Il testamento pubblico L'intervento notarile nelle successioni

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico è, ai sensi dell’art. 603, 1° co. c.c.,

ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Si tratta di un atto che deve essere redatto da un notaio.

La normativa applicabile al testamento pubblico

Al testamento pubblico si applicano le norme del codice civile, della legge notarile e di eventuali leggi speciali.

Nell’ipotesi in cui vi sia un contrasto fra la legge notarile e il codice civile, prevale quest’ultimo.

Il codice civile è infatti una legge cronologicamente posteriore alla legge notarile, n. 89 del 1913.

Inoltre, la legge notarile prevede espressamente la prevalenza del codice civile in caso di contrasto.

I vantaggi del testamento pubblico

L’art. 603, 2° co. c.c., tra l’altro, statuisce che

il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso

Tale forma di testamento comporta la necessità di uno scrupoloso accertamento, da parte del notaio, della volontà del testatore.

Le formalità del testamento pubblico

La redazione del testamento pubblico è soggetta a rigide formalità.

Il notaio deve accertarsi della identità personale del testatore e successivamente deve verificarne la capacità.

Il ruolo del notaio

Il notaio fornisce al testatore chiarimenti sia di carattere giuridico che di carattere tecnico ma non dà suggerimenti di merito.

Ha il compito di tradurre le dichiarazioni di volontà del testatore in formule giuridicamente adeguate, qualora se ne presenti la necessità.

Tutto ciò sempre nel pieno rispetto della volontà testamentaria del disponente.

Il ruolo dei testimoni

I testimoni hanno la funzione di garantire la correttezza delle operazioni di redazione.

Garantiscono, in particolare, che la volontà del testatore venga fedelmente riprodotta.

Di solito i testimoni devono essere due.

Devono tuttavia essere quattro quando il testatore è muto o sordo (o sordomuto) nonché incapace di leggere.

I testimoni devono possedere i requisiti previsti dall’art. 50 della legge notarile.

Devono, tra l’altro, essere maggiorenni, avere la piena capacità di agire e non devono essere interessati all’atto.

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