Installazione di un sistema di videosorveglianza Per il sistema di sorveglianza deve seguirsi l'iter previsto dalla legge

Il caso di specie

Un datore di lavoro ha installato un sistema di videosorveglianza nel proprio esercizio commerciale.

Per tale installazione, non ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali né  si è rivolto alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Tuttavia, ha raccolto il consenso scritto di tutti i dipendenti.

La condotta del datore di lavoro è stata ritenuta penalmente rilevante poiché posta in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4, l. n. 300 del 1970.

La decisione è stata confermata dalla Cassazione.

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sancisce il divieto per il datore di lavoro di introdurre impianti audiovisivi e sistemi di controllo.

L’installazione di un sistema di videosorveglianza, infatti, seppure volta a tutelare i beni aziendali, può tradursi in un pericoloso strumento di controllo.

Con essa infatti il datore di lavoro è in grado di monitorare a distanza l’attività dei lavoratori.

Per tale motivo, la norma impone che l’installazione possa aversi previo assenso delle organizzazioni sindacali.

Per superare i problemi connessi al raggiungimento dell’accordo con i sindacati, la norma consente al datore di farsi autorizzare dalla Direzione Territoriale del Lavoro.

Cass. pen. 17 gennaio 2020 n. 1733

Nel caso di specie, la Cassazione ha acclarato che sussisteva l’accordo all’installazione del sistema di videosorveglianza tra il datore e i lavoratori.

Tuttavia, il predetto accordo non è stato ritenuto equivalente a quello – richiesto dalla norma – con le organizzazioni sindacali.

La scelta del legislatore – motivano i giudici – è stata quella di affidare alle rappresentanze sindacali o ad un organo pubblico la regolamentazione degli interessi dei lavoratori.

Questi ultimi, infatti, parte debole del rapporto, potrebbero subire dei condizionamenti nell’accettazione di un sistema di controllo, in mancanza delle suddette cautele.

Se tanto avvenisse, i lavoratori, all’atto dell’assunzione, si potrebbero veder infatti costretti ad assecondare le richieste del datore.

Considerato l’iter indicato dall’art. 4 legge 300/1970, il mero accordo raggiunto con i lavoratori non è sufficiente.

L’installazione degli impianti di sorveglianza è allora illegittima se manca l’assenso dei sindacati o l’autorizzazione amministrativa.

I precedenti

La Cassazione con la sentenza che qui si commenta si è allineata a quanto già dalla stessa affermato.

Si veda Cass. 8 maggio 2017 n. 22148:

il consenso in qualsiasi forma (scritta o orale) prestato dai lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore che abbia installato gli impianti in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

Con una precedente decisione, però, la Cassazione ha, al contrario, dato rilevanza all’accordo sottoscritto da tutti i lavoratori.

Secondo Cass. 11 giugno 2012 n. 22611, infatti,

se l’accordo all’installazione di un impianto di videosorveglianza è espresso da tutti i lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza, esso è valido.

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