Separazione e divorzio al Comune Le regole riportate dal Ministero

Nuovo metodo di separazione e divorzio

Di recente, è stata introdotta la possibilità di separazione e divorzio al Comune.

Ormai ci si può separare e si può divorziare direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile.

Si riporta qui quanto previsto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici.

Si fa riferimento, in particolare, alla Circolare n. 19/2014.

Novità normative

La legge ha introdotto il nuovo istituto dell’accordo di separazione o di divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile.

I coniugi possono concludere un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’accordo si perfeziona innanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile, con l’assistenza facoltativa di un avvocato.

I coniugi possono, in tal modo, anche modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

Si può ricorrere alternativamente al comune di residenza di uno degli interessati o a quello presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Esclusioni

Sono esclusi i casi in cui vi sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave, economicamente non autosufficienti.

Va esclusa dall’accordo davanti all’ufficiale qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale.

Si esclude così dall’accordo l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualunque utilità economica.

La procedura da seguire

L’ufficiale dello stato civile deve ricevere da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà.

Poi deve procedere a redigere, senza indugio, l’atto destinato a “contenere” l’accordo.

È previsto il diritto di ripensamento dei coniugi che abbiano effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi.

La conferma dell’accordo

Quando l’ufficiale riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a ricomparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla ricezione.

Tale nuovo incontro vale ai fini della conferma dell’accordo.

La mancata comparizione equivale, infatti, a mancata conferma dell’accordo.

Ciò non è previsto per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Nel periodo, non inferiore a 30 giorni, tra l’atto e la conferma, l’ufficio dello stato civile svolge i controlli sulle dichiarazioni rese.

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L’importanza dell’assistenza di un avvocato, in caso di separazione o divorzio, è ben nota.

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