La geolocalizzazione dei lavoratori Licenziamento in seguito a controlli effettuati con geolocalizzazione

La geolocalizzazione dei lavoratori

Alcune imprese effettuano la geolocalizzazione dei lavoratori.

Ci si deve domandare se questo sia legittimo.

Il sistema GPS è in grado di ricostruire tutti i movimenti dei lavoratori.

Quindi potrebbe consentire al datore di lavoro di rilevare eventuali inadempimenti.

Il problema si pone con riferimento ai lavoratori che ricevono in dotazione, dal datore, smartphone, tablet e autovetture, dotati di GPS.

In molti casi si tratta di strumenti indispensabili per le prestazioni lavorative.

L’art. 4 dello Statuto Lavoratori

Secondo l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori

gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

La norma precisa che questi strumenti

possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

Si prevede che la disposizione

non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Tutela del patrimonio aziendale e controlli occulti

Il citato articolo contempla diverse ipotesi.

Il primo caso è quello in cui gli strumenti di controllo siano attivati per finalità organizzative e produttive ovvero di tutela del patrimonio aziendale.

Tipico esempio  è l’installazione di telecamere per prevenire eventuali furti in azienda.

La Cassazione ha ritenuto legittimo l’utilizzo di sistemi di controlli – cosiddetti occulti – volti a prevenire eventuali illeciti del lavoratore.

Ci si riferisce a Cass. 27 maggio 2015 n. 10955.

Nella specie, il lavoratore addetto alla cassa di un esercizio commerciale aveva omesso di registrare la vendita e si era appropriato delle somme incassate.

Si trattava di un controllo che non mirava a verificare l’adempimento della prestazione lavorativa.

Incideva infatti essenzialmente sul patrimonio aziendale.

in presenza di ragioni organizzative ed aziendali, l’installazione è quindi legittima.

Tuttavia, deve essere preventivamente concordata con le organizzazioni sindacali oppure preventivamente autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro.

Strumenti indispensabili per il lavoro

Il secondo comma dell’art. 4 si riferisce a un ulteriore caso.

Prevede che le predette autorizzazioni non sono necessarie quando gli strumenti di controllo sono indispensabili per rendere la prestazione lavorativa.

I tablet, gli smartphone e le vetture possono risultare funzionali alla prestazione.

Si pensi, ad esempio, all’attività di chi maneggia denaro spostandosi sul territorio.

Ma, per numerosissime attività lavorative, non è funzionale il sistema GPS installato nei suddetti strumenti di lavoro.

La tematica dei sistemi di geolocalizzazione dei lavoratori è stata oggetto di interventi anche da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Circolare INL e Garante per la protezione dei dati personali

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la Circolare n. 2 del 7 novembre 2016.

L’INL ha ribadito la necessità di verificare se tali strumenti siano connessi all’attività di lavoro.

Essi devono risultare funzionali a rendere la prestazione.

Se risultano non indispensabili, possono essere installati solo previo accordo con la rappresentanza sindacale ovvero previa autorizzazione dell’INL.

Negli stessi termini si è espresso il Garante della Privacy il 16 marzo 2017.

Nella specie, si trattava di sistemi di localizzazione installati per consentire l’effettiva attuazione della prestazione lavorativa.

In assenza di tali strumenti, la prestazione non sarebbe stata possibile.

L’utilizzo dei GPS riguardava infatti il trasporto di portavalori.

E i valori trasportati eccedevano l’importo di € 1.500.000,00.

Cass. 5 ottobre 2016 n. 19922

Nel panorama giurisprudenziale, si richiama Cass. 5 ottobre 2016 n. 19922.

Un lavoratore era stato licenziato perché risultato inadempiente, come appurato dalla società mediante GPS.

In seguito all’impugnazione, i giudici di merito avevano accertato il carattere illegittimo del licenziamento.

Così la società ha proposto ricorso per cassazione.

Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che la società aveva installato un sistema di controllo GPS su tutte le vetture in uso ai dipendenti.

Era quindi un meccanismo generalizzato di controllo, praticato dall’azienda.

Ciò avveniva indipendentemente da condotte sospette dei dipendenti e da lamentele da parte dei clienti.

La soluzione della Cassazione

Secondo il Supremo Collegio, il monitoraggio mediante geolocalizzazione dei lavoratori non era giustificato.

Si aveva infatti un controllo pressoché illimitato su questi ultimi.

E il controllo andava ben oltre l’ordinaria attività lavorativa.

Un tale monitoraggio non poteva dunque intendersi come controllo difensivo.

Per queste ragioni, la Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento.

Ha così affermato l’inutilizzabilità dei controlli eseguiti in tal caso mediante geolocalizzazione dei lavoratori.

La Cassazione ha precisato che la norma vieta l’utilizzo degli strumenti che si traducono in un controllo sulla qualità delle prestazioni.

Certamente la funzione del gps è importante: si pensi, in caso di furto, alla possibilità di localizzare la vettura rubata.

Tuttavia è innegabile che può esservi un utilizzo distorto, per uno scopo diverso da quello della salvaguardia del patrimonio aziendale.

In tal caso, il ricorso ad apparecchiature in grado di rilevare l’ubicazione dei dipendenti integra una forma invasiva di monitoraggio.

Questo tipo di controllo è vietato, dunque, perché viola l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Conclusioni

L’installazione dei sistemi di geolocalizzazione sui veicoli aziendali non richiede alcun accordo o autorizzazione.

Ciò si ha solo se l’uso di tali apparecchi è funzionale alla prestazione lavorativa.

Al di fuori di tale ipotesi, il controllo è vietato.

In tale evenienza, l’installazione delle apparecchiature deve essere autorizzata seguendo l’iter su menzionato.

Quindi, se non ricorre lo stretto collegamento con la prestazione lavorativa, è necessario coinvolgere i sindacati o l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Sulla tematica, si rinvia allo specifico contributo su questo sito.

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