tale patto, la comunione non può essere, tuttavia, mantenuta per un tempo maggiore di dieci anni.

Se risulta stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni, come ben sa ogni avvocato civilista esperto in materia.

Le regole in materia di condominio sono esposte in apposito articolo del sito.

Competenze di un avvocato civilista in materia di possesso e usucapione

Il Titolo VIII si occupa del possesso, situazione delineata dall’art. 1140 cod. civ.

La norma lo definisce come il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

Mediante il possesso, si può acquistare la proprietà della cosa.

In tal caso, si ha l’usucapione, istituto spesso invocato dall’avvocato civilista che si occupa di diritti immobiliari.

Sui temi del possesso e dell’usucapione, si rinvia all’apposito articolo pubblicato sul sito.

Chi viene violentemente od occultamente spogliato del possesso può chiedere la reintegrazione, entro un anno.

La stessa azione è concessa anche a chi detiene la cosa, se non si tratta di detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità.

Chi viene molestato nel possesso di un immobile o di un’universalità di mobili può chiedere la manutenzione, entro un anno.

L’azione di manutenzione è concessa a chi esercita il possesso da oltre un anno, in modo continuo e non interrotto.

Deve trattarsi, a tal fine, di possesso non acquistato in modo violento o clandestino, salvo che la violenza o la clandestinità sia cessata da oltre un anno.

Se ricorrono tali condizioni, anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso.

Viene tutelato anche chi ha ragione di temere che da una nuova opera sia per derivare danno alla propria cosa (o alla cosa su cui ha il possesso).

Può agire mediante la denunzia di nuova opera.

Il giudice può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele.

La legge tutela, altresì, chi ha ragione di temere che da un oggetto sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla propria cosa cosa (o alla cosa su cui ha il possesso).

Si può effettuare, in tal caso, la denunzia di danno temuto, con cui si chiede al giudice che si provveda per ovviare al pericolo.

Il giudice, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

Padronanza di un esperto avvocato civilista in materia di obbligazioni

Il Libro IV del codice civile è dedicato all’obbligazione, istituto ben conosciuto da ogni avvocato civilista.

L’obbligazione è il vincolo per il quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad adempiere a una prestazione nei confronti di un altro soggetto, detto creditore.

Si ha obbligazione quando la prestazione è suscettibile di valutazione economica.

La prestazione deve, inoltre, rispondere a un interesse, che può essere anche non patrimoniale, del creditore.

Particolare valore assume l’art. 1175 cod. civ., che dispone che debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

Le norme sull’adempimento sono contenute nel Capo II, che si occupa anche della mora del creditore.

Il Capo III detta invece le conseguenze dell’inadempimento e della mora del debitore, disciplinando le regole sul risarcimento del danno.

Si rinvia, sul tema, all’apposito articolo pubblicato sul sito.

Ai modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento si rivolge il successivo capo.

Vi si trova la disciplina della novazione, della remissione del debito, della compensazione, della confusione.

Inoltre, viene ivi disciplinata l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.

Il Capo V si occupa, poi, della cessione del credito e il Capo VI della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo.

Segue il Capo VII, che si occupa di alcune specie di obbligazioni: pecuniarie; alternative; solidali; divisibili e indivisibili.

Esperienza di un avvocato civilista in materia di contratto

Il Titolo II prevede le regole generali sul contratto, note a ogni avvocato civilista.

L’art. 1321 cod. civ. definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Gli elementi essenziali del contratto sono elencati nell’art. 1325 cod. civ.

Si tratta dell’accordo (la cui mancanza comporta l’inesistenza del contratto), della causa, dell’oggetto e della forma, quando prevista a pena di nullità.

Il Capo III si occupa di un elemento accidentale del contratto, la condizione (altri elementi accidentali sono il termine e il modo).

Segue il Capo IV, che è dedicato alle regole per l’interpretazione del contratto, e il Capo V, sugli effetti del contratto.

All’interno di quest’ultimo, nell’art. 1376 cod. civ., si trova enunciato il principio consensualistico.

Secondo tale principio, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Ciò vale con riferimento ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata.

Vale anche per la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto.

Ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, è dedicato l’art. 1378 cod. civ.

In tal caso, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti.

Se si trattadi cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere.

Conoscenze di un avvocato civilista sulla clausola penale e la caparra

Gli artt. 1382 ss. cod. civ. prevedono le regole relative alla clausola penale e alla caparra.

La clausola penale è quella con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione.

Essa limita il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La prestazione promessa a titolo di penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

Il giudice può diminuire equamente la penale se il suo ammontare è manifestamente eccessivo.

A tal fine, deve aversi riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.

La penale può essere diminuita anche se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte.

Al momento della conclusione del contratto una parte può dare all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili.

In caso di adempimento, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato tale caparra confirmatoria è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra.

Invece, se è inadempiente la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

La parte che non è inadempiente può, tuttavia, scegliere di domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto.

In tal caso, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

Il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta, come ben sa ogni avvocato civilista.

Si tratta, in questa ipotesi, di caparra penitenziale.

Cognizioni di un avvocato civilista sulla rappresentanza

Il Capo VI è dedicato alla rappresentanza, cioè il potere di compiere o ricevere atti in nome e per conto altrui.

Se scaturisce dalla legge, viene denominata rappresentanza legale.

Con tale rappresentanza, si tutelano gli interessi dei soggetti – minori, interdetti, beneficiari di amministrazione di sostegno – che non possono compiere validamente atti giuridici.

Negli altri casi, la rappresentanza origina da una procura: in tal caso, viene denominata rappresentanza volontaria.

La procura deve rivestire la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Viene disposta l’invalidità del negozio concluso dal rappresentante che versi in una situazione di conflitto d’interesse.

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato.

A tal fine, il conflitto deve risultare conosciuto o riconoscibile dal terzo.

L’annullabilità è prevista anche per il contratto con se stesso.

La legge dispone che è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte.

Viene fatto salvo il caso in cui il rappresentato abbia autorizzato specificatamente il rappresentante.

Inoltre, non si ha annullabilità qualora il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.

La procura è soggetta a possibili modificazioni o alla revoca, come noto a ogni avvocato civilista.

Le modificazioni e la revoca devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

In mancanza, non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto.

Particolare rilievo ha la norma sulla rappresentanza senza potere, detta anche falsa rappresentanza.

Si tratta dell’art. 1398 cod. civ., che prevede la responsabilità del falsus procurator.

Chi ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che ne deriva al terzo contraente.

In particolare, deve risarcirgli il danno che quest’ultimo ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nell’efficacia del contratto.

Il contratto concluso dal falso rappresentante è valido, ma inefficace.

Acquista, tuttavia, efficacia, in caso di ratifica da parte dell’interessato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto stesso.

Si prevede che la ratifica ha effetto retroattivo, ma restano salvi i diritti dei terzi.

Nei successivi capi, sono trattati istituti che denotano una certa contiguità con il tema della rappresentanza.

Il Capo VII si occupa del contratto per persona da nominare, il Capo VIII della cessione del contratto, il Capo IX del contratto a favore di terzi.

Nozioni di un avvocato civilista sulla simulazione del contratto

La legge disciplina, nel Capo X del Libro IV, la simulazione del contratto.

Si dispone che il contratto simulato non produce effetto tra le parti, come ben sa ogni avvocato civilista esperto in materia.

Deve effettuarsi una distinzione tra simulazione assoluta e simulazione relativa.

La prima si ha quando le parti hanno simulato la stipula di un contratto senza voler realmente stabilire, tra di loro, alcun rapporto contrattuale.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, si realizza, invece, una simulazione relativa.

In tal caso, tra le parti ha effetto il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

L’art. 1415 cod. civ. disciplina gli effetti della simulazione nei confronti dei terzi e l’art. 1416 cod. civ. i rapporti con i creditori.

Il successivo art. 1417 cod. civ. si occupa degli oneri probatori nel caso in cui si voglia far valere la simulazione.

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi.

Qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, la prova per testimoni è ammissibile anche se è proposta dalle parti.

Competenze di un avvocato civilista sulla nullità del contratto

Ogni avvocato civilista esperto in materia di contratti, conosce le regole sulla nullità, di cui si occupa il Capo XI.

Le cause di nullità sono individuate dall’art. 1418 cod. civ.

Il primo comma prevede che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Risulta necessario il coordinamento col secondo comma, in modo da evitare sovrapposizioni di norme.

Vi si dispone, innanzitutto, che produce la nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 cod. civ.

Tecnicamente, tuttavia, la mancanza di accordo, primo tra il requisiti ivi elencati,  produce l’inesistenza del contratto.

La mancanza di esteriorizzazione di una causa, cioè di una ragione che giustifichi il contratto, ne comporta la nullità.

Anche la mancanza di un oggetto rende nullo il contratto.

Stessa conseguenza invalidatoria si ha se il contratto non è stipulato nella forma (cioè, nella veste esteriore) prevista dalla legge a pena di nullità.

Inoltre, il contratto è nullo se la causa è illecita, cioè contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.

Le norme imperative sono quelle che non ammettono deroga.

L’ordine pubblico sono i principi generali dell’ordinamento, che si ritiene, normalmente, di rintracciare nella Costituzione.

Il buon costume sono le regole morali generalmente accettate dalla società civile.

Anche se è stato concluso esclusivamente per un motivo (cioè un interesse non esteriorizzato) illecito e comune ad entrambe le parti, il contratto è nullo.

Inoltre, si ha nullità, se l’oggetto non è possibile, lecito, determinato o determinabile.

La legge prevede, per altro, ulteriori ipotesi di nullità di determinati contratti.

L’attività dell’avvocato civilista per lo Studio Legale

Lo Studio Legale del Prof. Avv. Gaetano Edoardo Napoli e dell’Avv. Antonio Mollo ha storica esperienza nel diritto civile.

Si occupa, infatti, di questa materia già dagli anni Sessanta del secolo scorso.Avvocato civilista

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In particolare, si studia l’evoluzione della materia attraverso le applicazioni giurisprudenziali.

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