Negata la pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato senza assegno di mantenimento Pensione di reversibilità e divorzio (Cass. 19 aprile 2019 n. 11129)

Il caso di specie in tema di pensione di reversibilità.

Il caso che qui sarà analizzato riguarda il tema della pensione di reversibilità.

Una donna si separa dal marito e ottiene, in sede di separazione, il mantenimento per sé e per i suoi tre figli.

Successivamente, i coniugi divorziano.

Nella sentenza di divorzio viene riconosciuto esclusivamente il mantenimento a favore dei tre figli, mentre nulla viene disposto a favore del coniuge.

Alla morte dell’ex marito, la donna inoltra domanda per conseguire la pensione di reversibilità all’ente previdenziale cui era iscritto l’ex coniuge.

L’ente respinge la domanda della donna poiché la stessa non era beneficiaria dell’assegno di mantenimento.

L’ex coniuge eccepisce che la sentenza di separazione che ha disposto a suo favore l’assegno di mantenimento non è stata modificata.

Per tale ragione adisce il tribunale.

I giudici di primo e secondo grado respingono la domanda della donna che si rivolge al Supremo Collegio.

Il ragionamento del Supremo Collegio (Cass. 19 aprile 2019 n. 11129)

La questione su cui è chiamata a pronunciarsi la Cassazione riguarda il diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità.

Il diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità, di cui all’art. 9 Legge 898/1970 –  afferma il Collegio – spetta all’ex coniuge divorziato che, al momento del decesso dell’altro coniuge, risulti titolare dell’assegno di mantenimento.

Tale assegno deve essere giudizialmente accertato nella sentenza di divorzio ovvero in una successiva sentenza di revisione.

Lo stato di bisogno in cui versi l’ex coniuge – precisa il Collegio – non riveste alcuna importanza.

Del pari, non vengono considerate le periodiche erogazioni di denaro che l’ex coniuge abbia ricevuto quando l’altro coniuge era in vita.

Nella specie, comunque, la donna non allega di versare in stato di bisogno.

L’ex coniuge infatti deduce solo l’esistenza della sentenza di separazione.

Il presupposto per l’erogazione della pensione di reversibilità – precisano i giudici – non è lo status di ex coniuge, ma l’attuale fruibilità dell’assegno di mantenimento.

Nella specie, tale presupposto difetta.

La Cassazione con tale motivazione rigetta definitivamente la domanda.

Il principio espresso dalla sentenza

La pensione di reversibilità presuppone la fruizione concreta dell’assegno di mantenimento che deve sussistere prima del decesso dell’ex coniuge

Secondo costante orientamento, il trattamento di reversibilità risponde ad esigenze solidaristiche.

In particolare:

  • nei confronti del coniuge superstite, la reversibilità consente di conservare il sostentamento prima assicurato dal consorte;
  • nei confronti dell’ex coniuge, la reversibilità garantisce la continuità del mantenimento.

Non si tratta di una mera continuazione della pensione, ma di un diritto nuovo di natura previdenziale.

Tale diritto, con esplicito riferimento all’ex coniuge,  si fonda su due requisiti:

1. il diritto alla pensione in capo all’ex coniuge deceduto (maturata prima del decesso)

2. la titolarità dell’assegno di mantenimento

La fruibilità dell’assegno di mantenimento non deve essere potenziale, ma effettiva.

L’ex coniuge – nel caso di specie – non è titolare del predetto assegno sicché, alla luce del ragionamento esposto, la Cassazione respinge la sua domanda.

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