L’invalidità del testamento olografo Avvocato in materia di diritto delle successioni

I vantaggi del testamento olografo

Il testamento olografo costituisce la forma più semplice di negozio testamentario, in quanto è redatto di pugno dal testatore senza la necessità del coinvolgimento di altri soggetti.

Di regola, chiunque abbia la disponibilità di propri diritti ha la capacità di testare: può dunque disporne mediante testamento.

Il testamento olografo è in grado di garantire – qualora ciò interessi al testatore – la segretezza della sua stessa esistenza.

Gli svantaggi del testamento olografo

Il testamento in forma olografa, a fronte di quanto sopra detto, può essere facilmente soggetto a distruzione, a falsificazione, a smarrimento, ad alterazione, ecc.

L’invalidità del testamento olografo

Inoltre, il testamento olografo è un documento redatto e sottoscritto da un privato nella sua piena libertà.

Devono sussistere i requisiti formali dettati dal legislatore, ai fini della stessa validità dell’atto.

Oltre alle ipotesi di invalidità previste per tutti i tipi di testamento, l’ordinamento prevede specifiche ipotesi che riguardano esclusivamente il testamento olografo.

La nullità del testamento olografo

L’art. 606, 1° co., c.c. stabilisce che

il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo […]

Il testamento olografo deve dunque essere redatto e sottoscritto di mano dal testatore.

Ai sensi dell’art. 602, 2° co, c.c.,

la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

Dal combinato disposto delle suddette norme, risulta letteralmente che il testamento non è regolarmente redatto non soltanto in mancanza della sottoscrizione, ma anche quando la stessa è apposta nel corpo delle disposizioni di ultima volontà e non alla fine.

In tale evenienza, secondo una tesi, sarebbero nulle solo le disposizioni testamentarie successive alla sottoscrizione medesima.

L’annullabilità del testamento olografo

Il testamento olografo, così come esposto in altra sede, deve contenere la data in cui è stato redatto.

In mancanza, la scheda testamentaria redatta in forma olografa, stando alla norma di legge, è annullabile.

La data incompleta è considerata come mancante.

Non sarebbe, dunque, possibile ricostruirla utilizzando elementi estranei al testamento stesso.

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